Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 16/03/1996 (Rv. 496389 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Legittimazione del fallito - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Al fallito personalmente non compete alcun potere di impugnativa in ordine all'ammissione dei crediti al passivo, neanche attraverso il rimedio generale di cui all'art. 26 legge fallimentare, in tema di reclamabilità dei decreti del giudice delegato, in quanto tale norma fa espressamente salve le disposizioni contrarie, fra le quali non possono non ricomprendersi le disposizioni della medesima legge che escludono la personale legittimazione del fallito all'esercizio del suddetto potere. Peraltro, la legittimazione del fallito a proporre il reclamo ex art. 26 legge fallimentare costituisce un presupposto processuale la cui sussistenza va accertata d'ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità se non dichiarata dal giudice del gravame, e la cui mancanza comporta l'inammissibilità del reclamo stesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)