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Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione

Testo in vigore al

Capo I. Campo di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:

  1. a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno;

  2. b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.

Art. 2

1. Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l'esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonche' la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.

2. E' altresi' vietato l'impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.

Art. 3

1. Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere altresi' osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni dettate:

  1. a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limitatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, temporanee, fisse all'aperto di qualsiasi altezza, se in muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realizzate con altri materiali;

  3. c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

2. Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all'art. 1 eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa dai dipendenti dalle imprese soggette al presente decreto.

Art. 4

1. All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano i lavori indicati nell'art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi, nonche' i costruttori, i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 primo comma e coloro che esercitano l'attivita' di stampa di copie positive di film, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 secondo comma.

Capo II. Allestimento delle opere sceniche e di quelle temporanee

Art. 5

1. La costruzione delle opere sceniche e di quelle temporanee per la ripresa puo' essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte, quando i supporti delle opere costituiscano sicuro sostegno per i lavoratori.

Art. 6

1. Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, qualunque sia il sistema adottato per la loro costruzione, devono offrire necessaria resistenza in relazione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e delle persone ed alla massima presumibile azione del vento e degli altri agenti atmosferici.

Art. 7

1. Le opere sceniche, di altezza superiore ai 15 metri, e quelle che, qualunque sia l'altezza, devono essere praticate da masse di persone o comunque soggette a notevoli sovraccarichi durante la ripresa, devono essere allestite sotto la direzione di un ingegnere o architetto abilitato a norme di legge all'esercizio della professione.

Art. 8

1. I materiali recuperati dalle costruzioni sceniche e temporanee, prima di ogni loro reimpiego devono essere revisionati da personale pratico ai fini dell'accertamento del loro stato di conservazione, di idoneita' e di resistenza.

Art. 9

1. Le opere sceniche e quelle temporanee, riutilizzate dopo periodi di inattivita' dei lavori di ripresa, devono essere accuratamente revisionate da personale pratico per accertare il loro stato di conservazione e di stabilita'.

Art. 10

1. Dagli elementi delle costruzioni sceniche e temporanee in demolizione devono essere estratti o ribattuti o altrimenti resi inoffensivi i chiodi e gli altri, materiali acuminati o taglienti.

Capo III. Impianti e attrezzature tecniche

Art. 11

1. Le passerelle ed i ponti di servizio esistenti nei teatri di posa o all'esterno, che non debbano essere utilizzati come ponti-luce per il servizio dei riflettori di scena, devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede o di difesa equivalente.

2. L'accesso alle passerelle ed ai ponti di servizio nell'interno dei teatri di posa deve essere assicurato mediante scale fisse a gradini o scale verticali a pioli; queste ultime devono essere provviste di gabbia di protezione quando l'altezza superi metri 5.

3. Il piano di calpestio delle passerelle e dei ponti di servizio deve essere a superficie continua o presentare interstizi o maglie di larghezza non superiore a 3 centimetri.

Art. 12

1. I ponti-luce, sia fissi che mobili, per il servizio dei riflettori di scena devono essere costruiti a regola d'arte, preferibilmente con elementi prefabbricati di facile montaggio e smontaggio.

2. I sostegni verticali delle impalcature devono avere una base di appoggio sufficientemente ampia, sbadacchiature e controventature, atte ad evitare cedimenti o sbandamenti del ponte. Quando la lunghezza del ponte supera i metri 6, le travi portanti delle impalcature devono essere rinforzate mediante puntelli, saettoni o tiranti di sostegno, atti ad evitare anche pericolose oscillazioni.

3. I ponti-luce devono avere una larghezza tale da garantire un sicuro transito e, comunque, non inferiore a cm. 80 e devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede sui lati nei quali non sono usati i riflettori. Le fronti di servizio dei riflettori devono, invece, essere provviste di un parapetto, costituito da un solido corrente orizzontale, fissato a montanti intermedi, variabile in altezza da m. 1 a m. 1,40 a seconda delle dimensioni di ingombro dei riflettori usati. Le varie tratte del corrente orizzontale possono essere scorrevoli sui montanti con dispositivi di arresto all'altezza voluta.

Art. 13

1. I riflettori disposti su ponti-luce su cavalletti o su altri appoggi, devono essere installali e, se del caso, ancorati, in modo da assicurarne la stabilita' durante il loro impiego.

Capo IV. Apparecchiature elettriche

Art. 14

1. Per l'alimentazione di macchine ed apparecchiature elettriche mobili devono essere usati conduttori elettrici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, oltre un adeguato isolamento elettrico, anche un'alta resistenza meccanica contro l'usura ed il deterioramento.

Art. 15

1. Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su quadri fissi o volanti, con spine o comunque ad elementi innestabili, devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone.