Sez. 6, Sentenza n. 291 del 21/02/1984 Cc. (dep. 22/03/1984) Rv. 163327 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - MOMENTI CUI OCCORRE RIFERIRSI PER OPERARE IL CUMULO - PENE CONDONATE - INCLUSIONE.*
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - MOMENTI CUI OCCORRE RIFERIRSI PER OPERARE IL CUMULO - PENE CONDONATE - INCLUSIONE.*
Il momento cui occorre riferirsi ai fini del cumulo è la data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'inizio della esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate in concorso, senza possibilità di escludere dal cumulo le pene eventualmente espiate con anticipo rispetto alle altre. La posizione del condannato, infatti, non può essere influenzata da eventi casuali, quali le diverse date di irrevocabilità delle varie sentenze o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero. Lo stesso principio vale per le pene che siano state condonate prima dell'esecuzione del cumulo, non solo perché la loro inclusione nel cumulo può essere proficua ai fini della utilizzazione del beneficio, ma anche perché, in generale, lo indulto, nel concorso di più reati, deve essere applicato una sola volta dopo cumulate le pene. (Conf mass n 155944; (Conf mass n 146904).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)