Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 ottobre 1978, causa 10/78
Epigrafe
Nel procedimento 10/78
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Gelsenkirchen (III sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
TAYEB BELBOUAB
e
BUNDESKNAPPSCHAFT (Cassa federale di previdenza per i minatori),
domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 in relazione alla nozione di diritti patrimoniali acquisiti da una persona che durante parte della sua carriera è stata lavoratore migrante ai sensi del diritto comunitario e successivamente è divenuta lavoratore straniero a seguito del cambiamento della cittadinanza dovuto alla creazione di uno Stato,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, G. Bosco, A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, descritti nell'ordinanza del Sozialgericht di Gelsenkir-chen, sono i seguenti:
paragrafo 2
Il sig. Tayeb Belbouab, nato in Algeria il 14 aprile 1924, lavorava in sotterraneo nelle miniere francesi dal 29 marzo 1947 al 17 novembre 1950 e successivamente dal 6 giugno 1951 al 4 ottobre 1960 (in totale 155 mesi). In tali periodi, egli era cittadino francese. Nel 1960, lo stesso emigrava nella Repubblica federale di Germania per evitare eventuali complicazioni di carattere politico. Dopo la proclamazione dell'indipendenza dell'Algeria, avvenuta il 1o luglio 1962, non gli veniva più rilasciato il passaporto francese. Egli è ormai cittadino algerino ed è titolare del relativo passaporto.
paragrafo 3
Anche in Germania il Belbouab lavorava in miniera dal 26 maggio 1961 e al compimento del cinquantesimo anno d'età maturava 142 mesi di assicurazione ai fini della pensione per minatori tedesca. Egli presentava allora domanda alla Bundesknappschaft, per ottenere tale pensione, a norma del § 45, 1o comma, n. 2, della «Reichsknappschaftsgesetz» (legge relativa all'assicurazione vecchiaia dei minatori), la quale dispone:
paragrafo 4
La pensione per minatori è versata, su domanda, all'assicurato che:
paragrafo 5
1. sia divenuto parzialmente inabile al lavoro di miniera ed abbia maturato il periodo d'attesa a norma del § 49, 1o comma,
oppure
2. abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età, non svolga più alcuna attività lavorativa equivalente, come controvalore economico, al lavoro minerario svolto in precedenza ed abbia maturato il periodo d'attesa a norma del § 49, 2o comma.
paragrafo 6
Il § 49, 2o comma, stabilisce che il «periodo d'attesa» necessario per poter fruire della pensione per minatori in base al § 45, 1o comma, n. 2, è maturato quando l'assicurato ha compiuto un periodo assicurativo di 300 mesi svolgendo in via continuata un lavoro in sotterraneo o un lavoro equiparato.
paragrafo 7
La domanda del Belbouab veniva respinta con decisione 2 settembre 1974, motivata, fra l'altro, nel senso che nel caso di specie non si potevano applicare né il combinato disposto dei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72, né il trattato franco-tedesco giacché l'interessato era cittadino algerino e, pertanto, il diritto alla pensione andava accertato esclusivamente in base alla normativa tedesca. Il 26 settembre 1974, il Belbouab presentava ricorso contro tale decisione, sostenendo di aver maturato periodi assicurativi in Francia come cittadino francese. Il ricorso veniva respinto dalla Bundesknappschaft con decisione 7 giugno 1975, in cui erano formulati ulteriori argomenti che il Sozialgericht ha così riassunto:
paragrafo 8
«Il ricorrente, a partire dall'indipendenza dell'Algeria, è cittadino algerino e come tale è registrato anche presso l'ufficio dell'anagrafe. A norma dell'art. 1, in relazione all'allegato A del regolamento CEE n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori emigranti, questo regolamento si applicava ai dipartimenti francesi e all'Algeria. Con regolamento 30 giugno 1965, n. 109, l'Algeria è stata però cancellata dall'allegato A del regolamento n. 3, con avvertenza che i regolamenti nn. 3 e 4 non si applicavano più all'Algeria e ai suoi cittadini, con effetto retroattivo al 19 gennaio 1965. Questo vale naturalmente anche per i regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72, che hanno sostituito i regolamenti nn. 3 e 4. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha rilievo quale cittadinanza egli avesse nel periodo in cui lavorava nelle miniere francesi, bensì è determinante quella che ha al momento dell'esame della sua domanda di pensione».
paragrafo 9
Il Belbouab impugnava detto provvedimento dinanzi al Sozialgericht di Gelsenkirchen. Questa causa terminava con una transazione, dichiarandosi la convenuta disposta a riesaminare la pratica tenendo conto della sentenza pronunziata il 26 giugno 1975 dalla Corte di giustizia nella causa 6/75, Horst (Racc. pag. 823) — in cui è dichiarato che «ove ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione o il recupero del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 19 gennaio 1965 vanno presi in considerazione nel calcolo delle pensioni di cui ai capitoli 2 e 3 del regolamento n. 3, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la presentazione della domanda di pensione sono posteriori alla predetta data» — nonché della sentenza emessa il 26 novembre 1975 al Bundessozialgericht nella stessa causa Horst, a seguito della pronunzia della Corte.
paragrafo 10
Nella decisione 1o aprile 1976 la Bundesknappschaft non mutava atteggiamento. A suo avviso, non era possibile tener conto dei periodi assicurativi maturati in Francia; né la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee poteva avere rilevanza nella fattispecie, giacché concerneva il caso di un tedesco — cioè un cittadino di uno Stato membro della Comunità — il quale aveva chiesto la presa in considerazione di periodi assicurativi maturati in Algeria.
paragrafo 11
Il Belbouab, dopo aver proposto ricorso, che veniva respinto dall'ente previdenziale tedesco, adiva nuovamente il Sozialgericht di Gelsenkirchen. A sostegno della sua domanda, mirante all'annullamento del provvedimento di rigetto, egli deduceva che i regolamenti CEE sopra menzionati andavano applicati nei suoi confronti; il fatto che in seguito gli fosse stata arbitrariamente attribuita la cittadinanza algerina non poteva far sì che si tenessero in non cale i periodi assicurativi francesi; un simile risultato sarebbe stato iniquo.
paragrafo 12
Il Sozialgericht, con ordinanza 7 dicembre 1977, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 13
«1. Se il principio giuridico per cui le posizioni di diritto pubblico basate sulla propria attività non possono venir menomate senza indennizzo da provvedimenti d'imperio, principio che per il diritto tedesco trova espressione nell'art. 14 della legge fondamentale (Grundgesetz — Costituzione), valga pure nel diritto della Comunità europea.
2. Se i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 violino detto principio in quanto non contengono norme corrispondenti all'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65.
3. Ovvero se detto art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65 sia tuttora in vigore — direttamente o per analogia — di guisa che gli artt. 2, n. 1, 38, n. 1, e 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 vanno intesi nel senso che si devono prendere in considerazione i periodi assicurativi maturati in Francia prima del 19. 1. 1965, qualora il lavoratore facesse parte, durante detti periodi, dei cittadini francesi favoriti dall'art. 1, lett. a), in relazione all'allegato A del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, anche se, al momento della domanda di una pensione tedesca, egli è cittadino algerino».
paragrafo 14
Nella motivazione dell'ordinanza il giudice proponente ha esposto le considerazioni che sono all'origine dei suoi dubbi e che l'hanno indotto a rivolgersi alla Corte di giustizia:
paragrafo 15
l'attore esula dalla sfera d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 giacché non è, ai sensi degli artt. 1 e 2 di questo, né cittadino di uno Stato membro, né apolide, né tampoco profugo in quanto non ha chiesto di essere riconosciuto come tale;
la cittadinanza dei suoi familiari è senza rilevanza (si veda la sentenza della Corte 23 novembre 1976 in causa 40/76, Kermascheck; Racc. pag. 1669);
egli, per contro, in ragione della sua attività lavorativa, ha acquisito una determinata posizione di diritto pubblico avente un contenuto patrimoniale, che è tutelata dall'art. 14 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e quindi non può essere, senza indennizzo, pregiudicata da un atto d'imperio;
dopo l'indipendenza dell'Algeria, l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65 stabilì che la cancellazione di questo paese dall'allegato del regolamento n. 3 faceva salvi i «diritti acquisiti» (si veda la sentenza 26 giugno 1975 in causa 6/75, Horst, già citata); «acquisito» è il diritto dell'attore a che siano presi in considerazione i periodi assicurativi francesi; tale situazione giuridica, da paragonarsi ad un'aspettativa, rientrerebbe secondo il diritto tedesco nella sfera di tutela della proprietà;
tuttavia, il regolamento n. 109/65, che ha modificato il regolamento n. 3, ha «perso il suo punto di riferimento» in conseguenza dell'abrogazione di quest'ultimo regolamento, disposta dall'art. 99 del regolamento n. 1408/71; ciò spiega perché la convenuta abbia considerato come estinta senza alcuna contropartita la posizione acquistata dall'attore in Francia.
paragrafo 16
È in base a tali considerazioni che il Sozialgericht ha sollevato la questione del se il diritto comunitario garantisca e tuteli anch'esso — in modo analogo alla Legge fondamentale — le posizioni giuridiche di diritto pubblico fondate sull'attività lavorativa dell'interessato. In pratica si tratta di stabilire se i regolamenti attualmente in vigore — nn. 1408/71 e 574/72 — contengano disposizioni transitorie che proteggono anch'esse i diritti già tutelati dall'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65. Più particolarmente c'è da chiedersi se l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia sotto questo profilo sufficiente, dato che l'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento limita l'applicazione di questo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro.
paragrafo 17
D'altra parte — sempre secondo il giudice a quo — è opportuno accertare se, poiché l'art. 99 del regolamento n. 1408/71, che ha abrogato il regolamento n. 3, non concerne il regolamento n. 109/65, sia lecito applicare, direttamente o — ciò che sarebbe più probabile — per analogia, l'art. 16, n. 2, di questo in relazione al regolamento n. 1408/71, il quale ha sostituito il regolamento n. 3; in via di principio, il regolamento n. 1408/71 non dovrebbe restringere o sopprimere i diritti dei lavoratori occupati in Europa, giacché ciò sarebbe in contrasto col principio di tutela che si evince dall'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65.
paragrafo 18
L'ordinanza del Sozialgericht di Gelsen-kirchen è pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 1978. In conformità all'art. 20 dello Statuto della Corte, la Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte.
paragrafo 19
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia espresso il desiderio di prendere conoscenza della sentenza 26 novembre 1975 del Bundessozialgericht (causa 5 RKn 11/72), della quale si era fatta menzione in occasione delle trattative relative alla transazione che aveva posto fine alla causa pendente dinanzi al Sozialgericht di Gelsenkirchen.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver ricordato gli antefatti e il procedimento, propone una soluzione delle questioni pregiudiziali, illustrando successivamente quattro aspetti del problema sottoposto al Sozialgericht.
paragrafo 2
1. Il giudice di rinvio parte dalla premessa che il requisito della cittadinanza deve sussistere, in base all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, attualmente o al momento dell'esame della domanda di pensione. È necessario innanzitutto accertare la esattezza di tale premessa giacché, qualora questa dovesse rilevarsi erronea, la semplice applicazione del diritto comunitario positivo consentirebbe di risolvere il problema. Per questo motivo le questioni vanno esaminate nell'ordine inverso di quello in cui sono state proposte.
2. Per quanto concerne il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione della cittadinanza ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va ricordato che l'attore, cittadino francese fino al 30 giugno 1962, ha la cittadinanza algerina dal 1o luglio 1962 e che a questa data egli lavorava già da oltre un anno nelle miniere tedesche. Orbene, egli andrebbe considerato algerino se si dovesse tener conto della data dell'acquisto del diritto alle prestazioni, oppure francese qualora fosse rilevante il momento in cui sono stati maturati i periodi assicurativi. Le disposizioni in materia (e cioè l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3 e, successivamente, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71) non forniscono una risposta chiara a questo proposito. La Commissione, tuttavia, propende per la seconda delle soluzioni sopra prospettate, giacché altrimenti il cambiamento della cittadinanza avrebbe un effetto retroattivo incompatibile con la libertà di circolazione garantita ai lavoratori; in base alla tesi opposta, peraltro, una persona che non fosse lavoratore migrante ai sensi degli artt. 48-51 del Trattato potrebbe fruire, anche retroattivamente, dei vantaggi relativi a tale status qualora divenisse cittadina di uno Stato membro. Inoltre, il punto di vista della Commissione è confortato in certa misura dalla lettera dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in cui si fa menzione dei lavoratori «che sono» cittadini di uno degli Stati membri.
3. Quanto alla possibilità di continuare ad applicare l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65, il Sozialgericht non ha tenuto conto del fatto che l'attore rientrava nella sfera d'applicazione ratione personae del regolamento n. 3 in quanto cittadino francese e non dell'Unione francese. La tutela dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 16, n. 2, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ha tuttora solo un contenuto territoriale, in base al quale l'Algeria rientrava nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 fino al 19 gennaio 1965 e non solo fino al 30 giugno 1962. La questione della cittadinanza e quindi dell'ambito d'applicazione ratione personae del regolamento non ha ancora trovato soluzione (si veda la sentenza Horst, già citata). In effetti, il regolamento n. 3 si applicava al territorio algerino, ma non ai lavoratori d'origine algerina i quali, fino al 30 giugno 1962, erano cittadini francesi. Poiché a tale data essi hanno perso la cittadinanza francese, non è possibile inferire dal combinato disposto degli artt. 16, n. 2, leu. a), e 5 del regolamento n. 109/65 e dell'allegato A del regolamento n. 3, che essi rientravano nella sfera d'applicazione di quest'ultimo regolamento. Del pari impossibile è configurare, a favore degli algerini, una tutela dei diritti acquisiti derivante da una sorta di appartenenza fittizia dell'Algeria al territorio della Comunità fino al 19 gennaio 1965. D'altra parte, siccome l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65 ha perso, per dirla con il Sozialgericht, il suo «punto di riferimento» a seguito dell'abrogazione del regolamento n. 3, il problema dell'appartenenza dell'Algeria all'ambito di applicazione territoriale del regolamento n. 1408/71 si pone in realtà nei medesimi termini che all'epoca in cui il regolamento n. 3 era ancora in vigore, giacché entrambi tali regolamenti contemplano la presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71). Il fatto che il regolamento n. 1408/71 nulla disponga quanto alla sua sfera di applicazione territoriale non può autorizzare a restringerla ulteriormente rispetto ai limiti tracciati dai regolamenti nn. 3 e 109/65 e dalla giurisprudenza della Corte.
4. Interpretato in tal senso, l'art. 94 del regolamento n. 1408/71 garantisce la presa in considerazione di tutti i periodi maturati prima della perdita della cittadinanza, francese e rende priva di oggetto la questione della tutela dei diritti acquisiti relativamente ai periodi maturati in Francia. Le cose stanno diversamente per quanto concerne i periodi maturati dopo la perdita della cittadinanza francese, ma ciò non può essere imputato al diritto comunitario.
paragrafo 3
Per l'attore, la conseguenza pratica di tale situazione giuridica è che egli possiede i requisiti cui è subordinata l'attribuzione della pensione per minatori a norma del § 45, 1o comma, n. 2, della Reichsknappschaftsgesetz. In base al diritto comunitario, la convenuta deve cumulare i periodi di assicurazione maturati in Francia dall'attore con quelli maturati in Germania fino al 30 giugno 1962. A norma della Reichsknappschafisgesetz, essa è tenuta a prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi compiuti dallo stesso nella Repubblica federale di Germania, ivi compresi quelli anteriori al 30 giugno 1962. La convenuta può adempiere questo duplice obbligo solo tenendo conto di tutti i periodi assicurativi maturati dall'attore.
paragrafo 4
In conclusione, la Commissione è del parere che le questioni presentate dal Sozialgericht di Gelsenkirchen possano essere risolte all'incirca come segue:
paragrafo 5
«1. Il regolamento n. 1408/71 garantisce, attraverso l'applicazione del suo art. 94, n. 2, la presa in considerazione di tutti i periodi di assicurazione, di lavoro e di residenza maturati nel territorio degli Stati membri prima della sua entrata in vigore. Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza di uno Stato membro, stabilito dall'art. 2, n. 1, del regolamento, è determinante la cittadinanza che il lavoratore aveva al momento della maturazione dei periodi assicurativi, lavorativi o di residenza.
2. Il regolamento n. 109/65 concerne l'appartenenza dell'Algeria all'ambito di applicazione territoriale dei regolamenti nn. 3 e 4. Esso non contiene alcuna disposizione relativa all'appartenenza di lavoratori di origine algerina alla sfera di applicazione ratione personae di tali regolamenti».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Koch, ha svolto osservazioni orali ed ha risposto a taluni quesiti della Corte nell'udienza del 27 giugno 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 settembre 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 7 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 1978, il Sozialgericht di Gelsenkirchen ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni miranti all'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 — relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU 1971, n. L 149, pag. 2) — e del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972 n. 574 — che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, n. L 74, pag. 1) — in relazione alla nozione di diritti patrimoniali acquisiti da una persona che durante una parte della sua carriera è stata lavoratore migrante ai sensi del diritto comunitario e successivamente è divenuta lavoratore straniero a seguito del cambiamento della cittadinanza dovuto alla creazione di uno Stato;
punto 2
tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Cassa federale di previdenza per i minatori, di Saarbrucken, e un minatore, nato in Algeria nel 1924, cittadino francese di nascita, il quale ha lavorato in Francia per 155 mesi e in Germania dal 26 maggio 1961 ed ha perso la cittadinanza francese il 1o luglio 1962, quando l'Algeria è divenuta indipendente;
all'età di 50 anni, l'interessato chiedeva che gli venisse attribuita una pensione per minatori a norma del § 45, 1o comma, n. 2, della legge tedesca relativa all'assicurazione vecchiaia dei minatori (Reichsknappscbaftsgesetz), secondo cui l'assicurato deve aver maturato un periodo assicurativo di 300 mesi svolgendo in via continuata un lavoro in sotterraneo o un lavoro equiparato ;
l'ente tedesco competente (Bundesknappschaft) respingeva la domanda sostenendo che, siccome il richiedente non era più cittadino di uno Stato membro della Comunità, il regolamento n. 1408/71 non si applicava più nei suoi confronti e, di conseguenza, il suo diritto alla pensione poteva essere valutato solamente in base al diritto tedesco;
anche il ricorso amministrativo presentato dall'interessato veniva respinto: secondo l'ente suddetto, in primo luogo, il regolamento del Consiglio 30 giugno 1965 n. 109 (GU 1965, pag. 2124) ha reso inapplicabili all'Algeria e ai suoi cittadini, a partire dal 19 gennaio 1965, i regolamenti nn. 3 e 4 relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti e, di conseguenza, il regolamento n. 1408/71 che ha sostituito il regolamento n. 3; in secondo luogo, «non ha rilievo quale cittadinanza il ricorrente avesse nel periodo in cui lavorava nelle miniere francesi, bensì è determinante quella che ha al momento dell'esame della sua domanda di pensione».
punto 3
Il Sozialgericht, dinanzi al quale l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento di rifiuto, è dell'avviso che egli in quanto cittadino algerino, sia estraneo alla sfera d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 giacché questo, a norma dell'art. 2, n. 1, si applica solo ai lavoratori che siano cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o profughi residenti in uno Stato membro;
tuttavia, l'attore, in ragione della sua attività lavorativa e grazie ai periodi di assicurazione maturati in Francia, ha acquisito una posizione giuridica corrispondente, secondo il diritto costituzionale tedesco, a quella di un proprietario ed avente un contenuto patrimoniale tutelato dall'art. 14 della Legge fondamentale, di cui egli non può essere privato senza indennizzo;
sempre secondo il Sozialgericht, la cancellazione dell'Algeria dall'allegato del regolamento n. 3 non pregiudicava, in base all'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65, i «diritti acquisiti»; tale disposizione, tuttavia, è divenuta inefficace in conseguenza dell'abrogazione del regolamento n. 3 stabilita dall'art. 99 del regolamento n. 1408/71; infatti il regolamento n. 109/65, che concerneva solamente talune modifiche del regolamento n. 3, ha perso così il suo punto di riferimento;
questa è la situazione che è all'origine delle tre questioni sottoposte a questa Corte in via pregiudiziale.
punto 4
Le considerazioni del giudice di rinvio sono basate sulle premesse che la cittadinanza — requisito di natura personale — da prendere in considerazione a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è quella che il lavoratore ha al momento della presentazione della domanda di pensione, e che né il regolamento n. 1408/71 né il regolamento n. 574/72 contengono disposizioni analoghe all'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65, il quale tutela i diritti acquisiti;
pertanto, è opportuno accertare innanzitutto se tali premesse siano conformi al diritto comunitario.
punto 5
L'istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, è l'obiettivo principale dell'art. 51 del Trattato;
i regolamenti emanati per l'attuazione di tale articolo vanno interpretati alla luce del suddetto obiettivo.
punto 6
La sfera d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è così definita dall'art. 2, n. 1 : «il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri…»;
l'applicazione del regolamento è, in base a tale disposizione, subordinata a due condizioni:
a) il lavoratore deve o dev'essere stato soggetto alle leggi di uno o più Stati membri;
b) egli dev'essere cittadino di uno Stato membro;
punto 7
in ossequio al principio della certezza del diritto, il quale esige, fra l'altro, che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, e purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, la seconda delle suddette condizioni va interpretata nel senso che lo status di cittadino di uno Stato membro deve sussistere all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, del versamento dei contributi relativi ai periodi di assicurazione e dell'acquisto dei diritti corrispondenti;
di conseguenza, il requisito della cittadinanza stabilito dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dev'essere valutato con diretto riferimento ai periodi durante i quali l'interessato ha esplicato la sua attività lavorativa.
punto 8
Tale interpretazione è corroborata dall'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che «ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento»;
questa disposizione implica chiaramente che i diritti acquisiti sono riconosciuti e tutelati nell'ambito della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti qualora siano stati acquisiti da un lavoratore migrante ai sensi di detta normativa, cioè da un cittadino di uno Stato membro;
di conseguenza, il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, e 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso garantisce la presa in considerazione di tutti i periodi di assicurazione, di lavoro o di residenza maturati in forza del diritto di uno Stato membro, anteriormente all'entrata in vigore del suddetto regolamento, ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni di questo, purché il lavoratore migrante fosse cittadino di uno Stato membro al momento in cui ha maturato detti periodi.
punto 9
Per pervenire a tale risultato, che fornisce al giudice nazionale criteri d'interpretazione di diritto comunitario utili per la soluzione del problema sottopostogli, non è stato necessario procedere all'interpretazione dell'art. 16, n. 2, del regolamento 30 giugno 1965, n. 109, che modifica e completa i regolamenti nn. 3 e 4 relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti;
infatti il regolamento n. 109/65 concerne l'appartenenza dell'Algeria all'ambito di applicazione territoriale dei regolamenti nn. 3 e 4 e non contiene alcuna disposizione relativa all'appartenenza di lavoratori algerini alla sfera di applicazione ratione personae degli stessi regolamenti;
pertanto, l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 109/65 non si applica al caso di specie giacché l'Algeria e i cittadini dell'Unione francese esulano dalla sua sfera d'applicazione territoriale e, rispettivamente, ratione personae, mentre l'attore lavorava in Francia — e non in Algeria — ed era, a quell'epoca, cittadino francese, non già dell'Unione francese.
punto 10
La soluzione data dalla terza questione dispensa dal risolvere le prime due, giacché la disposizione di cui trattasi, interpretata in tal senso, non lascia intravedere alcun elemento atto a pregiudicare i diritti fondamentali della persona, i quali figurano tra i principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Sozialgericht di Gelsenkirchen, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi;
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht di Gelsenkirchen con ordinanza 7 dicembre 1977, dichiara:
Il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, e 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso garantisce la presa in considerazione di tutti i periodi di assicurazione, di lavoro o di residenza maturati in forza del diritto di uno Stato membro, anteriormente all'entrata in vigore del suddetto regolamento, ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni di questo, purché il lavoratore migrante fosse cittadino di uno Stato membro al momento in cui ha maturato detti periodi.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 ottobre 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher