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Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 10/07/1989 (Rv. 463331 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE - DOCUMENTO PRODOTTO DA UNA PARTE - UTILIZZAZIONE A VANTAGGIO DELL'ALTRA PARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463331-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE - DOCUMENTO PRODOTTO DA UNA PARTE - UTILIZZAZIONE A VANTAGGIO DELL'ALTRA PARTE - CONDIZIONI.*

Il documento, prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione al contenuto ad essa favorevole, se e nei limiti in cui tale parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)