Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 10/07/1989 (Rv. 463331 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE - DOCUMENTO PRODOTTO DA UNA PARTE - UTILIZZAZIONE A VANTAGGIO DELL'ALTRA PARTE - CONDIZIONI.*
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Il documento, prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione al contenuto ad essa favorevole, se e nei limiti in cui tale parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)