Sez. L, Sentenza n. 13162 del 05/06/2006 (Rv. 589867 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Istanza cosiddetta "di anticipazione" - Accoglimento - Decreto di fissazione di nuova udienza - Effetti ex art. 415, comma quinto, cod. proc. civ., solo con riferimento al secondo decreto - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice, accogliendo un'istanza cosiddetta "di anticipazione" e fissando una nuova udienza di discussione, sostituisce il nuovo decreto al primo, del quale sono eliminati tutti gli effetti, compresa la notificazione eseguita in base ad esso. Conseguentemente, solo con riferimento al secondo decreto opera, il precetto di cui all'art. 415, comma quinto, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)