Sez. 2, Sentenza n. 10748 del 29/10/1993 (Rv. 484122 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive | Mancata riproposizione in sede di conclusioni, di domande precedentemente formulate - Obbligo del giudice di pronunciarsi solo sulle domande riproposte - Sussistenza - Limiti.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive
La mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande precedentemente formulate obbliga il giudice - a norma del combinato disposto dagli artt. 112 e 189 cod. proc. civ. - a pronunciarsi soltanto sulle domande riproposte (non oltre i limiti di esse), a meno che le domande non riproposte abbiano, per ragioni di ordine logico-giuridico, una connessione così intima con le domande proposte che la pronuncia su queste coinvolge necessariamente la pronuncia su quelle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)