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Sez. 2, Sentenza n. 10748 del 29/10/1993 (Rv. 484122 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive | Mancata riproposizione in sede di conclusioni, di domande precedentemente formulate - Obbligo del giudice di pronunciarsi solo sulle domande riproposte - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484122-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Conclusioni definitive

La mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande precedentemente formulate obbliga il giudice - a norma del combinato disposto dagli artt. 112 e 189 cod. proc. civ. - a pronunciarsi soltanto sulle domande riproposte (non oltre i limiti di esse), a meno che le domande non riproposte abbiano, per ragioni di ordine logico-giuridico, una connessione così intima con le domande proposte che la pronuncia su queste coinvolge necessariamente la pronuncia su quelle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)