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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1973

Decisione
decisa il 1973-06-27, depositata il 1973-07-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:127
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6813

  • Locazione
  • Locazione di immobili
  • Legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma (modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745)
  • Proroga legale dei relativi contratti a beneficio di una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale
  • Violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 26 novembre 1969, n. 833 come modif. dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 - in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui si dispone la proroga delle locazioni, purché il conduttore od il sub-conduttore ed i componenti della famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 2.500.000. La Corte infatti, con sentenza n. 132 del 1972, ha già dichiarato l'illegittimità delle norme suddette, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute. Ed è perciò superfluo indagare se l'unicità del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.

Norme impugnate

  • art. 1, comma 2, legge 26 novembre 1969, n. 833
  • art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745
  • legge 18 dicembre 1970, n. 1034

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1972 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la Società unione subalpina di assicurazioni e De Ambrosi Piero, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972. Visto l'atto di Costituzione di De Ambrosi Piero; udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 9 marzo 1972, emessa nel procedimento civile vertente fra la società Unione subalpina di assicurazione e De Ambrosi Piero, il pretore di Torino, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 novembre 1970, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, rilevando che le norme impugnate, nella parte in cui dispongono la proroga delle locazioni purché il conduttore o il subconduttore ed i componenti la famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2.500.000, si risolverebbero in una elisione della tutela del diritto di proprietà ed in una violazione del diritto di difesa, attribuendo valore vincolante all'accertamento dell'ufficio imposte senza concedere al locatore la possibilità di provare l'inattendibilità dell'accertamento stesso; che nel presente giudizio si è costituito il De Ambrosi per contestare l'esattezza delle argomentazioni dell'ordinanza di riammissione.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, delle norme sopraindicate nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute; che, attesa la suddetta già avvenuta dichiarazione di illegittimità, è superfluo indagare se l'unicità del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per l'asserita diversità del reddito, a seconda della località in cui si trova l'immobile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, questione sollevata dall'ordinanza del pretore di Torino 9 marzo 1972 e già decisa con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972, che ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme impugnate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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