Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006 (Rv. 590555 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE | Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri - Contestazione della responsabilità del convenuto - Conseguenze - Potere di impugnare in via autonoma la sentenza - Configurabilità - Effetti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE
Il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)