Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 febbraio 1984, causa 166/82
Epigrafe
Nella causa 166/82,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. G. Campogrande, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. O. Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal suo Governo, nella persona dell'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata d'Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso volto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando e mantenendo in vigore talune disposizioni della legge 8 luglio 1975, n. 306, relative alla formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU L 148, pag. 13),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e U. Everling, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
La legge italiana 8 luglio 1975, n. 306 (GURI 194 del 23. 7. 1975, pag. 5012) dispone, in primo luogo, provvedimenti a favore delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico e, in secondo luogo, norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
Tale prezzo è fissato, per ciascuna annata agraria e per ciascuna regione, attraverso accordi tra le categorie professionali interessate (produttori, industrie di trasformazione e centrali del latte) e secondo i criteri definiti agli artt. 8 e 9 della legge. Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto e su richiesta di una di esse, spetta alla regione, a norma dell'art. 10, convocare le stesse in vista della contrattazione per la determinazione del prezzo. Ai sensi della stessa norma, il prezzo convenuto viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed è «vincolante per le parti contraenti».
In mancanza di tale accordo, il prezzo viene fissato da una commissione speciale nominata dal presidente della giunta regionale e comprendente i rappresentanti delle categorie professionali interessate.
Tale prezzo viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione divenendo così vincolante fra le parti (art. 11).
L'art. 12 della legge contiene una disposizione di carattere transitorio che adatta le norme summenzionate, a seconda delle situazioni, nel caso in cui le associazioni dei produttori non siano ancora operanti.
punto 2
La Commissione, considerando che un intervento unilaterale da parte di uno Stato membro nel processo di formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione costituisce un'infrazione alle norme comunitarie che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (regolamento del Consiglio 27. 6. 1968, n. 804, GU L 148, pag. 13), in applicazione dell'art. 169 del Trattato CEE, invitava il Governo italiano, con lettera 28 luglio 1977, a presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
punto 3
Il Governo italiano rispondeva con lettera del 4 novembre 1977, facendo valere che il sistema introdotto dalla legge n. 306 non comportava una determinazione d'autorità del prezzo di vendita del latte alla produzione. La legge si propone di contribuire alla stabilità del mercato favorendo la creazione di associazioni di produttori e la conclusione di accordi interprofessionali.
punto 4
Nel frattempo, il problema della compatibilità di un sistema di determinazione del prezzo del latte alla produzione, quale previsto dalla legge n. 306, con l'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti latie-ro-caseari veniva sollevato dinanzi alla Corte di giustizia dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto nell'ambito di un procedimento ex art. 177 del Trattato CEE. La Corte, con sentenza 6 novembre 1979 (causa 10/79, Toffoli, Race. pag. 3301), ha dichiarato che la determinazione, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.
punto 5
In seguito, il 26 maggio 1981, la Commissione notificava alla Repubblica italiana il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato, invitandola ad adeguarvisi nel termine di due mesi.
punto 6
Con telex del 5 ottobre 1981, il Governo italiano comunicava alla Commissione il proprio impegno a presentare al Parlamento un disegno di legge per l'abrogazione dell'art. 11, della legge n. 306 e la sostituzione degli artt. 11 e 12 con norme diverse.
punto 7
Il disegno di legge veniva trasmesso alla Commissione il 19 novembre 1981. Esso prevede la sostituzione, a livello regionale, dell'attuale determinazione di un prezzo vincolante di vendita del latte alla produzione con un prezzo di riferimento, concordato fra le organizzazioni del settore, la cui osservanza costituirebbe per gli operatori titolo di priorità per beneficiare di incentivi o di crediti agevolati statali o regionali. La stessa priorità sarebbe accordata alle associazioni di produttori riconosciute che partecipano alla stipula dell'accordo per la determinazione del prezzo di riferimento.
punto 8
Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per far cessare l'infrazione e che il testo del disegno di legge comportasse, anzi, un nuovo e più grave intervento unilaterale dello Stato membro nel processo di formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, la Commissione, il 9 marzo 1982, invitava ancora una volta il Governo italiano a regolarizzare la situazione, accordandogli un ulteriore termine di un mese.
punto 9
Con lettera del 15 aprile 1982, il Governo italiano rispondeva alla Commissione affermando fra l'altro che non appariva fondata l'asserzione di un aggravamento dell'infrazione, constatato nel parere motivato del 26 maggio 1981.
punto 10
A seguito di tale risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto registrato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1982.
punto 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Tuttavia, la Corte ha chiesto alla Comissione e al Governo italiano di apportare chiarimenti in ordine all'esatta materia del ricorso.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che la Repubblica italiana applicando il sistema di fissazione del prezzo di vendita del latte alla produzione istituito con legge n. 306/75, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
condannare la Repubblica italiana alla rifusione delle spese di giustizia.
paragrafo 3
Il Governo italiano conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere la censura, mossa alla convenuta, di non aver adottato alcun provvedimento atto a garantire di fatto la non applicazione del sistema di cui all'art. 11, della legge n. 306/75 in attesa della sua abrogazione formale;
respingere la domanda della ricorrente diretta ad estendere l'oggetto del giudizio alle «misure» la cui adozione è stata proposta al Parlamento italiano in sostituzione degli abrogandi artt. 11 e 12 della legge n. 306/75.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
Nel ricorso, la Commissione si richiama alla precitata sentenza Toffoli, nella quale la Corte ha analizzato il sistema di determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, istituito dalla legge n. 306/75, alla luce delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato nel settore. Citando il punto 12 di tale sentenza, la Commissione mette in rilievo, in particolare, il passaggio in cui si afferma che «una legislazione nazionale intesa a promuovere ed a favorire la formazione, con qualsivoglia metodo, di un prezzo uniforme del latte alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa, di per sé stessa, al di fuori delle competenze riservate agli Stati membri e contrasta col principio della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione per il latte venduto dai produttori comunitari nel corso della campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni, principio posto dal regolamento n. 804/68, in particolare dal suo articolo 3».
La Commissione rileva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la semplice presentazione al Parlamento nazionale di un disegno di legge mirante a far abrogare una disposizione nazionale in infrazione rispetto alle norme del diritto comunitario non basta a far venir meno l'inadempimento per l'avvenire. È infatti necessario che la situazione irregolare venga a cessare effettivamente e che gli obblighi imposti dal diritto comunitario vengano compiutamente adempiuti. Agli Stati membri non è consentito invocare norme, prassi o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza o una tardiva osservanza dei propri obblighi. Ora, afferma la Commissione, la Repubblica italiana mantiene tuttora in vigore le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 306/75 e non ha adottato alcuna misura atta a garantirne di fatto la non applicazione in attesa dell' abrogazione formale.
Infine, la Commissione rileva che neppure il disegno di legge presentato al Parlamento italiano al fine di sostituire l'art. 11, di cui trattasi è conforme alla normativa comunitaria da applicare nella fattispecie.
punto 2
Nel controricorso, il Governo italiano non nega che l'art. 11 della legge italiana n. 306/75 sia incompatibile con le pertinenti norme del diritto comunitario. Esso sottolinea, tuttavia, che la pretesa infrazione consiste nel fatto ch'esso continui a mantenere in vigore le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 306/75 e non abbia adottato misure atte a garantirne l'effettiva non applicazione in attesa dell'abrogazione formale. Ora, al riguardo, presentando il disegno di legge di cui trattasi al Parlamento nazionale, per un esame ancora in corso, esso ha effettivamente inteso adeguarsi al parere motivato della Commissione.
Inoltre le disposizioni dell'art. 11 hanno avuto, di fatto, solo scarsissima applicazione nella pratica e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali, ha invitato le regioni medesime, destinatarie dell'art. 11, a non più applicarlo in futuro. Il Governo italiano osserva che se è esatto che tali disposizioni, non essendo state abrogate, sono ancora formalmente in vigore, non è invece esatto ch'esso non abbia preso iniziative per «garantirne di fatto la non applicazione in attesa dell'abrogazione formale».
Nella risposta ad un quesito della Corte, il Governo italiano ha precisato che sono intervenute intese tra le autorità centrali e quelle regionali al fine di non applicare il precitato art. 11. Esso riconosce che tale accordo non ha forza di legge e che non presenta carattere vincolante per le autorità regionali. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 11 nel passato, il Governo italiano ha presentato alla Corte un elenco di casi nei quali detta norma è stata applicata.
Il Governo italiano ritiene che i provvedimenti proposti al Parlamento nazionale al fine di sostituire gli artt. 11 e 12 della legge n. 306/75 porranno fine all'infrazione. Esso ritiene tuttavia che non si possa e non si debba discutere, nella presente controversia, in ordine a misure nazionali non ancora approvate e non ancora vigenti.
punto 3
Nella replica, la Commissione rileva che il controricorso del Governo italiano conferma che le disposizioni della legge di cui trattasi sono tuttora in vigore essendo all'esame del Parlamento italiano un disegno di legge per la loro abrogazione formale.
Per giunta, la Commissione considera che, contrariamente a quanto afferma il Governo italiano, le misure proposte in sostituzione degli artt. 11 e 12 non esulano affatto dall'ambito del presente giudizio. A suo parere, l'attività svolta da uno Stato membro nel corso di una procedura di infrazione come quella di specie, più particolarmente per quanto concerne le contestazioni formulate nel parere motivato, fa parte della causa petendi del giudizio aperto in forza dell'ultimo comma dell'art. 169 del Trattato. Tale attività non è altro che la manifestazione per acta concludentia dell'opimo iuris dello Stato di cui trattasi in ordine alla materia oggetto della controversia, ossia la risposta alle tesi di diritto esposte dalla Commissione nella lettera di contestazione dell'infrazione e nel parere motivato.
A parere della Commissione, poiché il disposto dell'art. 171 implica che la sentenza da pronunziare debba eliminare tutti i dubbi insorti, sul piano del diritto, nel caso concreto, la Corte deve altresì affrontare inevitabilmente i problemi giuridici sottostanti al comportamento dello Stato membro nel corso della procedura che precede il giudizio.
Il disegno di legge presentato per la sostituzione degli artt. 11 e 12 si fonda sulla tesi secondo cui uno Stato membro può intervenire unilateralmente per favorire la formazione consensuale di un prezzo del latte alla produzione. Esso riflette l'opinione secondo cui la fissazione, a livello regionale, di un prezzo di riferimento per il latte, concordato fra le organizzazioni del settore al livello della produzione, la cui osservanza costituirebbe per gli operatori titolo di priorità per ottenere incentivi o crediti agevolati statali o regionali, sarebbe compatibile con l'organizzazione comune di mercato.
La Commissione ritiene infondata questa tesi. È quindi a suo parere necessario che la Corte si pronunzi anche su questa divergenza di interpretazione del diritto comunitario, suscettibile di condizionare concretamente e profondamente i provvedimenti che lo Stato italiano sarà eventualmente portato ad adottare per dare esecuzione alla sentenza della Corte.
punto 4
Nella controreplica, il Governo italiano constata in particolare che nella presente controversia si tratta di stabilire se la Repubblica italiana continua a violare il diritto comunitario per non aver abrogato, né di diritto né di fatto, il sistema di fissazione del prezzo del latte alla produzione contemplato all'art. 11 della legge n. 306/75. Tale oggetto non può essere modificato né esteso, da parte della Commissione, così da ricomprendere il disegno di legge che il Governo italiano ha proposto al Parlamento di adottare in sostituzione degli artt. 11 e 12 di cui è causa. Il Governo italiano osserva che una modifica o un'estensione del genere non sarebbero consentite neppure se il disegno di legge fosse già stato votato. A sostegno del proprio punto di vista, esso richiama la sentenza della Corte 10 marzo 1970 (causa 7/69, Commissione/Italia, Race. pag. 111, punto 5 della motivazione).
È inesatto affermare, con la Commissione, che il disegno di legge rappresenta l'«opinio iuris» dell'Italia in quanto Stato membro. Inoltre i ricorsi per inadempimento di uno Stato riguardano manifestamente inadempimenti già avvenuti e non le opinioni degli Stati membri.
Infine il Governo italiano sottolinea che la problematica giuridica sollevata dall'esame delle «misure» contenute nel disegno di legge di cui trattasi è assai più ampia e del tutto diversa da quella che ha portato alla presente procedura d'infrazione, avente ad oggetto l'art. 11 della legge italiana n. 306/75.
punto 5
Nella risposta ad un quesito della Corte, la Commissione ha precisato che il ricorso non concerne unicamente il già citato art. 11. Essa ha ribadito la citazione della sentenza Toffoli di cui sopra osservando che «il ricorso fa quindi riferimento a tutte le disposizioni della legge n. 306/75 che comportano un'interferenza dei pubblici poteri volta a favorire la formazione consensuale o d'autorità di un prezzo uniforme del latte alla produzione, vale a dire agli artt. 10 e 11».
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 4 ottobre 1983, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. G. Campogrande, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 novembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1982, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando e mantenendo in vigore talune disposizioni della legge 8 luglio 1975, n. 306 (GU 194 del 23. 7. 1975, pag. 5012), relative alla formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU L 148, pag. 13).
punto 2
In base agli artt. 8 e 9 della precitata legge italiana, il prezzo di vendita del latte alla produzione è fissato, per ciascuna annata agraria e per ciascuna regione, attraverso accordi tra le categorie professionali interessate (produttori, industrie di trasformazione e centrali del latte). Qualora le trattative dirette alla conclusione di tale accordo non siano state avviate in tempo utile e qualora una delle parti interessate ne faccia richiesta, spetta alla regione, a norma dell'art. 10, convocare queste ultime in vista della contrattazione per la determinazione del prezzo. Ai sensi della stessa norma, il prezzo convenuto viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e diviene così «vincolante per le parti contraenti». In mancanza di un accordo concluso secondo le modalità dell'art. 10, l'art. 11 stabilisce che il prezzo è determinato da una commissione speciale nominata con decreto del presidente della regione e comprendente rappresentanti delle parti interessate. La decisione della commissione è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e diviene così «vincolante tra le parti».
punto 3
La Commissione, ritenendo che tale sistema di determinazione e di pubblicazione del prezzo del latte alla produzione fosse in realtà una regolamentazione nazionale vincolante e incompatibile con la normativa comunitaria che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, inviava alla Repubblica italiana, in applicazione dell'art. 169 del Trattato CEE, una lettera di messa in mora in data 28 luglio 1977.
punto 4
II Governo italiano rispondeva con lettera 4 novembre 1977 facendo valere che il sistema introdotto dalla legge succitata mirava alla conclusione di accordi interprofessionali fra produttori e trasformatori attraverso contrattazioni collettive e che la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione non aveva lo scopo di sancire il carattere coercitivo del prezzo convenuto.
punto 5
Nel frattempo, la Corte, risolvendo una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto nell'ambito di una controversia relativa all'applicazione dell'art. 11 della legge precitata, ha dichiarato, con sentenza 6 novembre 1979 (causa 10/79, Toffoli, Racc. pag. 3301), che la determinazione in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro, del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituita col predetto regolamento n. 804/68. In base al punto 12 della motivazione di tale sentenza: «Nei settori disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati, a maggior ragione quando tale organizzazione si basi su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire, con disposizioni nazionali adottate unilateralmente, nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, per il medesimo stadio di produzione o di messa in commercio, dall'organizzazione comune. Di conseguenza, una legislazione nazionale intesa a promuovere ed a favorire la formazione, con qualsivoglia metodo, di un prezzo uniforme del latte alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa di per se stessa, al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri e contrasta col principio della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione per il latte venduto dai produttori comunitari nel corso della campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni, principio posto dal regolamento n. 804/68, in particolare dal suo art. 3».
punto 6
In seguito, il 26 maggio 1981, la Commissione notificava alla Repubblica italiana il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato, invitandola, ad adeguarvisi nel termine di due mesi. In tale parere, la Commissione rinvia alla succitata sentenza di cui essa riporta i brani di cui sopra e conclude con la constatazione che, applicando il sistema di determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione istituito dalla legge n. 306/75, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.
punto 7
Con telex 5 ottobre 1981, il Governo italiano comunicava alla Commissione il proprio impegno a presentare al Parlamento italiano un disegno di legge per l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 306/75. Il testo di tale progetto di legge veniva trasmesso alla Commissione con lettera del 19 novembre successivo. Nella sua redazione definitiva, esso era volto a sostituire la determinazione da parte della commissione regionale di cui all'art. 11 con un sistema di prezzi di riferimento, concordati fra le organizzazioni del settore interessato e la cui osservanza avrebbe costituito, per gli operatori, titolo di priorità per beneficiare di aiuti nazionali o di crediti agevolati statali o regionali.
punto 8
La Commissione, ritenendo che il sistema proposto dal progetto di legge di cui trattasi fosse tale da aggravare ulteriormente la trasgressione constatata nel parere motivato, invitava il Governo italiano, con lettera 9 marzo 1982, a sostituire il più rapidamente possibile il progetto di legge con una norma di abrogazione dell'art. 11 e ad astenersi, nelle more, dall'applicazione di questo. Essa lo invitava altresì ad adottare i provvedimenti necessari per evitare, nella pubblicazione dei prezzi del latte nei bollettini regionali, qualsiasi ambiguità sul carattere di diritto privato della fissazione dei prezzi.
punto 9
Con lettera 15 aprile 1982, il Governo italiano replicava alla Commissione mettendo in rilievo, fra l'altro, che il sistema previsto nel progetto di legge non conteneva elementi autoritatīvi ed ineriva perfettamente al libero mercato.
punto 10
A seguito di tale scambio di lettere, la Commissione ha presentato il presente ricorso il 4 giugno 1982. Nell'atto introduttivo, essa ha riportato nuovamente il punto 12 della motivazione della succitata sentenza. Inoltre, essa ha preso in esame la corrispondenza riguardante il disegno di legge facendo valere che la semplice presentazione al Parlamento di un progetto di legge non basta a porre fine alla trasgressione, che il Governo italiano non aveva adottato alcun provvedimento atto a garantire la non applicazione dell'art. 11 della legge n. 306/75 in attesa della sua abrogazione formale e che la modifica proposta col disegno di legge non era tale da far venir meno la trasgressione.
punto 11
Nel controricorso, il Governo italiano ha interpretato gli argomenti della Commissione nel senso che l'asserito inadempimento consisteva nel fatto che la Repubblica italiana continuava a mantenere in vigore le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 306/75 e non aveva adottato misure atte a garantirne, di fatto, la non applicazione in attesa dell'abrogazione formale. Al riguardo, il Governo ha sottolineato che detta norma aveva avuto solo scarsissima applicazione nella pratica e che il ministero competente, sentite le regioni e le organizzazioni professionali, aveva invitato le regioni medesime a non più applicarla in futuro. Inoltre esso ha sostenuto che il disegno di legge esulava dalla presente controversia e non doveva quindi essere discusso in questa sede.
punto 12
Nella replica, la Commissione non ha commentato la definizione, data dal Governo italiano, dell'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Essa ha invece sostenuto che il presente ricorso riguarda anche il disegno di legge presentato al Parlamento italiano. Essa ha sostenuto che l'attività svolta da uno Stato membro nel corso della procedura di trasgressione in ordine alla materia che forma oggetto di quest'ultima e delle contestazioni formulate nel parere motivato, fa parte della «causa petendi» del giudizio instaurato in forza dell'ultimo comma dell'art. 169.
punto 13
Nella controreplica, il Governo italiano ha riconosciuto che la Repubblica italiana ha trasgredito al diritto comunitario adottando e mantenendo formalmente in vigore il sistema contemplato all'art. 11 della legge n. 306/75. Esso ha chiesto invece alla Corte di respingere, per il resto, il ricorso.
punto 14
Nella risposta scritta ad un quesito rivoltole dalla Corte, la Commissione ha precisato che, per quanto concerne il testo attuale della legge di cui è causa, il ricorso fa riferimento agli artt. 10 e 11. Nel corso della fase orale, essa ha messo in rilievo che le disposizioni dell'art. 10 relative alla convocazione delle parti e alla pubblicazione del prezzo convenuto comportano, a suo parere, da parte delle autorità regionali, interventi incompatibili col diritto comunitario. Il Governo italiano, dal canto suo, ha sostenuto che il ricorso può riguardare soltanto l'art. 11.
punto 15
Ne consegue che prima di esaminare la causa nel merito, la Corte deve pronunziarsi in ordine alla ricevibilità delle domande della Commissione onde definire l'oggetto del ricorso.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 16
A questo proposito, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato è stabilito dalla fase precontenziosa della procedura di trasgressione ivi contemplata nonché dalle conclusioni del ricorso e che il parere motivato della Commissione ed il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi.
punto 17
Tale constatazione basta ad escludere dalla controversia il progetto di legge destinato a sostituire l'art. 11 della legge n. 306/75. Tale progetto di legge, la cui trasmissione alla Commissione è successiva all'emanazione del parere motivato, non ha formato oggetto della fase precontenziosa e la Corte non può quindi prenderlo in esame nell'ambito del presente ricorso.
punto 18
Invece non può trovare accoglimento la tesi del Governo italiano secondo cui il ricorso verte esclusivamente sull'art. 11 della legge n. 306/75, ad esclusione di ogni altra norma della stessa.
punto 19
Secondo la formulazione della lettera di messa in mora, la trasgressione addebitata alla Repubblica italiana riguarda «le norme della legge italiana che prevedono la fissazione di prezzi del latte regionalizzati». Nel parere motivato e nel ricorso, le conclusioni si riferiscono al «sistema di fissazione del prezzo di vendita del latte alla produzione istituito con legge n. 306/75» e, nella parte introduttiva del ricorso, la Commissione determina l'oggetto del ricorso stesso nell'adozione e nel mantenimento in vigore di «determinate disposizioni della legge n. 306, dell'8 luglio 1975, relative alla formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione». Tali espressioni, pur non precisando, nella misura auspicabile, le norme nei cui confronti è diretta la procedura, indicano però che l'oggetto di questa si estende oltre il solo art. 11.
punto 20
Certo, a partire dalla comunicazione del disegno di legge alla Commissione, le discussioni fra le parti e gli argomenti addotti dalla Commissione si sono concentrati sull'art. 11 e sulle modifiche che lo stesso progetto era destinato ad apportare a tale norma. Tuttavia, il riferimento alla sentenza della Corte 6 novembre 1979, contenuto non solo nel parere motivato, ma anche nel ricorso, e, in particolare, le citazioni della motivazione di tale sentenza dimostrano che il ricorso non riguarda soltanto la determinazione autoritatīva di cui all'art. 11, ma si estende alle altre norme della legge di cui è causa in quanto esse siano dirette a promuovere e favorire la formazione consensuale di un prezzo uniforme.
punto 21
II fatto che, nella replica, la Commissione non si sia pronunciata sulle affermazioni del Governo italiano, formulate nel controricorso, concernenti il carattere limitato del ricorso, non basta per constatare che la Commissione ha effettivamente ridotto l'oggetto del giudizio in conformità a tali asserzioni.
punto 22
Stando così le cose, deve ritenersi che il ricorso riguardi, quanto alla legge italiana in vigore, l'art. 11 nonché l'art. 10 in quanto quest'ultimo contempla la convocazione delle parti interessate da parte della regione e la pubblicazione del prezzo convenuto nel bollettino ufficiale della regione. Vanno pertanto prese in esame le censure della Commissione nei confronti di queste norme mentre, per il resto, il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sul merito
punto 23
Nella precitata sentenza 6 novembre 1979, la Corte ha dichiarato che una legge nazionale intesa a promuovere e a favorire la formazione, con qualsivoglia metodo, di un prezzo uniforme del latte alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa, di per se stessa, al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri e contrasta col principio della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione per il latte venduto dai produttori comunitari, principio posto dal regolamento n. 804/68, in particolare dal suo art. 3. Gli argomenti addotti dal Governo italiano durante il presente procedimento non sono tali da modificare tale interpretazione delle norme comunitarie.
punto 24
Dalla suddetta interpretazione consegue che l'art. 11 della legge n. 306/75, che contempla la fissazione di un prezzo uniforme del latte alla produzione da parte di una commissione nominata con decreto del presidente della regione interessata, costituisce una trasgressione al diritto comunitario. Deve aggiungersi che né il fatto che tale norma abbia avuto, nella pratica, scarsissima applicazione, né l'esistenza di un'intesa fra autorità centrali e regionali per non dare più applicazione alla disposizione di cui trattasi, valgono, come lo stesso Governo italiano ha d'altronde ammesso, a far venir meno tale trasgressione.
punto 25
Per gli stessi motivi, il diritto comunitario osta ad ogni norma di legge che contempli un qualsiasi intervento da parte di un'autorità pubblica, nazionale o regionale, inteso a promuovere e a favorire la formazione consensuale di un prezzo uniforme del latte alla produzione. Tale è effettivamente il caso delle disposizioni dell'art. 10 che contemplano la convocazione delle parti a cura della regione e la pubblicazione obbligatoria del prezzo convenuto nel bollettino ufficiale della regione.
punto 26
Va pertanto constatato che, adottando e mantenendo in vigore la legge 8 luglio 1975, n. 306, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» in quanto l'art. 10 della legge predetta stabilisce che la regione convochi le parti interessate al fine di trattare la determinazione del prezzo del latte alla produzione e che il prezzo convenuto venga obbligatoriamente pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché in quanto l'art. 11 stabilisce che, in mancanza di accordo, il prezzo venga determinato da una commissione nominata dal presidente della regione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 27
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia a norma del § 3, 1o comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese.
punto 28
Essendo le due parti risultate soccombenti in ordine ad alcuni dei loro mezzi, è opportuno compensare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Adottando e mantenendo in vigore la legge 8 luglio 1975, n. 306, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», in quanto l'art. 10, della legge predetta stabilisce che la regione convochi le parti interessate al fine di trattare la determinazione del prezzo del latte alla produzione e che il prezzo convenuto venga obbligatoriamente pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, nonché in quanto l'art. 11 stabilisce che, in mancanza di accordo, il prezzo venga determinato da una commissione nominata dal presidente della regione.
2° Per il resto, il ricorso è respinto.
3° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Bahlmann
Galmot
O'Keeffe
Pescatore
Bosco
Due
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1984.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars