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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 121 del 1968

Decisione
decisa il 1968-11-21, depositata il 1968-11-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:121
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3021

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa con sentenza di accoglimento
  • Manifesta infondatezza. (art. 26, secondo comma, e 29, legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 9, secondo comma, norme integrative).
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza, stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, codice civile, già decisa con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968). Cfr.: 24/56 C

Norme impugnate

Parametri

  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1968 dal Tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Della Rosa Fernando e Croci Enrico, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968. Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Varese emessa il 15 gennaio 1968 nel procedimento civile tra Della Rosa Fernando e Croci Enrico è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione; Viste le deduzioni presentate dall'avv. Domenico Ludovici per il Croci;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 75 del 20 giugno 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta, che era stata impugnata anche da altri giudici; che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione, promossa con ordinanza 15 gennaio 1968 del Tribunale di Varese. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze