Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 265 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19428
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Autorizzazione a procedere
- Richiesta di autorizzazione nei confronti del deputato bettino craxi in relazione ad ipotesi di corruzione nonché di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti
- Diniego da parte della camera dei deputati limitatamente alle ipotesi di corruzione
- Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dalla procura della repubblica di milano nei confronti della camera
- Fase di delibazione
- Ammissibilità del ricorso
- Fissazione del termine per la notificazione (giorni trenta).
Leggi la massima
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui quest'ultima ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Benedetto Craxi, detto Bettino, in ordine ad ipotesi di corruzione, concedendola limitatamente alle ipotesi di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo - è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 29 aprile 1993
Parametri
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n. 47 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Benedetto Craxi, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e relativa al procedimento n. 8655/92 r.g., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);
che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta della Camera dei deputati del 29 aprile 1993, con rinvio allo stesso Organo per una nuova deliberazione;
che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è l'unico organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento all'ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe interferito con lo svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della Costituzione.
punto 2
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;
che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione);
che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze