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Sez. 5, Sentenza n. 15194 del 17/10/1990 Ud. (dep. 19/11/1990) Rv. 185799 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - NECESSITÀ DELLA ESISTENZA NELL'OFFESO DI UNA CAPACITÀ VOLITIVA DI MOVIMENTO E ISTINTIVA DI PERCEZIONE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - ESCLUSIONE - IPOTIZZABILITÀ DEL DELITTO ANCHE NEI CONFRONTI DI INFERMI DI MENTE O DI PARALITICI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185799-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - NECESSITÀ DELLA ESISTENZA NELL'OFFESO DI UNA CAPACITÀ VOLITIVA DI MOVIMENTO E ISTINTIVA DI PERCEZIONE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ - ESCLUSIONE - IPOTIZZABILITÀ DEL DELITTO ANCHE NEI CONFRONTI DI INFERMI DI MENTE O DI PARALITICI - SUSSISTENZA.*

Ai fini della configurazione del reato di sequestro di persona deve prescindersi dall'esistenza nell'offeso di una capacità volitiva di movimento e istintiva di percezione della privazione della libertà, per cui il delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o di paralitici (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che la persona umana è da considerarsi libera non in quanto abbia capacità di muoversi, ma in quanto sia assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo a possibilità di movimento nello spazio). (V mass n 172207; (V mass n 134671; (Conf mass n 175014).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)