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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 445 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:445
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3677

  • Aborto e interruzione volontaria della gravidanza
  • Procedura
  • Facoltà del giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Art. 12 legge 22 maggio 1978, n.194.
  • Artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata che, per altro verso, faccia riferimento ad ulteriori parametri costituzionali in modo generico ed immoti- vato, coinvolgendo, nel contempo, norme che non hanno formato oggetto di specifica denuncia va dichiarata manifestamente infon- data. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost. - dell'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 nella parte in cui non consente al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione alla partecipazione alle previste procedure e, in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). Questione già dichiarata non fondata con sent. n. 196/1987. - v. S. n. 109/1981

Norme impugnate

  • art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/prima serie speciale dell'anno 1987. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice tutelare è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978 n. 194 "nella parte in cui non consente ... di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione alla partecipazione alle procedure previste dall'art. 12 l. 194/78 e, in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza per contrasto con gli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 della Costituzione"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 (e del connesso art. 9) l. 22 maggio 1978 n. 194 con riferimento ai dedotti parametri di cui agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. (sentenza n. 196 del 1987); che, d'altra parte, il riferimento agli artt. 30, 31 e 32 Cost. in ordine ai diritti del concepito non appare conferente poiché generico ed immotivato, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, e coinvolgente, in ogni caso, prima che il dedotto problema dell'obiezione di coscienza del magistrato, l'istituto stesso, in radice, della interruzione volontaria della gravidanza senza che le relative norme istitutive abbiano formato oggetto di specifica impugnazione (cfr., peraltro, sent. n. 109 del 1981); che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice tutelare, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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