Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 532 del 1989
Massime (1)
Massima n. 14232
- Regione lazio
- Automezzi destinati al campeggio
- Scarico dei relativi contenitori
- Pozzi per la raccolta delle acque
- Installazione imposta ai titolari di impianti stradali di distribuzione di carburanti
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La legge della Regione Lazio n. 16 del 1987, che impone ai proprietari di impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, la prestazione di installare pozzi per la raccolta delle acque di scarico dei contenitori degli automezzi (destinati al campeggio), non solo disciplina una materia - impianti di distribuzione dei carburanti - non compresa tra quelle attribuite dall'art. 117 Cost. alla competenza normativa regionale, ma esula, altresì, dalle competenze previste - con riferimento alle materie delegate dallo Stato - dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 (ovvero dalle competenze ad emanare norme legislative di organizzazione o di spesa nonché norme di attuazione ai sensi dell'u.co. dell'art. 117 Cost.). La normativa regionale si rivela, inoltre, priva di ragionevolezza e di coerenza, sia perché la prestazione imposta è svincolata da qualsiasi collegamento con il servizio prestato dai titolari degli impianti di distribuzione, ai quali non possono essere riferiti i pregiudizi ambientali, che si intende impedire, sia in quanto la stessa finalità di protezione dell'ambiente perseguita presupporrebbe, non già una prescrizione territorialmente limitata come quella impugnata, ma interventi programmati unitariamente dallo Stato secondo i criteri fissati innovativamente dalla legge n. 183 del 1987 e dal d.P.R. n. 203 del 1988. Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 23 e 3 Cost. - della legge reg. Lazio 13 febbraio 1987, n. 16. - v. S.n. 559 del 1988 (in materia di distribuzione di carburanti). - v. S.nn. 64 del 1965 e 148 del 1979 (in materia di prestazioni imposte a privati da leggi regionali).
Norme impugnate
- legge regionale Lazio 13 febbraio 1987, n. 16
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. Api s.p.a. contro il Comune di Latina ed altra, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Fina Italiana contro il Comune di Tivoli, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Api e della s.p.a. Fina Italiana;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avv.ti Vittorio Zammit per la s.p.a. Api e Salvatore A. Romano e Sergio Panunzio per la s.p.a. Fina Italiana.
Ritenuto in fatto
punto 1
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un provvedimento del sindaco di Latina, con il quale era stato ordinato al ricorrente di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante, siti nel territorio comunale, fuori del centro urbano, un pozzo per la raccolta di acque nere, ai sensi della legge reg. 13 febbraio 1987, n. 16 - con ordinanza 6 luglio 1988 (R.O. n. 260 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale legge, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
Nell'ordinanza si espone che il provvedimento impugnato è stato legittimamente emanato in applicazione di detta legge della Regione Lazio, la quale stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gl'impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degl'impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possano scaricare i contenitori dei citati automezzi.
Secondo il giudice a quo il legislatore regionale, stabilendo con tale legge "quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere gl'impianti di distribuzione di carburante", avrebbe legiferato nella materia della disciplina della distribuzione dei carburanti, che non rientra, a norma dell'art. 117 della Costituzione, tra quelle attribuite alla competenza regionale. Inoltre, obbligando i proprietari degl'impianti stradali di distribuzione dei carburanti a costruire e gestire i pozzi anzi detti, avrebbe imposto ad essi, in contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione, una prestazione patrimoniale del tutto irrazionale, in quanto non collegata ad alcuna forma di controprestazione da parte degli utenti del servizio e non pertinente al rifornimento di carburante, che è la prestazione tipica erogata dagl'impianti in questione.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la s.p.a. Api, ricorrente nel giudizio a quo, associandosi alla richiesta di declaratoria d'illegittimità costituzionale.
punto 2
Questione identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con altra ordinanza in data 6 luglio 1988, (R.O. n. 385 del 1989), nel corso di una causa analoga.
Anche nel giudizio così promosso si è costituita la parte privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della legge impugnata.
Nelle note depositate ha dedotto che essa attiene alla materia della disciplina dei distributori di carburante e non a quella del turismo o dell'ambiente. Ha osservato che, anche se la si ritenesse pertinente alla disciplina dell'ambiente, l'art. 101, secondo comma, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977 ha espressamente escluso dalla competenza regionale in tema d'inquinamenti quelli derivanti dagli "scarichi veicolari".
Nella materia della disciplina dei distributori di carburante, le regioni hanno solo competenze attuative della legislazione statale, in base al combinato disposto degli artt. 7, primo comma e 52, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, la legge impugnata non può ritenersi espressione di tale competenza legislativa mancando, rispetto al suo specifico contenuto, una legge statale alla quale dare attuazione.
Considerato in diritto
punto 1
Le questioni sollevate sono identiche e pertanto i giudizi vanno riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.
punto 2
Oggetto della impugnativa è la legge della Regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, che impone ai proprietari d'impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, di installare pozzi per la raccolta delle acque nere provenienti dallo scarico dei contenitori degli automezzi. Nelle ordinanze di rimessione si deduce che tale legge contrasta con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non è attinente a materia di competenza regionale, nonché con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione, avendo imposto ai titolari degl'impianti anzi detti una prestazione coattiva irragionevole, perché non collegata col servizio di distribuzione del carburante.
punto 3
Va precisato che la legge regionale consta di quattro articoli. L'art. 1 statuisce che, "al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti e di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi".
L'art. 2 determina le caratteristiche che debbono avere detti pozzi e stabilisce che lo svuotamento di essi avvenga a cura del comune nel quale è situato l'impianto ed a spese della regione. L'art. 3 detta disposizioni circa la realizzazione sostitutiva in danno dei pozzi, ove non vi abbia ottemperato il proprietario dell'impianto e le relative sanzioni amministrative. L'art. 4 determina gli stanziamenti per l'attuazione della legge.
L'elemento qualificante della fattispecie normativa è costituito dalla imposizione, al titolare dell'impianto di distribuzione di carburante, di una prestazione consistente nel predisporre appositi pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento derivante dagli scarichi di "acque nere" degli "automezzi destinati al campeggio".
punto 4
La legge, imponendo detta prestazione, sia pure con l'enunciata finalità di difesa dell'ambiente e di promozione del turismo, disciplina una materia - concernente gli impianti di distribuzione dei carburanti - che l'art. 117, primo comma, della Costituzione, non attribuisce alla competenza normativa regionale.
È da osservare inoltre che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, (art. 52 lett. a) delega alle Regioni soltanto l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare (sent. n. 559 del 1988), la delega disposta dall'art. 52 cit. è "traslativa", con la finalità d'integrare l'esercizio di altre attribuzioni amministrative di competenza propria delle regioni. Operando sul piano delle competenze amministrative essa non si riflette automaticamente sulla potestà normativa nella materia delegata, essendo le relative sfere distinte ed autonome.
È per questo che il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha statuito che le Regioni, in tutte le materie delegate dallo Stato, possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, "nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 Cost.".
La legge regionale impugnata non si riferisce all'organizzazione della materia, poiché essa non tocca la ripartizione di competenze, in base alla quale alla regione spetta la programmazione e l'indirizzo ed ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione concreta del settore della distribuzione di carburanti (cfr. sent. n. 559 del 1988 cit.). Il contenuto della legge si caratterizza per l'imposizione di una prestazione di fare, e non ha alcun rapporto con la materia della spesa. La legge non contiene, infine, norme di attuazione della legislazione dello Stato, la quale (cfr. R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 e d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) non prevede alcuna prestazione a carico dei titolari dei distributori di carburante in connessione con eventuali scarichi di liquami provenienti dagli automezzi destinati al campeggio, né in materia che possa avere, comunque, riferimento a siffatte attività.
Può concludersi, pertanto, che la legge è stata emanata al di fuori delle competenze previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977.
punto 5
La legge impugnata, inoltre, appare viziata anche in relazione agli artt. 23 e 3 della Costituzione secondo le deduzioni del giudice remittente.
Vero è che anche le leggi regionali possono imporre prestazioni a carico dei privati (sentt. n. 64 del 1965 e n. 148 del 1979), ma tali prestazioni debbono sempre essere caratterizzate da criteri di razionalità e di coerenza; nella specie questi criteri sono del tutto carenti.
Non vi è, infatti, alcun collegamento fra la prestazione imposta ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante ed il servizio da questi prestato. Ancor più irragionevole è, poi, la circostanza che non gravi alcun onere sui soggetti dell'attività inquinante e che la prestazione venga ad incidere esclusivamente sul titolare dell'impianto, al quale non sono riferibili né gli impieghi turistici effettuati dagli automezzi riforniti, né i conseguenti pregiudizi ambientali. Circa tali pregiudizi, è da osservare che la legge enuncia una sua finalità di impedirli; ma vi provvede in modo disorganico e irrazionale. La prescrizione normativa è infatti territorialmente limitata, in quanto si riferisce soltanto all'ambito di una regione, mentre la mobilità della fonte di inquinamento da autoveicolo, per essere efficacemente contenuta, dovrebbe presupporre interventi programmati unitariamente ed operanti al di là del territorio della singola regione. Tale programmazione dovrebbe trovare, anche alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, nell'intervento unificatore dello Stato la sua idonea misura. Invero, l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stabilire i princi'pi ed i criteri della delega per l'attuazione delle direttive C.E.E. concernenti norme in materia di inquinamento, non suppone affatto che sia mantenuta integra la ripartizione di competenze operata in materia di inquinamento dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 - che attua l'anzidetta delega - modificando tale ripartizione, mira ad unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico (sent. n. 101 del 1989).
Poiché, anche sotto questo aspetto, la legge impugnata non appare costituzionalmente corretta, se ne deve dichiarare la illegittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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