Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2007, causa C-135/06 P
Epigrafe
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
18 dicembre 2007
Nel procedimento C-135/06 P,
avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 10 marzo 2006,
Roderich Weißenfels, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dal sig. G. Maximini, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dalle sig.re L.G. Knudsen e M. Ecker nonché dal sig. U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris e J.-C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con la sua impugnazione, il sig. Weißenfels chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2006, causa T-33/04, Weißenfels/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-2-1 e II-A-2-1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso volto all'annullamento di diverse decisioni del Parlamento europeo, aventi ad oggetto la deduzione, in applicazione dell'art 67, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), dell'aiuto speciale per disabili gravi corrisposto conformemente al diritto lussemburghese (in prosieguo: l'«aiuto lussemburghese») dall'assegno raddoppiato per figli a carico concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto (in prosieguo: l'«assegno statutario»).
punto 2
Il ricorrente chiede altresì alla Corte di annullare le decisioni controverse del Parlamento 26 giugno 2003 e 28 aprile 2004, nonché la decisione tacita di rigetto della sua domanda del 4 giugno 2003 e di condannare il Parlamento al risarcimento del danno che egli ritiene aver subito a causa della ritenuta di una parte dell'assegno statutario. In subordine chiede, su tale base, di condannare il Parlamento al pagamento degli interessi al tasso legale.
punto 3
Infine, il ricorrente chiede alla Corte di condannare il Parlamento al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Sentenza › Contesto normativo
punto 4
Ai punti 1-4 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato il contesto normativo nei seguenti termini:
«1 L'art. 62, terzo comma, dello [Statuto], nella formulazione applicabile alla presente fattispecie (...), stabilisce che la retribuzione dei funzionari comprende, segnatamente, gli assegni familiari.
2 Ai sensi dell'art 67, n. 1, lett. b), dello Statuto, gli assegni familiari comprendono in particolare l'assegno per figli a carico.
3 L'art. 67, nn. 2 e 3, dello Statuto dispone quanto segue:
“2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari (...) debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma [dello Statuto] (...).
3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi”.
4 Gli artt. 1-5 della legge lussemburghese 16 aprile 1979 recante istituzione di un aiuto speciale per disabili, abrogata dalla legge 19 giugno 1998, relativa all'introduzione di un'assicurazione contro la mancanza di autonomia, ma tuttora applicabile al caso di specie in forza delle disposizioni transitorie della legge da ultimo citata (in prosieguo: la “legge lussemburghese 16 aprile 1979”), sono formulati come segue:
“Art. 1. Le persone gravemente disabili con domicilio nel Granducato di Lussemburgo ed ivi residenti da almeno dieci anni, hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge.
Tale diritto spetta parimenti ai bambini disabili che abbiano compiuto i tre anni (...).
Art. 2. È da considerarsi persona gravemente disabile ai sensi della presente legge qualsiasi persona con una o più facoltà fisiche o mentali (...) diminuite in misura tale da non poter provvedere al proprio sostentamento senza assistenza o cure continue da parte di un terzo.
(...)
Art. 3. Le persone gravemente disabili (...) hanno diritto (...) ad un assegno speciale (...).
Art. 4. L'assegno (...) è (...) sospeso (...) fino a concorrenza dell'importo di una prestazione di uguale natura erogata all'estero.
Art. 5. L'assegno (...) è esente dalle imposte e dai contributi per le assicurazioni sociali (...)”».
Sentenza › Ricostruzione dei fatti
punto 5
I fatti all'origine della controversia possono essere riassunti, facendo riferimento alla sentenza impugnata, come segue.
punto 6
Il ricorrente, funzionario di grado A*12 (precedente grado A 4), il 1o aprile 1982 è entrato in servizio presso il Parlamento, in Lussemburgo. Suo figlio maggiore è nato il 31 gennaio 1982. Fin dalla prima infanzia è gravemente disabile.
punto 7
L'assegno per figli a carico previsto dall'art. 67, n. 1, lett. b), dello Statuto, è stato concesso al ricorrente dal momento della sua entrata in servizio presso il Parlamento. Il 31 luglio 1987 il Parlamento, ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, ha deciso di raddoppiare detto assegno per il figlio del ricorrente a partire dal 1o maggio 1987. Con decisione 8 luglio 1997 l'assegno per figli raddoppiato è stato concesso per un ulteriore periodo compreso tra il 1o luglio 1997 e il 30 giugno 2000.
punto 8
Con decisione 26 aprile 1999 il Fonds National de Solidarité lussemburghese ha deciso, in base alla legge lussemburghese 16 aprile 1979, di erogare al ricorrente, in qualità di rappresentante legale del figlio, un aiuto speciale per disabili gravi con decorrenza 1o dicembre 1998.
punto 9
Il ricorrente a metà ottobre 1999 ha informato il Parlamento del pagamento dell'aiuto lussemburghese.
punto 10
Con decisione 22 ottobre 1999 il Parlamento, ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, ha ridotto l'importo dell'assegno per figli raddoppiato previsto dallo Statuto di un importo pari all'aiuto lussemburghese, con effetto dal 1o dicembre 1998.
punto 11
Con decisione 20 settembre 2000 l'assegno per figli raddoppiato è stato concesso per un ulteriore periodo compreso tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2003. L'importo dell'assegno per figli raddoppiato previsto dallo Statuto è stato ridotto, con decisione 18 settembre 2000, di un importo pari all'aiuto lussemburghese.
punto 12
Con decisione 1o luglio 2003 l'assegno per figli raddoppiato è stato concesso per un ulteriore periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2006.
punto 13
Nel frattempo, con lettera 4 giugno 2003, il ricorrente aveva contestato in via di principio la deduzione dell'aiuto lussemburghese da parte del Parlamento con le seguenti argomentazioni:
«Come ho già segnalato (...) [il] 28 maggio 2003, la pensione non viene pagata a me, bensì a mio figlio (...), benché sia versata a me in qualità di suo rappresentante legale. Una deduzione ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto dall'assegno per figli raddoppiato a me concesso ai sensi dell'art.67, n. 3, non può aver luogo.
Ciò risulta, da un lato, dal fatto che si tratta di due diversi aventi diritto (soggetti di diritto) e, dall'altro, dalla circostanza che la pensione costituisce una prestazione autonoma e non un “assegno”.
Infine la detta prestazione non è nemmeno di “uguale natura”: l'assegno previsto al n. 3 serve ad alleviare gli oneri straordinari gravanti sul funzionario, mentre la pensione costituisce una prestazione per il disabile.
Chiedo quindi il rimborso dell'assegno per figli a carico raddoppiato che mi è stato ingiustamente trattenuto in passato».
punto 14
Ciò nonostante, con decisione 26 giugno 2003, il Parlamento ha effettuato la deduzione.
punto 15
Con lettera 13 agosto 2003 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 26 giugno 2003. Tale reclamo è stato respinto con lettera del Parlamento 10 novembre 2003.
punto 16
Il 28 aprile 2004, dopo la registrazione del ricorso relativo alla presente causa, il Parlamento, in considerazione dell'importo aggiornato dell'aiuto lussemburghese, ha adottato la decisione di deduzione dell'importo in applicazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. L'8 giugno 2004 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione 28 aprile 2004, che è stato respinto con decisione del Parlamento 15 settembre 2004.
Sentenza › Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
punto 17
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2004, il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento delle decisioni del 26 giugno e del 10 novembre 2003. Il ricorrente ha chiesto altresì di obbligare il Parlamento a rimborsargli tutte le parti della sua retribuzione ingiustamente trattenute ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, maggiorate degli interessi al tasso legale.
punto 18
Nella replica, il ricorrente ha riformulato una parte delle sue conclusioni. Ha esteso la sua domanda di annullamento alle decisioni 28 aprile e 15 settembre 2004 e completato la domanda di rimborso chiedendo la condanna del Parlamento al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al tasso di interesse legale sull'importo della ritenuta operata sulla sua retribuzione ai sensi dell'art 67, n. 2, dello Statuto.
punto 19
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per quanto riguarda la domanda di condanna del Parlamento al rimborso delle somme trattenute sulla retribuzione del ricorrente in base all'art. 67, n. 2, dello Statuto.
punto 20
Ha anzitutto precisato che non gli incombeva, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, di rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie e che il Parlamento è comunque tenuto, ai sensi dell'art. 233 CE, a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.
punto 21
Ha inoltre precisato che la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di condannare il Parlamento a risarcirgli il danno era irricevibile poiché costituiva una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art 235 CE che aveva modificato l'oggetto della controversia in sede di replica.
punto 22
Il Tribunale ha peraltro ritenuto che il ricorso di annullamento del ricorrente dovesse essere considerato come rivolto esclusivamente contro la decisione 26 giugno 2003.
punto 23
Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha anzitutto precisato che la domanda di annullamento della decisione 10 novembre 2003 era priva di oggetto o di carattere autonomo rispetto alla domanda di annullamento della decisione 26 giugno 2003.
punto 24
Il Tribunale ha altresì considerato che la decisione tacita di rigetto della domanda del 4 giugno 2003 aveva oggetto identico a quello della decisione 26 giugno 2003, sicché la domanda stessa di annullamento di tale prima decisione coincideva con quella di annullamento della decisione 26 giugno 2003.
punto 25
Il Tribunale ha quindi osservato che la decisione 28 aprile 2004 costituiva una mera conferma di quella del 26 giugno 2003 e che la domanda di annullamento delle decisioni 28 aprile e 15 settembre 2004 doveva dunque essere considerata priva di oggetto o di carattere autonomo rispetto alla domanda di annullamento delle decisioni 26 giugno e 10 novembre 2003.
punto 26
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il ricorrente aveva ammesso, nel corso dell'udienza, che le varie domande di annullamento formulate nel ricorso avevano in effetti il medesimo oggetto, e cioè l'annullamento della decisione 26 giugno 2003.
punto 27
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che il ricorso di annullamento del ricorrente dovesse essere considerato come rivolto esclusivamente contro la decisione 26 giugno 2003.
punto 28
Il Tribunale ha poi dichiarato infondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, motivata dal fatto che la domanda di annullamento della decisione 26 giugno 2003 sarebbe stata presentata fuori termine, poiché tale decisione avrebbe semplicemente aggiornato l'importo, fissato con la decisione 22 ottobre 1999, dell'aiuto lussemburghese da dedurre dalla retribuzione.
punto 29
A tale proposito il Tribunale ha anzitutto sottolineato che una decisione di riconduzione dell'assegno raddoppiato per figli a carico, presa in applicazione dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, costituisce una nuova decisione in quanto è adottata per una durata determinata ed è preceduta da nuovo esame, per la precisione medico, effettuato sulla base di una nuova domanda dell'interessato.
punto 30
Il Tribunale ha poi considerato che anche la conseguente decisione di deduzione, adottata in applicazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, costituisce una nuova decisione in quanto è presa a seguito di un esame volto ad accertare se sia corrisposto un assegno di uguale natura proveniente da altra fonte, anche se una nuova decisione di raddoppiare l'assegno statutario è appena stata adottata.
punto 31
Di conseguenza, il Tribunale ha affermato che la decisione 26 giugno 2003 costituisce una decisione distinta dalla decisione 22 ottobre 1999.
punto 32
Il Tribunale, constatando che il ricorrente aveva impugnato la decisione 26 giugno 2003 nei termini previsti dallo Statuto, ha pertanto dichiarato il ricorso ricevibile.
punto 33
Il Tribunale ha poi esaminato il motivo dedotto dal ricorrente riguardo alla violazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto.
punto 34
Ha anzitutto ricordato che la Corte, secondo una costante giurisprudenza, ha stabilito che solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo possono essere considerati di uguale natura ai sensi di tale articolo (sentenza 13 ottobre 1977, causa 106/76, Gelders-Deboeck/Commissione, Racc. pag. 1623, punto 16).
punto 35
Ha stimato poi che, in considerazione della formulazione dei testi che li istituiscono, sia l'assegno statutario che l'aiuto lussemburghese erano volti a fornire un sostegno per sopportare gli oneri causati dall'assistenza e le cure necessarie ad una persona gravemente disabile, per cui essi hanno caratteristiche analoghe e la loro identità di scopo è appurata.
punto 36
Il Tribunale ha evidenziato che il fatto che i due assegni di cui trattasi siano forfettari ed esenti da imposta accresce il loro carattere analogo.
punto 37
Ha altresì precisato che è scarsamente rilevante sapere se risulti formalmente beneficiario della prestazione il figlio disabile o il padre.
punto 38
Il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente secondo cui le due prestazioni controverse non avrebbero uguale natura ai sensi dell'art 67, n. 2, dello Statuto in quanto, a differenza dell'assegno statutario, l'aiuto lussemburghese non viene aggiunto allo stipendio del ricorrente. A tale proposito ha evidenziato, da un lato, che gli assegni statutari sono corrisposti, per loro stessa natura, alla persona che occupa il posto di funzionario e, dall'altro, che il criterio dell'aiuto concesso per sopportare gli oneri causati dall'assistenza e le cure necessarie ad una persona gravemente disabile è decisivo ai fini della valutazione della natura delle due prestazioni.
punto 39
Il Tribunale ha respinto parimenti l'argomento del ricorrente avente ad oggetto le differenze linguistiche esistenti tra la versione tedesca dello Statuto che utilizza il termine «Zulage», ossia «supplemento», e la legge lussemburghese, nonché la versione francese dello Statuto, che impiegano lo stesso termine «allocation», cioè «assegno».
punto 40
Il Tribunale ha pertanto considerato che la prestazione statutaria e quella lussemburghese avessero uguale natura ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto.
punto 41
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso integralmente e ha condannato le parti a sopportare ciascuna le proprie spese.
Sentenza › Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
punto 42
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
pronunciarsi essa stessa sul ricorso e annullare la decisione 26 giugno 2003, la decisione tacita di rigetto della sua domanda del 4 giugno 2003 e la decisione 28 aprile 2004;
condannare il Parlamento al risarcimento del danno subito a causa della ritenuta di una parte delle retribuzioni del ricorrente, al pagamento degli interessi al tasso legale sugli importi di cui trattasi, nonché delle spese dei due gradi di giudizio.
punto 43
Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
respingere il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
condannare il ricorrente a sopportare le spese del ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado.
Sentenza › Sull'impugnazione
punto 44
Il ricorrente deduce tre motivi. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale è incorso in errore di diritto per non aver considerato separatamente le domande di annullamento della decisione 26 giugno 2003, della decisione tacita di rigetto della sua domanda del 4 giugno 2003 e della decisione 28 aprile 2004. Con il secondo motivo afferma che il Tribunale è incorso in errore dichiarando irricevibile la sua domanda di risarcimento del danno da perdita degli interessi sugli importi di cui trattasi. Con il terzo motivo sostiene che il Tribunale sia incorso in errore giudicando che la prestazione statutaria e quella lussemburghese siano «di uguale natura» ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sull'oggetto del ricorso › Argomenti delle parti
punto 45
Con il suo primo motivo il ricorrente contesta al Tribunale di avere considerato a torto che la sua domanda di annullamento dovesse essere considerata come rivolta unicamente contro la decisione 26 giugno 2003. Egli ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'insieme delle sue domande d'annullamento, aventi parimenti ad oggetto la decisione con cui il Parlamento ha respinto la sua domanda del 4 giugno 2003, volta alla soppressione della deduzione per il futuro nonché al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione in precedenza, e contro la decisione 28 aprile 2004, conclusioni alle quali, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, egli non avrebbe affatto rinunciato.
punto 46
Il Parlamento rileva anzitutto che il primo motivo è inoperante e deve essere respinto in quanto tale, poiché il dispositivo della sentenza impugnata è giustificato da altri motivi di diritto, nel caso di specie un'interpretazione corretta dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, che conduce necessariamente a respingere le domande del ricorrente.
punto 47
Il Parlamento considera poi irricevibile tale primo motivo, dato che il ricorrente non ha in particolare né eccepito, né dimostrato, conformemente all'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, che l'irregolarità di procedura sollevata avrebbe pregiudicato i suoi interessi.
punto 48
Il Parlamento ritiene infine che il Tribunale abbia correttamente limitato l'oggetto del ricorso alla contestazione della decisione 26 giugno 2003, unico atto che arreca pregiudizio, ma per motivi diversi da quelli presi in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata.
punto 49
A tale proposito, il Parlamento sostiene anzitutto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che esistesse una decisione tacita di rigetto della domanda di rimborso delle deduzioni operate in passato. Esso ritiene, infatti, che tale domanda sia stata esplicitamente respinta dalla decisione 26 giugno 2003.
punto 50
Tra l'altro, il Parlamento considera che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della decisione 28 aprile 2004 poiché quest'ultima è stata adottata successivamente alla registrazione dell'atto introduttivo del ricorso.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sull'oggetto del ricorso › Giudizio della Corte
punto 51
Con il suo primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare le sue domande di annullamento della decisione 26 giugno 2003, della decisione tacita di rigetto della sua domanda del 4 giugno 2003 e della decisione 28 aprile 2004, come rivolte unicamente contro la decisione 26 giugno 2003, e avrebbe in tal modo limitato irregolarmente l'oggetto della controversia sottopostagli.
punto 52
Per quanto riguarda la domanda del ricorrente datata 4 giugno 2003, questa mirava ad ottenere, da un lato, che non si procedesse alla deduzione contestata, e, dall'altro, che il Parlamento gli restituisse quanto trattenuto sul suo stipendio in precedenza. Sebbene la decisione 26 giugno 2003 si riferisca nella sua formulazione unicamente al periodo a decorrere dal 1° luglio 2003, essa deve essere interpretata, in tale contesto, nel senso che respinge anche la domanda del ricorrente del 4 giugno 2003, volta ad ottenere la restituzione delle somme trattenute precedentemente sul suo stipendio. La domanda del ricorrente del 4 giugno 2003 è stata pertanto integralmente respinta dalla decisione 26 giugno 2003.
punto 53
Il Tribunale non ha dunque commesso errori nel considerare le domande del ricorrente come rivolte contro tale ultima decisione.
punto 54
Per quanto riguarda la decisione 28 aprile 2004, occorre rilevare che essa concerne, come quella del 26 giugno 2003, la situazione del sig. Weißenfels rispetto all'art. 67, n. 2, dello Statuto e ha ad oggetto l'aggiornamento dell'importo dell'aiuto lussemburghese dedotto dall'assegno statutario. Anche ammettendo, alla luce di tale constatazione, che la decisione 28 aprile 2004 possa essere considerata confermativa della decisione 26 giugno 2003, le conclusioni dirette contro di essa non potrebbero essere dichiarate irricevibili per tale motivo, dato che la decisione 26 giugno 2003 è stata impugnata entro il termine imposto. Infatti, un ricorso avverso una decisione di conferma è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell'interessato perché non è stata impugnata in sede giurisdizionale entro i termini prescritti. In caso contrario l'interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (v. sentenza 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, Racc. pag. 1045, punti 25 e 26).
punto 55
È vero che la domanda del ricorrente volta all'annullamento della decisione 28 aprile 2004 è stata presentata solo in sede di replica e che, pertanto, l'irricevibilità di quest'ultima potrebbe legittimamente, da tale punto di vista, giustificare il dispositivo della sentenza del Tribunale, nonostante l'errore di diritto commesso da quest'ultimo (v. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28).
punto 56
Tuttavia, trattandosi di una decisione che verte sulla stessa questione, cioè il diritto dell'interessato a percepire per diversi periodi l'intero assegno incrementato per figli a carico e ad ottenere eventualmente l'importo che sarebbe stato a torto oggetto di una deduzione, sarebbe contrario ad una buona amministrazione della giustizia obbligare quest'ultimo a proporre dinanzi al Tribunale un nuovo ricorso contro la decisione 28 aprile 2004 (v., in tal senso, sentenza 29 settembre 1987, cause riunite 351/85 e 360/85, Fabrique de fer de Charleroi e a., Racc. pag. 3639, punto 11).
punto 57
Si deve pertanto constatare, come sostenuto dal ricorrente, che il Tribunale, respingendo le sue domande rivolte contro la decisione 28 aprile 2004, non ha rispettato la portata della controversia sottopostagli, e decidere su tal punto l'annullamento della sentenza impugnata.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sulla condanna del Parlamento al rimborso di determinate somme › Argomenti delle parti
punto 58
Con il suo secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile la sua domanda di condannare il Parlamento al risarcimento del danno che ha subito a causa della ritenuta effettuata, secondo lui a torto, sul suo stipendio, in quanto essa sarebbe stata proposta solo nella sua replica.
punto 59
Il Parlamento ritiene da parte sua che il Tribunale ha giustamente dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento con interessi formulata dal ricorrente nei limiti in cui essa era stata proposta solo in sede di replica.
punto 60
Il Parlamento aggiunge che tale domanda poteva essere dichiarata irricevibile anche perché il ricorrente non aveva quantificato l'importo del danno subito, né aveva precisato le circostanze che gli avevano impedito di effettuarne la valutazione, (v., in tal senso, sentenza 23 settembre 2004, causa C-150/03 P, Hectors/Parlamento, Racc. pag. I-8691, punto 62).
Sentenza › Sull'impugnazione › Sulla condanna del Parlamento al rimborso di determinate somme › Giudizio della Corte
punto 61
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare il Parlamento a corrispondergli gli importi trattenuti, a suo avviso a torto, sulle sue retribuzioni, nonché gli interessi. Considerate le memorie difensive del Parlamento, egli ha riformulato tali domande in una richiesta di condannare il Parlamento a risarcirlo, in misura pari agli importi di cui trattasi e agli interessi relativi, per il danno subito a causa delle ritenute sul suo stipendio.
punto 62
Si deve anzitutto constatare che, a prescindere dai termini impiegati dal ricorrente, le sue domande mirano evidentemente solo ad ottenere il pagamento degli importi che il Parlamento ha, a suo parere, dedotto a torto dalla sua retribuzione in considerazione della regola del divieto di cumulo di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto, oltre agli interessi al tasso legale.
punto 63
Pertanto, nonostante il ricorrente abbia presentato ulteriormente la sua domanda di rimborso come una domanda di risarcimento, il Parlamento non può validamente affermare che domande di tal sorta siano irricevibili in quanto proposte tardivamente.
punto 64
Occorre peraltro rammentare che, in ogni caso, l'art. 91, n. 1, dello Statuto, applicabile al Tribunale di primo grado come anche al Tribunale della funzione pubblica, conferisce al giudice, in tale ambito, una competenza giurisdizionale anche di merito disponendo quanto segue:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».
punto 65
Costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi di tale disposizione non solo i ricorsi per responsabilità avviati da un dipendente contro un'istituzione, bensì anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un'istituzione il pagamento ad un dipendente di un importo che quest'ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733).
punto 66
Ne consegue che la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento degli importi che, a suo parere, sono stati trattenuti a torto sul suo stipendio, oltre agli interessi al tasso legale, costituisce una «controversia di carattere pecuniario» ai sensi dell'art 91, n. 1, dello Statuto.
punto 67
La competenza anche di merito attribuita al giudice comunitario dall'art 91, n. 1, dello Statuto gli conferisce l'incarico di risolvere esaustivamente le controversie sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all'istituzione interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l'esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite.
punto 68
Spetta pertanto al giudice comunitario, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, pronunciare, se del caso, la condanna di un'istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico.
punto 69
Ne consegue che il Tribunale, rifiutando per principio di condannare il Parlamento al pagamento degli importi che sarebbero dovuti al ricorrente, non ha rispettato la portata della sua competenza.
punto 70
Di conseguenza, anche il secondo motivo del ricorrente è fondato e si deve annullare la sentenza impugnata relativamente a tale punto.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sul diritto dell'interessato a percepire integralmente l'assegno statutario › Argomenti delle parti
punto 71
Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare la prestazione statutaria e quella lussemburghese «di uguale natura» ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, e che, quindi, tale disposizione prescrivesse di dedurre l'importo della seconda dall'importo della prima.
punto 72
Ritiene che l'art. 67, n. 2, dello Statuto esiga un'uguale natura in un duplice senso, sia dal punto di vista «formale» sia dal punto di vista «sostanziale».
punto 73
Sostiene che le due prestazioni in parola non sono identiche dal punto di vista formale perché l'assegno statutario consiste in una prestazione accessoria allo stipendio, mentre nel caso dell'aiuto lussemburghese l'attribuzione della prestazione non è legata a un rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2029, punti 27-30 e 33, nonché causa 189/85, Commissione/Germania, Racc. pag. 2061, punto 26).
punto 74
Il ricorrente asserisce che la sua analisi è corroborata dalla versione tedesca dell'art. 67, n. 2, dello Statuto e che tale prima differenza mostra di per sé che le due prestazioni non sono di uguale natura.
punto 75
Il ricorrente fa valere anche che i due assegni di cui trattasi non sono di uguale natura neanche sotto l'aspetto materiale.
punto 76
Evidenzia a tale proposito che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l'art 67, n. 2, dello Statuto si applichi ad aiuti simili. A suo avviso, infatti, tale articolo si applica unicamente nell'ipotesi di vera e propria identità delle prestazioni di cui trattasi.
punto 77
Il ricorrente adduce che così non è per le due prestazioni di cui trattasi in quanto solo il funzionario ha diritto all'assegno statutario, volto a consentirgli di sostenere l'onere di un figlio disabile, indipendentemente dal suo luogo di residenza, mentre l'aiuto lussemburghese mira a compensare i bisogni del disabile stesso, fintantoché risiede in Lussemburgo, nel suo nucleo familiare o in istituto specialistico.
punto 78
Il Parlamento ritiene, da parte sua, che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto dichiarando che l'applicazione del divieto di cumulo degli assegni di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto era giustificata.
punto 79
Per quento riguarda il primo punto, il Parlamento considera che l'argomento del ricorrente, secondo cui solamente l'assegno statutario si configura, nel caso di specie, come una prestazione salariale accessoria, non è suffragata da argomenti di diritto e deve essere, pertanto, escluso. Il Parlamento aggiunge che il Tribunale ha, inoltre, sufficientemente motivato la sua analisi di tale questione.
punto 80
Il Parlamento sostiene che le due sentenze citate Commissione/Belgio e Commissione/Germania, invocate dal ricorrente, non sono pertinenti nel caso di specie. Evidenzia che tali sentenze sono state pronunciate in un contesto diverso e fa valere, in particolare, che si trattava di procedimenti per inadempimento in cui la Commissione considerava che il diritto nazionale degli Stati membri controverso pregiudicasse il carattere complementare degli assegni familiari comunitari derivante dall'art. 67, n. 2, dello Statuto. Il Parlamento ritiene altresì che, in tali due sentenze, la Corte si sia limitata ad identificare la circostanza in cui il diritto nazionale degli Stati membri controverso non può escludere il pagamento di un assegno nazionale o dedurre dall'importo di un tale assegno quello degli assegni corrisposti in applicazione dello Statuto. Secondo il Parlamento, tale circostanza è limitata all'ipotesi in cui il coniuge del funzionario eserciti un'attività lavorativa retribuita.
punto 81
Il Parlamento ritiene che il carattere accessorio ad un'attività dipendente di un assegno nazionale non possa in ogni caso essere considerato un elemento determinante di valutazione nell'ambito dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, e che il Tribunale si sia giustamente limitato a verificare se gli assegni di cui trattasi fossero equiparabili e perseguissero il medesimo scopo.
punto 82
A tale proposito, il Parlamento considera che il Tribunale abbia giustamente ritenuto che il criterio determinante nella valutazione della natura degli assegni di cui trattasi ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto consiste nel fatto che le due prestazioni oggetto della controversia sono volte a fornire un aiuto finanziario per sostenere gli oneri causati dall'assistenza e le cure necessarie per un disabile.
punto 83
Evidenzia altresì che le due prestazioni di cui trattasi sono di natura forfettaria.
punto 84
Fa infine riferimento alla sentenza del Tribunale 10 maggio 1990, causa T-117/89, Sens/Commissione (Racc. pag. II-185), per sostenere che l'assenza di identità dei beneficiari delle prestazioni di cui trattasi non costituisce un criterio pertinente per l'applicazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sul diritto dell'interessato a percepire integralmente l'assegno statutario › Giudizio della Corte
punto 85
Il ricorrente fa valere, con il suo terzo motivo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la prestazione statutaria e quella lussemburghese siano di uguale natura ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, e che, pertanto, la deduzione effettuata è giustificata.
punto 86
In via preliminare occorre verificare la ricevibilità di tale motivo, contestata dal Parlamento.
punto 87
Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34).
punto 88
Risulta dall'atto d'impugnazione che il ricorrente ha contestato diversi passaggi della sentenza impugnata e ha indicato argomenti di diritto precisi a sostegno di tale domanda. Il suo motivo è dunque validamente dedotto dinanzi alla Corte.
punto 89
Per quanto riguarda la sua fondatezza, risulta dalla giurisprudenza della Corte che solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo possono essere considerati di uguale natura ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto (sentenza Gelders-Deboeck/Commissione, cit., punto 16).
punto 90
Si tratta di una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione.
punto 91
In forza dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, l'assegno per figli a carico può essere raddoppiato qualora il figlio sia affetto da menomazione mentale o fisica e, a causa di tale situazione, il funzionario debba sopportare oneri gravosi.
punto 92
Ne consegue, anzitutto, che una prestazione simile potrebbe essere dedotta unicamente dalla parte dell'assegno per figli a carico che si aggiunge, a seguito del raddoppiamento, a quella di cui gode l'impiegato in ogni caso.
punto 93
Si deve constatare soprattutto che l'aiuto lussemburghese si distingue nettamente dall'assegno statutario sotto diversi aspetti.
punto 94
L'aiuto lussemburghese, che è concesso per il solo fatto di risiedere nel territorio lussemburghese e non è legato ad un rapporto di lavoro, è volto a far fronte, con misure appropriate, ad una menomazione che la legge definisce con precisione. Infine, il suo importo è molto più elevato della parte dell'assegno per figli a carico risultante dal raddoppiamento dell'importo di base.
punto 95
Esso è concesso a persone delle quali una o più facoltà fisiche o mentali, nonostante un trattamento, una formazione o una rieducazione appropriate, e nonostante l'utilizzo di apparecchiature adeguate, sono diminuite in misura tale che la persona colpita non può provvedere al proprio sostentamento senza assistenza o cure da parte di un terzo.
punto 96
Esso deve, manifestamente, consentire di sostenere le spese necessarie per l'impiego, almeno a tempo parziale, di un terzo, non affrontabili con la parte dell'assegno statutario corrispondente al raddoppiamento di quest'ultimo e il cui importo può essere assorbito, in particolare, da costi quali spese per cure, rieducazione, apparecchi, educazione specialistica o adeguamento dell'abitazione.
punto 97
A tale proposito occorre rilevare che, per il 2004, il raddoppiamento dell'assegno per figli a carico concesso in forza dell'art. 67, n. 3, dello Statuto corrispondeva ad un aumento di EUR 260,96, mentre l'aiuto lussemburghese ammontava a EUR 553,96.
punto 98
Ne consegue che la parte dell'assegno per figli a carico attribuita in forza dell'art. 67, n. 3, dello Statuto e l'aiuto lussemburghese non hanno lo stesso oggetto né perseguono il medesimo scopo.
punto 99
Pertanto, la prestazione statutaria e quella lussemburghese non sono di uguale natura ai sensi dell'art 67, n. 2, dello Statuto.
punto 100
Dalle considerazioni sopra formulate risulta che, nel ritenere che l'aiuto lussemburghese fosse di natura uguale all'assegno statutario ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, la sentenza impugnata del Tribunale è viziata in un errore di diritto.
punto 101
Il terzo motivo del ricorrente è pertanto fondato.
punto 102
Si deve pertanto accogliere integralmente il ricorso e annullare la sentenza impugnata.
Sentenza › Sull'impugnazione › Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata
punto 103
Risulta dall'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte che, quando l'impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
punto 104
Nel caso di specie, lo stato degli atti consente alla Corte di decidere definitivamente.
punto 105
Come precisato in precedenza, la prestazione statutaria e quella lussemburghese non sono di uguale natura ai sensi dell'art 67, n. 2, dello Statuto e il ricorrente è, di conseguenza, legittimato a chiedere l'annullamento delle decisioni 26 giugno 2003 e 28 aprile 2004, in quanto esse prevedono la deduzione dell'aiuto lussemburghese dall'assegno per figli a carico raddoppiato.
punto 106
Per quanto riguarda la determinazione dei diritti del ricorrente, si deve rilevare che la decisione di deduzione comunicata il 18 settembre 2000 è divenuta definitiva con i suoi effetti pecuniari per non essere stata impugnata nel termine per il ricorso giurisdizionale. In compenso, occorre statuire che il Parlamento pagherà al ricorrente gli importi che sono stati dedotti a torto dal suo stipendio a partire dal 1o luglio 2003, data in cui ha preso effetto la decisione 26 giugno 2003, unitamente agli interessi.
Sentenza › Sulle spese
punto 107
Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è fondata e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Conformemente all'art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'impugnazione del sig. Weißenfels è stata accolta e le decisioni del Parlamento 26 giugno 2003 e 28 aprile 2004 sono state annullate, occorre condannare il Parlamento a sopportare, oltre le proprie spese, le spese sostenute dal sig. Weißenfels in prima istanza e nell'ambito del presente procedimento, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2006, causa T-33/04, Weißenfels/Parlamento, è annullata.
2) Le decisioni del Parlamento europeo 26 giugno 2003 e 28 aprile 2004 sono annullate,
3) Il Parlamento europeo pagherà al sig, Weißenfels gli arretrati dell'assegno per figli a carico che avrebbe dovuto percepire a decorrere dal 1o luglio 2003, oltre agli interessi al tasso legale,
4) Il Parlamento europeo è condannato a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal sig, Weißenfels dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Firme
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