REGOLAMENTO (CE) N. 1663/95 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia»
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/952, in particolare l'articolo 4 paragrafo 6 e l'articolo 5 paragrafo 3,
considerando che, in seguito alla riforma della procedura di liquidazione dei conti, posta in essere dal regolamento (CE) n. 1287/95, devono essere adottate modalità d'applicazione per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e la certificazione e la liquidazione dei conti annuali;
considerando che l'evoluzione del numero e della natura delle misure finanziate dal Feaog, sezione «garanzia», nonché delle tecniche di registrazione e di trasmissione dei dati rende necessaria una revisione del tipo e del contenuto delle informazioni che devono essere fornite alla Commissione, ai fini della liquidazione dei conti;
considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/884;
considerando che il comitato del Feaog non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione