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Sez. 3, Sentenza n. 12469 del 16/11/1995 Ud. (dep. 20/12/1995) Rv. 203274 - 01

Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - Casi | Nuove prove - Distinzione - Preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado - Sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio - Decisione del giudice d'appello con riferimento alle diverse ipotesi.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203274-01

Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - Casi

In riferimento alla assunzione di nuove prove, contenute nello art. 603 cod. proc. pen. deve ritenersi esteso alle prove già esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Sempre nell'ambito delle nuove prove, deve peraltro ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado (ed emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico), e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria; in relazione alla seconda categoria il giudice deve rinnovare l'istruzione osservando i soli limiti posti dagli articoli 190 (Diritto alla prova) e 190 bis (Requisiti delle prove in casi particolari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)