Sez. 6, Sentenza n. 48601 del 21/09/2017 Ud. (dep. 23/10/2017) Rv. 271502 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Impugnazione proposta personalmente dalla parte civile - Soggetto esercente la professione di avvocato - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE
Il soggetto costituitosi parte civile non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'art.100 cod. proc. pen. richiede che la parte civile stia in giudizio con l'assistenza di un difensore e l'esercizio della facoltà prevista dall'art.86 cod. proc. civ. non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)