Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 12/04/2006 (Rv. 588169 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento innanzi alla corte d'appello - Prescrizione (art. 17 legge n. 184 del 193, vecchio testo) concernente l'obbligo di immediata lettura del dispositivo della sentenza - Lettura avvenuta nella stessa udienza, ma dopo la trattazione di altri procedimenti - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento relativo all'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale - ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo in vigore prima della riforma del rito operata con la legge 28 marzo 2001, n. 149) - la corte d'appello decide "immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza", non determina nullità della decisione, ma mera irregolarità della stessa, il fatto che la corte abbia dato lettura del dispositivo, non immediatamente, ma nel corso della stessa udienza, dopo aver trattato altri procedimenti.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)