Sez. 1, Ordinanza n. 21807 del 29/07/2025 (Rv. 675805-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Strutture convenzionate ex l. n. 833 del 1978 - Prestazioni sanitarie rese in regime di cd. "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, della l. 724 del 1994 - Proroga del termine - Formale provvedimento regionale di accreditamento - Necessità - Esclusione.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella fase di transizione dal regime di convenzionamento esterno al regime di accreditamento introdotto dal d. lgs. n. 502 del 1992, le strutture già convenzionate ex l. n. 833 del 1978, che hanno accettato il sistema di remunerazione a prestazione in base a tariffe, non necessitano di un formale provvedimento regionale di accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater, d.lgs. n. 502 del 1992, beneficiando del c.d. "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994.
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)