Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1983, causa 88/82
Epigrafe
Nel procedimento 88/82,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione italiana nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Amministrazione delle finanze, rappresentata dal Ministro,
e
Armando ed Ottavio Leonelli,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, disciplinata attualmente dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777 (GU L 282, pag. 77), era disciplinata all'epoca dei fatti di cui trattasi, dal regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123. L'art. 11, n. 2, del suddetto regolamento — sostanzialmente identico all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75 — stabilisce che:
«Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, § 2, del Trattato, sono vietate:
la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.
...».
D'altra parte, la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23) mira a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli nonché quelle in materia di deposito e di trasporto. Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari delle suddette, la direttiva prevede in sostanza che lo Stato membro speditore rilasci un certificato sanitario, per fornire alle autorità dello Stato membro di destinazione la prova che una partita di carne è conforme alle disposizioni della direttiva. Per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, l'art. 15 della direttiva stabilisce che:
«Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva».
L'art. 16 della stessa recita quanto segue:
«Fatto salvo il disposto dell'art. 14, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati:
a) per quanto concerne gli scambi intracomunitari: nei due anni successivi alla notifica della presente direttiva;
b) per quanto concerne le carni fresche di volatili da cortile ottenute e messe in circolazione nel proprio territorio: entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.
...».
punto 2
I sigg. Armando e Ottavio Leonelli convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Trieste l'Amministrazione delle finanze dello Stato per sentirla condannare al rimborso di quanto da essi pagato a titolo di diritti di visita sanitaria per importazioni, avvenute tra il 1968 e il 1975, di pollame vivo ed altri animali da cortile dall'Ungheria. A sostegno della loro domanda, facevano valere che tali diritti erano stati indebitamente riscossi, in quanto erano vietati dal regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, interpretato alla luce della sentenza 5 febbraio 1976 (Bresciani, 87/75, Racc. 1976, pag. 129).
Il tribunale di Trieste accoglieva la domanda condannando, con sentenza 21 ottobre 1977, l'Amministrazione delle finanze a rimborsare agli attori la somma di Lit 23938555. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 17 marzo 1979.
L'Amministrazione delle finanze presentava poi ricorso per cassazione richiamandosi alla sentenza 28 giugno 1978 (Simmenthal, 70/77, Racc. 1978, pag. 1453), ove la Corte ha espressamente ammesso la legittimità dei diritti di visita sanitaria riscossi per importazioni provenienti da paesi terzi.
Per quanto riguarda i Leonelli, essi invocavano dinanzi alla Corte suprema di cassazione la sentenza 22 gennaio 1980 (Wigei, 30/79, Racc. 1980, pag. 151). In tale sentenza, la Corte, pur ammettendo la legittimità, a determinate condizioni, della riscossione di diritti a norma dell'art. 15 della direttiva n. 71/118, aveva giustificato la suddetta riscossione con il fatto che tale disposizione impone agli Stati membri di applicare alle importazioni dai paesi terzi disposizioni «almeno equivalenti» a quelle che la direttiva stessa stabilisce per gli scambi intracomunitari. Ora, secondo i Leonelli, all'epoca dei fatti, la Repubblica italiana non aveva ancora posto in vigore la direttiva per quanto riguardava gli scambi intracomunitari.
punto 3
Ritenendo che questa causa sollevasse problemi d'interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 15 maggio 1981, la Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«La Corte suprema di cassazione sospende il giudizio e rimette, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, alla Corte di giustizia della CEE la questione di interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 71/118 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, affinché accerti se la deroga da detta norma introdotta al divieto di esigere dazi doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e tasse nazionali di effetto equivalente (divieto sancito nel regolamento CEE 13 giugno 1967, n. 123 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame) e, conseguentemente, il potere per ogni Stato membro di continuare ad esigere detti tributi siano subordinati anche alla condizione che esso abbia già adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva».
Nella motivazione dell'ordinanza, si allega che la correlazione fra gli artt. 15 e 16 della direttiva 71/118 fa sorgere il dubbio che il potere di derogare al divieto di pretendere diritti di controllo sanitario sia subordinato anche alla condizione che lo Stato membro abbia già adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alle norme della direttiva stessa, condizione questa certamente non realizzata in Italia all'epoca dei fatti.
punto 4
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1982.
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte Armando Leonelli, con l'avv. Mario Simonazzi, del foro di Milano, e l'avv. Guido Sadar, del foro di Trieste, il Governo italiano, rappresentato dal sig. Sergio Laporta, avvocato dello Stato e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Gianluigi Campogrande.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazione scritte
punto 1
Il Leonelli sostiene la tesi secondo cui il divieto, di cui all'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75, di riscossione di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente negli scambi con i paesi terzi, vale in quanto gli Stati membri non abbiano ancora adottato i provvedimenti necessari per attuare le deroghe fissate dalla direttiva 71/118, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 10 luglio 1975, n. 75/431 (GU L 192, pag. 6).
Secondo la giurisprudenza della Corte, vanno considerati tasse di effetto equivalente a dazi doganali gli oneri pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo sanitario di prodotti importati da paesi terzi, a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri nella stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate (sentenza 15 febbraio 1976, Bresciani, 87/75, Racc. 1976, pag. 129; sentenza 28 giugno 1978, Simmenthal, 70/77, Racc. 1978, pag. 1453).
La Corte ha tuttavia ammesso che l'art. 15 della direttiva 71/118 consente di sottoporre a controlli più rigorosi gli scambi con i paesi terzi (sentenza 22 gennaio 1980, Wigei, 30/79, Racc. 1980, pag. 151).
Alla luce della suddetta giurisprudenza, la questione pregiudiziale va risolta come segue:
«Benché l'art. 15 della direttiva 71/118/CEE preveda, per quanto riguarda la riscossione di diritti di visita sanitaria per le carni fresche di volatili da cortile, importate da paesi terzi, una deroga al divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente sancito dall'art. 11 del regolamento n. 123/67, tale deroga potrà avere effetto soltanto dopo che gli Stati membri saranno giunti ad attuare uniformemente le disposizioni dettate dalla direttiva stessa e comunque, al più presto, dopo la data del 1o gennaio 1977, disposta dalla direttiva 75/431, entro la quale gli Stati mem-, bri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva medesima».
Per dimostrare il fondamento di questa proposta, il Leonelli fa osservare il carattere derogatorio dell'art. 15 della direttiva 71/118. Il suddetto è stato sostituito dall'art. 12 della direttiva 75/431 che, da parte sua, si riferisce «all'applicazione» (non già «all'entrata in vigore» delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi.
La direttiva 75/431 ha modificato sostanzialmente la direttiva 71/118. Essa ha soprattutto concesso termini supplementari per la attuazione della direttiva 71/118, sino al 15 agosto 1977 al più presto e al 15 agosto 1981 al più tardi. In altre parole, nel perseguire l'obiettivo del ravvicinamento tra le discipline e le strutture esistenti negli Stati membri, il Consiglio ha attribuito agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini supplementari per consentire loro di realizzare gli adeguamenti previsti istituendo contemporaneamente, un controllo comunitario per verificare se i provvedimenti prescritti vengono applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Leonelli esamina poi i provvedimenti adottati in Italia per l'attuazione delle direttive 71/118 e 75/431. L'adozione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative è iniziata col decreto del presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed è stata completata con i decreti ministeriali 7 settembre 1977 e 25 luglio 1979, che dettano norme di attuazione dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 1000.
Dall'esame di queste norme si evince che lo Stato italiano, per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalle direttive 71/118 e 75/431, ha stabilito dei limiti temporali fino al 15 agosto 1979 e sino al 15 agosto 1981. Secondo il Leonelli, l'Italia si è quindi adeguata entro il 1o gennaio 1977 per quanto riguarda la propria legislazione, ma ha successivamente imposto dei termini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie.
Ne consegue che la direttiva 71/118 non può essere applicata alla fattispecie, almeno per quanto riguarda la realizzazione della complessa procedura comunitaria. Infatti, gli obblighi stabiliti dalla suddetta direttiva avranno effetto al più presto solamente quando gli Stati membri saranno in grado di armonizzare le disposizioni della direttiva 75/431. In particolare, per quanto riguarda lo Stato italiano, entrambe le direttive non potranno avere effetto che dal momento in cui lo stesso abbia adeguato il proprio ordinamento interno alle disposizioni delle suddette, ossia al più presto il 1o gennaio 1977.
Questa affermazione viene confortata dalla sentenza 22 gennaio 1980 (Wigei, summenzionata) in cui la Corte ha constatato che «il diritto comunitario non impone agli Stati membri di dar prova, verso i paesi terzi della stessa fiducia che ... deve caratterizzare i rapporti tra Stati membri». Poiché a norma delle direttive di cui trattasi, i controlli sanitari effettuati sulle carni importate da paesi terzi devono essere di un rigore equivalente perlomeno a quello che le direttive prevedono per gli scambi intracomunitari, ne consegue che questi controlli non potranno venire effettuati se non quando gli Stati membri avranno provveduto uniformemente alle necessarie modifiche della loro situazione materiale e giuridica.
punto 2
Il Governo italiano precisa che nel caso sottoposto all'attenzione della Corte si tratta di stabilire se la deroga stabilita dall'art. 15 della direttiva 71/118 e quindi la riscossione dei diritti di visita sanitaria siano subordinati a determinati presupposti. Esso osserva al riguardo che, nell'ordinanza di rinvio, i dubbi risultano sostenuti da due considerazioni.
La prima scaturisce da una pretesa correlazione necessaria che sussisterebbe fra gli artt. 15 e 16 della suddetta direttiva, nel senso che l'applicazione alle provenienze da paesi terzi di «disposizioni almeno equivalenti» (a quelle dettate con la direttiva stessa) presupporrebbe la già avvenuta adozione, da parte dello Stato membro, della regolamentazione occorrente a conformare l'ordinamento interno alle indicazioni della direttiva.
Il Governo italiano contesta il fondamento di questa considerazione richiamandosi in primo luogo all'interpretazione che era stata data nella causa 30/79 (Wigei, summenzionata) all'art. 15 della direttiva 71/118. L'avvocato generale aveva dichiarato in questa causa che non esiste alcun principio di diritto comunitario che vieti le discriminazioni a danno delle importazioni da paesi terzi.
Inoltre, dal momento che le disposizioni della direttiva in esame concernono gli scambi intracomunitari e che solo riguardo a tale settore può configurarsi il dovere degli Stati membri di conformarsi alle prescrizioni della suddetta direttiva, pare logico desumere che nessuna relazione è ravvisabile tra l'adeguamento del diritto interno alla direttiva e l'applicazione di misure di controllo sanitario alle importazioni da paesi terzi.
Il Governo italiano sostiene anche che l'art. 15 della direttiva 71/118 non stabilisce le modalità da adottare per il controllo all'importazione da paesi terzi. Di conseguenza, ogni Stato membro aveva facoltà di organizzare discrezionalmente il controllo stesso, col solo limite che questo non comportasse per le importazioni da paesi terzi condizioni più favorevoli.
Gli accennati rilievi traggono conforto dalla sentenza resa nella causa 70/77 (Simmenthal, summenzionata) in cui è stato riconosciuto tra l'altro che l'art. 15 della direttiva 71/118 è ispirato al principio di non discriminazione. Detto principio avente portata generale, e manifestamente inteso a garantire in via provvisoria, e in attesa dell'attuazione di una disciplina comunitaria sui controlli all'importazione di merci da paesi terzi, che gli operatori economici i quali immettano sul mercato prodotti di origine comunitaria, non siano sfavoriti rispetto ai concorrenti che importano gli stessi prodotti da paesi terzi. Comporta quindi la possibilità di riscuotere diritti in occasione dei controlli sanitari alle frontiere esterne della Comunità, senza che tali controlli debbano rispondere esattamente alle modalità prescritte per i corrispondenti controlli sulle provenienze dagli Stati membri.
La seconda considerazione dell'ordinanza di rinvio fa riferimento ad alcuni motivi della sentenza Simmenthal, summenzionata, secondo cui le deroghe al divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente avrebbero potuto avere effetto soltanto dopo che gli Stati membri fossero stati posti in grado di organizzare i controlli sanitari sulle provenienze da paesi terzi, in conformità della direttiva del Consiglio adottata al riguardo.
Il Governo italiano contesta anche l'esattezza di tale assunto. Esso rinvia, in proposito, ad un altro punto della motivazione della stessa sentenza (punto n. 59) in cui la Corte ha dichiarato, circa una disposizione analoga all'art. 15 della direttiva 71/118, che benché la disposizione in questione sia inserita in una direttiva riguardante i controlli sanitari negli scambi intracomunitari, «ha lo scopo specifico di sancire in via provvisoria, in attesa dell'attuazione di un sistema comunitario relativo alle importazioni da paesi terzi, un principio da applicare ai regimi nazionali rimasti in vigore, al fine di impedire che essi risultino meno rigidi o meno onerosi del regime contemplato dalla direttiva per gli scambi intracomunitari».
In conclusione, il Governo italiano ritiene che la legittima riscossione dei diritti di visita sanitaria sulle importazioni non sembra dipendere dall'avvenuta adozione o meno di una regolamentazione nazionale intesa a conformare l'ordinamento italiano alla direttiva n. 71/118. In via subordinata, bisogna osservare che il decreto del presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 — dal quale, secondo l'ordinanza di rinvio, si evincerebbe il difetto della condizione di operatività della deroga prevista dall'art. 15 della suddetta direttiva — testimonia all'opposto dell'avvenuta osservanza dell'art. 16 della direttiva stessa, atteso che la proroga del termine concessa tra l'altro per l'adeguamento dei macelli e dell'ispezione sanitaria dei prodotti, non riguarda l'ammissione agli scambi intracomunitari.
Per le accennate considerazioni, il Governo italiano propone di risolvere la questione sottoposta alla Corte nel senso che:
«L'operatività della deroga, introdotta dall'art. 15 della direttiva n. 71/118 al divieto di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE), 13 giugno 1967, n. 123, non è subordinata a condizione alcuna, diversa dall'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative al controllo sanitario degli scambi, fra Stati membri, di carni di volatili da cortile».
punto 3
La Commissione precisa, in via principale, che la Repubblica italiana ha recepito in maniera imperfetta ed incompleta la direttiva 71/118. Per questo motivo, la Commissione ha aperto contro la Repubblica italiana una procedura d'infrazione.
Per quanto riguarda l'oggetto della presente lite, la Commissione osserva che la causa principale verte su importazioni di pollame vivo e di altri volatili vivi da cortile, mentre la direttiva 71/118/CEE, nonché la direttiva successiva 75/431 concernono solo problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da conile. Ora, dai regolamenti n. 123/67 e n. 2777/75 nonché dalla direttiva 71/118, si evince che le nozioni di «pollame» e di «carni fresche di volatili da cortile» sono due nozioni distinte, cosicché la nozione di carni fresche non copre affatto gli animali vivi. Di conseguenza, non si applica a questi prodotti la disposizione di cui all'art. 15 della direttiva 71/118.
Gli scambi di volatili da cortile vivi con i paesi terzi sono invece, retti unicamente dal regolamento n. 123/67, poi sostituito dal 1o novembre 1975 dal regolamento n. 2777/75 e, in particolare, per quanto concerne la fattispecie in esame, dall'art. 11, 2o comma, dei suddetti regolamenti. Queste disposizioni vietano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi con i paesi terzi di prodotti retti dai due regolamenti.
La Commissione aggiunge che questa norma è temperata da una facoltà di deroga concessa al Consiglio, ma che il Consiglio non ha esercitato tale facoltà per quanto concerne gli scambi di volatili vivi da cortile. Di conseguenza, la riscossione di diritti di visita sanitaria che colpiscono questi prodotti unicamente all'importazione e che non rientrano quindi nell'ambito di un sistema tributario interno, ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE, deve ritenersi vietata a partire dal 20 giugno 1967, data di entrata in vigore del regolamento n. 123/67.
Tuttavia, la Commissione sviluppa, in via subordinata, la sua tesi per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 15 della direttiva 71/118.
Essa fa valere che il divieto di imporre tasse di effetto equivalente a dazi doganali negli scambi con i paesi terzi non si fonda su una disposizione specifica del Trattato, ma su considerazioni di opportunità. Il Consiglio ha sistematicamente vietato la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente nei regolamenti di base istitutivi di tutte le organizzazioni di mercato.
La Corte ha riconosciuto, per quanto interessa la presente causa, la legittimità, a determinate condizioni, degli oneri per controlli sanitari sulle importazioni da paesi terzi. Al riguardo, ha distinto tra gli oneri relativi ai controlli comunitari e quelli relativi ai controlli nazionali.
a) Per quanto concerne i controlli comunitari, ossia imposti da una direttiva, la Corte ha precisato che la percezione delle spese di controllo non potrà aver luogo che a partire dal momento in cui gli specifici controlli imposti dalla direttiva, cui le spese sono inerenti, saranno effettuati dagli Stati membri (sentenza in causa 70/77, Simmenthal).
b) Per quanto concerne i controlli nazionali, ossia attuati per conformarsi alle disposizioni di una direttiva, la Corte si è limitata a prescrivere che i diritti percepiti non devono superare il costo del controllo e che i controlli devono garantire che gli operatori economici i quali immettono sul mercato prodotti di origine comunitaria non siano svantaggiati rispetto ai loro concorrenti che importano prodotti dai paesi terzi. Poiché la normativa comunitaria nulla dice per quanto concerne il contenuto e le modalità di questo secondo tipo di controlli, gli Stati membri sono liberi di organizzarli come meglio credono, purché, da un lato, essi ed i relativi oneri, siano almeno equivalenti a quelli imposti dalle direttive comunitarie relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti agricoli e, d'altra parte, purché non si tratti di «controlli eccessivi, inutilmente rigorosi, né (di) diritti sproporzionati rispetto al costo dei controlli» (sentenza in causa 30/79, Wigei).
Per quanto riguarda la questione pregiudiziale, ossia se i controlli nazionali sono anche subordinati alla condizione che gli Stati membri applichino già controlli sugli scambi intracomunitari, la Commissione osserva che la direttiva 71/118 non istituisce essa stessa controlli sugli scambi con i paesi terzi, né obbliga gli Stati membri ad effettuare su tali scambi gli stessi controlli che essa impone per gli scambi intracomunitari, ma che l'unico limite stabilito consiste nell'equivalenza degli oneri cui debbono soggiacere gli scambi intracomunitari e quelli con i paesi terzi.
Conformemente all'interpretazione che la Corte ha dato dell'art. 15 della stessa direttiva nelle cause 70/77 (Simmenthal) e 30/79 (Wigei), lo scopo di questo articolo è di assicurare che in ogni Stato membro nessuno operatore che commercia prodotti comunitari si trovi in una posizione più sfavorevole di quella riservata agli importatori di prodotti analoghi da paesi terzi. Poiché ciascuno Stato membro poteva mettere in applicazione autonomamente, fin dal momento della notifica, tutte le misure previste dalla direttiva, i suoi produttori sarabbero gravemente svantaggiati se, in un altro Stato membro, nel quale vengono venduti potenzialmente i loro prodotti, le merci provenienti da paesi terzi potessero entrare senza essere assoggettate a misure almeno tanto onerose quanto quelle loro imposte in applicazione della direttiva nello Stato membro di appartenenza.
Ciò equivarrebbe a disapplicare lo stesso principio della preferenza comunitaria ed i produttori degli Stati membri più solleciti ad adeguarsi alla normativa comunitaria verrebbero penalizzati non solo nei confronti dei produttori degli Stati membri meno solleciti, ma anche nei confronti dei loro concorrenti dei paesi terzi.
Dalle considerazioni che precedono e, in particolare,
a) dalla finalità perseguita dall'art. 15;
b) dal silenzio dei testi tanto in ordine, ad un parallelismo di applicazione delle diverse misure all'interno di uno stesso Stato membro, che in ordine alla possibilità di procrastinare l'applicazione dell'art. 15; e
c) della liceità di misure più onerose per le importazioni dai paesi terzi rispetto a quelle da applicarsi agli scambi intracomunitari, si desume che l'art. 15 della direttiva 71/118 debba considerarsi di applicazione a partire dalla data di notifica della direttiva a ciascuno degli Stati membri.
Per l'Italia questa data coincide col 18 febbraio 1971.
In conclusione, la Commissione propone le seguenti risposte:
«1. L'art. 15 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile non si applica alle importazioni da paesi terzi di volatili vivi da cortile.
2. La deroga introdotta dall'art. 15 della direttiva 71/118/CEE, al divieto di esigere dazi doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e tasse nazionali di effetto equivalente si applica alle importazioni da paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile a far data dalla notifica della direttiva a ciascuno degli Stati membri, nulla rilevando che lo Stato membro non abbia ancora adottato le misure necessarie per adeguarsi alle altre disposizioni della stessa direttiva».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 18 gennaio 1983, il sig. Armando Leonelli, con l'avv. Mario Simonazzi, del foro di Milano, il Governo italiano, rappresentato dal sig. Sergio Laporta, avvocato dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, Gianluigi Campogrande, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 febbraio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 maggio 1981, pervenuta il 12 marzo 1982, la Corte suprema di cassazione ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, «relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile» (GU L 55, pag. 23).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una causa intentata dai sigg. Armando e Ottavio Leonelli contro l'Amministrazione italiana delle finanze onde vederla condannare alla restituzione delle somme versate quali diritti di controllo sanitario a fronte d'importazioni, fra l'altro di pollame vivo e di carni fresche di volatili da cortile dall'Ungheria, effettuate fra il 1968 e il 1975. I sigg. Leonelli hanno sostenuto che tali diritti erano stati riscossi in violazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123 «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame» (GU pag. 2301). Tale norma vieta, fra l'altro, salvo disposizioni contrarie dello stesso regolamento o deroga decisa dal Consiglio, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente sulle importazioni di pollame da paesi terzi.
punto 3
Tuttavia, l'art. 15 della precitata direttiva del Consiglio n. 71/118 dispone che «fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza da paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva».
punto 4
A norma dell'art. 16 della stessa direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva, per quanto concerne gli scambi intracomunitari, entro due anni dalla notifica stessa.
punto 5
Ritenendo subordinata la sentenza da pronunciare all'interpretazione delle suddette norme di diritto comunitario e, più in particolare, del combinato disposto di tali norme, la Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento sottoponendo a questa Corte la questione di
«... interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 71/118 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, affinché accerti se la deroga da detta norma introdotta al divieto di esigere dazi doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e tasse nazionali d'effetto equivalente (divieto sancito nel regolamento CEE n. 123 del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame) e, conseguentemente, il potere per ogni Stato membro di continuare ad esigere detti tributi siano subordinati anche alla condizione ch'esso abbia già adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla'citata direttiva».
punto 6
Tale questione mira sostanzialmente a stabilire se, per le importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, la deroga stabilita dall'art. 15 della direttiva n. 71/118 al divieto di riscuotere dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, enunciata all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67, si applichi a decorrere dalla notifica della suddetta direttiva allo Stato membro interessato ovvero se la sua applicazione dipenda dalla ulteriore condizione che tale Stato membro abbia già adottato i provvedimenti necessari a conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa.
punto 7
Come la Corte ha constatato nella sentenza 22 gennaio 1980 (causa 30/79, Wigei, Racc. pag. 151), l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67 vieta effettivamente, salvo deroga decisa dal Consiglio, la riscossione, negli scambi con i paesi terzi di carni fresche di volatili, di diritti doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune o di tasse nazionali d'effetto equivalente. In forza di una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale riguarda gli oneri pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo sanitario degli animali e delle carni bovine importati dai paesi terzi, a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate.
punto 8
La deroga apportata a tale divieto dall'art. 15 della direttiva n. 71/118 ha lo scopo, come la Corte ha altresì già constatato nella precitata sentenza 22 gennaio 1980, di sancire, in via provvisoria, in attesa dell'attuazione del sistema comunitario di controlli sanitari relativo alle importazioni di carni fresche dai paesi terzi, un principio da applicare ai regimi nazionali rimasti in vigore. Secondo tale principio, i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e i diritti riscossi in ragione di essi non debbono essere più favorevoli di quelli che, ai sensi della direttiva, disciplinano gli scambi comunitari al fine di impedire così che gli operatori economici i quali immettono sul mercato carni fresche di origine comunitaria siano sfavoriti rispetto ai loro concorrenti i quali importano carne da paesi terzi.
punto 9
Dalla stessa formulazione dell'art. 15 della direttiva n. 71/118 e dalla sua collocazione nel contesto della direttiva stessa si ricava che l'obbligo, da esso imposto agli Stati membri, di sottoporre le importazioni dai paesi terzi a disposizioni nazionali almeno altrettanto severe e onerose di quelle risultanti dalla direttiva, non è subordinato alla condizione che essi abbiano già adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva e dipende dalla sola condizione della notifica della direttiva allo Stato membro.
punto 10
Tale punto di vista è conforme allo scopo della norma di cui è causa il cui effetto utile risulterebbe compromesso ove la deroga ivi contenuta si applicasse soltanto dopo l'attuazione, da parte dello Stato membro interessato, delle disposizioni della direttiva. Se si ammettesse una siffatta interpretazione, i prodotti provenienti dai paesi terzi potrebbero entrare nella Comunità attraverso uno Stato membro non ancora conformatosi alla direttiva e circolare liberamente senza essere assoggettati agli oneri relativi al loro controllo sanitario mentre altri Stati membri, invece, avrebbero già dato attuazione alla direttiva stessa. Orbene, ciò avrebbe la conseguenza di sfavorire le importazioni da tali ultimi Stati membri, in contrasto col principio della preferenza comunitaria, non soltanto nei confronti dei prodotti dello Stato membro di cui si tratta, ma anche nei confronti dei prodotti, provenienti dai paesi terzi, importati nella Comunità attraverso tale Stato membro.
punto 11
Va aggiunto che la deroga di cui all'art. 15 della direttiva n. 71/118 riguarda solo le importazioni di carni fresche di volatili da cortile e non quelle di pollame vivo così come appare chiaramente sia dalla formulazione stessa di questa norma sia dallo scopo della suddetta direttiva quale definito all'art. 1 della stessa.
punto 12
La questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione va pertanto risolta nel senso che, per le importazioni di carni fresche di volatili da cortile da paesi terzi, la deroga, introdotta dall'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, al divieto di esigere dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, sancito all'art. 11, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, si applica a far data dalla notifica della suddetta direttiva allo Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o meno adottato i provvedimenti necessari a conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione nei confronti delle parti nella causa principale; il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 15 maggio 1981, dichiara:
Per le importazioni di carni fresche di volatili da cortile da paesi terzi, la deroga introdotta dall'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971 n. 71/118, al divieto di esigere dazi doganali o tasse d'effetto equivalente, sancito all'art. 11, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 123, si applica a far data dalla notifica della suddetta direttiva allo Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o meno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
O'Keeffe
Everling
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 marzo 1983.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars