Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 70 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1582
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 1: accertamento tecnico del genio civile
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
(La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, - riguardante l'accertamento, da parte del genio civile, delle condizioni tecniche e della necessità di sgombro di immobili - sollevata, nella specie, con riferimento agli artt. 24 e 102 Cod., è già stata decisa con la sentenza n. 70 del 7 dicembre 1961, in riferimento all'art. 24 Cost.). Cfr.: 24/1956 C ed altre ivi indicate.
Norme impugnate
- art. 10, n. 1) legge 23 maggio 1950, n. 253
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1961 dal Pretore di Sorrento nel procedimento civile vertente tra Casa Antonino e Castellano Giuseppe, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962.
punto 1
Ritenuto che con la suddetta ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione; Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 7 dicembre 1961, n. 70, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
punto 2
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina il rinvio degli atti al Pretore di Sorrento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze