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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 12 giugno 2008, causa C-458/06

Decisione
decisa il 2008-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:2008:338

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 Competenza della CorteDirettiva 92/83/CEEArmonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcolicheArt. 20, primo trattinoAlcole contenuto nel vino da cucinaEsenzione dall’accisa armonizzata Nel procedimento C-458/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) con decisione 9 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2006, nella causa Skatteverket contro Gourmet Classic Ltd, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente; per il governo portoghese, dai sigg. L. I. Fernandes e Â. Seiça Neves, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls e K. Simonsson, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2008, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia proposta dallo Skatteverket (amministrazione fiscale svedese) dinanzi al Regeringsrätten al fine di ottenere la conferma di un parere preliminare dello Skatterättsnämnden (commissione tributaria) relativo al regime fiscale dell’alcole contenuto nel vino da cucina.

Sentenza › Quadro normativo › La normativa comunitaria

punto 3
L’art. 20 della direttiva 92/83 così dispone: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”: tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; (…)».
punto 4
L’art. 27, n. 1, lett. f),di detta direttiva prevede: «Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono: (…) f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti [semilavorati] destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».

Sentenza › Quadro normativo › La normativa nazionale

punto 5
In Svezia, il regime impositivo sull’alcole e su diversi tipi di bevande alcoliche è disciplinato dalla legge (1994:1564) sulle accise sull’alcole [lagen (1994:1564) om alkoholskatt (SFS 1994, n. 1564); in prosieguo: la «LAS»].
punto 6
Ai sensi dell’art. 1, primo comma, di tale legge, l’accisa sull’alcole è dovuta sulla birra, sul vino e sulle altre bevande fermentate, sui prodotti intermedi nonché sull’alcole etilico, prodotti nel territorio nazionale, trasportati o ricevuti da un altro Stato membro dell’Unione europea o importati da uno Stato terzo.
punto 7
L’art. 6 della LAS prevede che le accise sull’alcole etilico sono dovute sui prodotti riconducibili ai codici NC 2207 e NC 2208 con un titolo alcometrico superiore all’1,2% vol., anche quando tali prodotti sono parte di un prodotto rientrante in un altro capitolo della nomenclatura combinata.
punto 8
Secondo l’art. 7, primo coma, punto 5, della LAS non sono dovute accise sui prodotti impiegati direttamente in alimenti o in quanto componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il titolo alcometrico, in ogni singolo caso, non sia superiore a 8,5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto rientrante nella composizione di cioccolato e a 5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto rientrante nella composizione di altri prodotti.

Sentenza › Fatti della causa principale e questione pregiudiziale

punto 9
La Gourmet Classic Ltd (in prosieguo: la «Gourmet»), intendendo commercializzare in Svezia vino da cucina e desiderando conoscere il regime fiscale cui quest’ultimo sarebbe stato sottoposto, chiedeva un parere preliminare allo Skatterättsnämnden.
punto 10
A sostegno della sua domanda la Gourmet sosteneva che il vino da cucina fruisce dell’esenzione prevista dagli artt. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 e 7, primo comma, punto 5, della LAS.
punto 11
Nell’ambito della medesima procedura, lo Skatteverket sosteneva che il vino da cucina è assoggettato ad accise, ma può fruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, punto 5, della LAS.
punto 12
Nel suo parere preliminare lo Skatterättsnämnden giungeva alla conclusione che, anche se il vino da cucina, in linea di principio, è assoggettato ad accise, esso, in quanto prodotto alimentare, è esentato da tale imposta ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.
punto 13
Tuttavia, il Presidente dello Skatterättsnämnden esprimeva un parere divergente, secondo cui il vino da cucina non rientra nel campo di applicazione della LAS.
punto 14
Lo Skatteverket impugnava il parere preliminare dello Skatterättsnämnden dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la conferma di tale parere.
punto 15
A questo proposito il detto giudice osserva che il procedimento di cui alla causa principale è caratterizzato dal fatto che lo Skatteverket, per poter creare un precedente giurisprudenziale in materia tributaria, può impugnare un parere preliminare dello Skatterättsnämnden, anche per chiederne la conferma e pure in assenza di impugnazione di tale parere da parte degli interessati.
punto 16
Nella causa principale il detto giudice considera che per potersi pronunciare sulla domanda dello Skatteverket è necessario accertare se il vino da cucina contiene alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
punto 17
In tale contesto il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere classificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 (…)».

Sentenza › Sulla competenza della Corte

punto 18
Considerando il contesto nel quale il Regeringsrätten ha posto la questione pregiudiziale, è necessario ricordare e precisare alcuni principi riguardanti la competenza della Corte ai sensi dell’art. 234 CE.
punto 19
A norma dell’art. 234, secondo e terzo comma, CE, quando una questione sull’interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità europea è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, quest’ultima, qualora per emanare la sua sentenza reputi necessaria una decisione su questo punto, può, o — quando si tratti di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno — deve, domandare alla Corte di pronunciarsi su tale questione (v. sentenze 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 17, e 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, punto 9).
punto 20
L’art. 234 CE mira ad evitare divergenze nell’interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare e ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 2).
punto 21
Secondo la costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3793, punto 33; 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali, Racc. pag. I-1149, punto 17, e 5 febbraio 2004, causa C-380/01, Schneider, Racc. pag. I-1389, punto 20).
punto 22
Nell’ambito di tale cooperazione spetta al giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa principale e che dovrà assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punto 23; Leclerc-Siplec, cit., punto 10, nonché 18 marzo 2004, causa C-314/01, Siemens e ARGE Telekom, Racc. pag. I-2549, punto 34).
punto 23
In particolare, l’obbligo di adire la Corte, previsto all’art. 234, terzo comma, CE, rientra nell’ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. Tale obbligo è in particolare inteso ad evitare che, in un qualsiasi Stato membro, si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v. sentenze 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 25; 22 febbraio 2001, causa C-393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I-1327, punto 17; 4 giugno 2002, causa C-99/00, Lyckeskog, Racc. pag. I-4839, punto 14, e 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punti 29 e 38).
punto 24
Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una disposizione di una norma comunitaria, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze citate Meilicke, punto 24; Leclerc-Siplec, punto 11, nonché 18 novembre 1999, causa C-200/98, X e Y, Racc. pag. I-8261, punto 19).
punto 25
Tuttavia la Corte ha affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Pertanto, la Corte rifiuta di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 19, e Schneider, cit., punto 22).
punto 26
Infatti, se è vero che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento delle funzioni conferite dall’art. 234 CE rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario impone alla Corte l’obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale, esso implica altresì che quest’ultimo, avvalendosi delle possibilità offerte da tale articolo, tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. citate sentenze Foglia, punti 18 e 20, e Meilicke, punto 25).
punto 27
Per quanto riguarda il procedimento nella causa principale, la Corte ha già avuto occasione di giudicare che, in caso di impugnazione, la procedura dinanzi al Regeringsrätten ha per oggetto il controllo della legittimità di un parere che, una volta divenuto definitivo, vincola l’amministrazione finanziaria e funge da base per l’imposizione se e nella misura in cui chi ha sollecitato il parere stesso prosegue l’azione prevista dalla sua domanda e che, alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che il Regeringsrätten svolga una funzione di natura giurisdizionale (sentenza X e Y, cit., punto 17).
punto 28
Il fatto che lo Skatteverket abbia chiesto la conferma del parere preliminare dello Skatterättsnämnden è ininfluente sulla natura giurisdizionale del procedimento principale.
punto 29
Inoltre, nella causa principale, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una questione di interpretazione di una disposizione del diritto comunitario, cioè l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, e ritiene che una pronuncia pregiudiziale su tale punto sia necessaria al fine di controllare la legittimità del parere preliminare dello Skatterättsnämnden. La Corte non viene quindi indotta a formulare un parere consultivo su una questione ipotetica.
punto 30
Dalla decisione del giudice del rinvio risulta che il Regeringsrätten dispone a tal riguardo di una piena competenza giurisdizionale, a prescindere dalle domande delle parti.
punto 31
Poiché, del resto, le decisioni del Regeringsrätten non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giudice, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, è tenuto ad adire la Corte.
punto 32
Di conseguenza, come già menzionato al punto 23 della presente sentenza, in un procedimento quale quello di cui alla causa principale, solo sottoponendo alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere raggiunto l’obiettivo perseguito con tale disposizione, che è quello di assicurare la buona applicazione e l’uniforme interpretazione del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri nonché di evitare che si consolidi nello Stato membro di cui trattasi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme di detto diritto.
punto 33
Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la Corte è competente a risolvere la questione sollevata dal Regeringsrätten.

Sentenza › Sulla questione pregiudiziale

punto 34
Con la sua questione il giudice del rinvio vuole sapere se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
punto 35
A questo riguardo, se è vero, come precisato dal giudice del rinvio, che il vino da cucina è, in quanto tale, un preparato alimentare rientrante nel capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 56, pag. 1), resta cionondimeno che tale preparato alimentare contiene alcole etilico rientrante nelle voci 2207 e 2208 di detta nomenclatura.
punto 36
Da ciò risulta che, se l’alcole etilico contenuto nel vino da cucina ha un tasso alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., tale alcole rientra nel campo di applicazione dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
punto 37
La circostanza che il vino da cucina sia, in quanto tale, considerato un preparato alimentare è ininfluente su detta valutazione.
punto 38
Infatti, l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 si applica anche quando i prodotti rientranti nel campo di applicazione di tale disposizione sono parte di un prodotto riconducibile ad un altro capitolo della nomenclatura combinata.
punto 39
Di conseguenza, l’alcole contenuto nel vino da cucina, se ha un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., costituisce alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, che, con riserva dell’esenzione prevista dall’art. 27, n. 1, lett. f), di tale direttiva, è assoggettato all’accisa armonizzata.
punto 40
Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la questione sollevata va risolta nel senso che l’alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., deve essere classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.

Sentenza › Sulle spese

punto 41
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., deve essere classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

Firme

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