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Sez. 2, Sentenza n. 2116 del 13/07/1974 (Rv. 370423 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA PER LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370423-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA PER LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento del falso civile in via incidentale, essendo preordinato alla decisione della lite principale, puo essere disposto solo quando si riveli influente ai fini della risoluzione della controversia; l'apprezzamento di tale Rilevanza da parte del giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita quando sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici. (V 2130'71, mass n 352869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)