Sez. L - , Sentenza n. 26489 del 19/10/2018 (Rv. 650986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale - Nullità - Esclusione - Identificazione della vera parte - Lettura complessiva dell'atto - Sufficienza - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata erroneamente nell'interesse di parte diversa da quella processuale non è affetta da nullità ove, dalla lettura complessiva dell'atto, emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata, e ove, in ogni caso, l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato aveva indicato, nella relata di notificazione via PEC, che il ricorso era proposto nell'interesse dell'Agenzia delle entrate, soggetto che era estraneo al giudizio, svoltosi sin dall'inizio nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)