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Sez. 3, Sentenza n. 9454 del 10/07/1995 Ud. (dep. 07/09/1995) Rv. 202879 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Annullamento per mancanza o illogicità della motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202879-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

Il giudice del rinvio, quando l'annullamento sia stato pronunciato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, procede ad un nuovo esame dei fatti con gli stessi poteri che spettavano al primo giudice di merito, poiché la pronunzia della Corte di cassazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate; però il giudice del rinvio non ha tali poteri quando la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, ha statuito sul punto concernente l'accertamento del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)