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Sez. 5, Sentenza n. 16848 del 20/06/2008 (Rv. 603955 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Disciplina - Conseguenze nel caso di notifica alla parte rimasta contumace in secondo grado.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603955-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt.16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata presso l'avvocato che aveva rappresentato in primo grado la parte, poi rimasta contumace nel secondo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)