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Sez. 1 - , Sentenza n. 33567 del 21/05/2019 Cc. (dep. 24/07/2019) Rv. 276611 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità del ricorso personale dell'imputato - Ricorso del difensore trasmesso in un tempo diverso dalla cancelleria del giudice "a quo" -Omessa valutazione - Omissione materiale emendabile mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276611-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'omessa valutazione del ricorso per cassazione proposto dal difensore, trasmesso dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento separatamente e in un tempo diverso rispetto al ricorso personale dell'imputato, dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., costituisce un'omissione materiale, che deve essere emendata, anche d'ufficio, con la procedura di correzione di cui all'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)