Nuove norme per la bonifica integrale
Testo in vigore al
Art. 28
1. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.
2. Dell'approvazione del piano e' data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami e' data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro il provvedimento di approvazione del piano non e' ammesso gravame in via amministrativa.
4. E' fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorita' giudiziaria, per la tutela dei diritti degli interessati.
5. L'autorita' giudiziaria non puo', tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
6. Il credito relativo a questo risarcimento e' privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 29
1. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali, nonche' la costituzione di tutte le servitu' prediali, imposte nel piano stesso.
2. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
Art. 30
1. Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravita' da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, puo' ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.
2. Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.
Art. 31
1. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.
2. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'art. 28.
3. La sua decisione non e' suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.
4. Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorita' giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento e' privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 32
1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.
2. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.
3. Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con cio' si dia luogo ad indennizzo.
4. Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilita' dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.
5. I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale versera' le somme ricevute agli aventi diritto.
6. Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sara' investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sara' depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.
7. Al pagamento per conguaglio e' consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
Art. 33
1. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni.
2. A cura del consorzio deve essere altresi' provveduto alle volture catastali e alla pubblicita' dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicita' e' fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.
Art. 34
1. Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unita' fondiarie, dovra', ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unita' fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sara' stabilito con i criteri dettati nel capoverso dell'art. 42.
2. Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, puo' anche prevedere che i proprietari conservino la proprieta' dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unita' fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unita' fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.
Art. 35
1. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unita' fondiarie, il consorzio puo' stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra i proprietari interessati.
2. Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.
Art. 36
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle provincie e dei comuni.
2. All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro delle finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col ministro dell'interno, se si tratti di terreni appartenenti a provincie o a comuni.
Art. 37
1. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e del catasto.
2. Non e' dovuto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli articoli 22, 34 e 35.
Capo V. Delle opere di competenza privata.
Art. 38
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformita' delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Nei comprensori di prima categoria puo' esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.
Art. 39
1. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.
Art. 40
1. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.
Art. 41
1. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale e' tenuto ad assumerla.
2. Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio puo' provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare puo' eccedere il 60 % del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.
3. Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in generale della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere e' garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando e' iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche, a termini dell'art. 9 lettera c) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non puo' pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione.8
Art. 42
1. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, gia' risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari.
2. L'indennita' di espropriazione e' determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.
3. Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il ministero puo' egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati, l'indennita' di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parita' di offerta, e' preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.
Titolo III. Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica.
Art. 43
1. Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o piu' fondi, indipendentemente da un piano generale di' bonifica.
2. Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonche' i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.
3. Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili puo' essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.
4. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potra' limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinera' le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.
5. Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale.
Art. 44
1. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente e' normalmente del terzo della spesa, ma puo' essere portato fino al 38% quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.
2. Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.
3. Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.
4. Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato puo' essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.10
Art. 45
1. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'articolo 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalita' di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonche' eventualmente le modalita' di riscatto da parte dei proprietari interessati.
2. Se si tratta di opere irrigue, il ministero puo' imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48 n. 2 e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.
3. Le facolta' attribuite dal presente articolo al ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreche' eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.
Art. 46
1. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.
2. Nulla e' tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.
3. Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, puo' essere concessa, come sussidio, la differenza.
4. Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potra' venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.
5. E' tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80.
Art. 47
1. Il ministero dell'agricoltura e' autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.
Titolo IV. Dei lavori e degli interventi antianofelici.
Art. 48
1. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricita' si provvede con:
a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
b) lavori di diserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.