Sez. 1, Sentenza n. 2931 del 19/03/1991 (Rv. 471327 - 01)
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere. | Arbitrato irrituale - Perizia contrattuale - Responso dell'arbitro - Natura di sentenza arbitrale - Esclusione - Deposito e decreto di esecutività del responso medesimo ex art. 825 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Conseguenze.
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere.
In tema di arbitrato, il deposito, ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., del responso dell'arbitro cui sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale o una perizia contrattuale ed il decreto di esecutività emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l'impugnazione per nullità ex art. 828 cod. proc. civ., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza con il rispetto del doppio grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)