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Sez. 3, Sentenza n. 2417 del 18/05/1978 (Rv. 391819 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - SPECIFICO OBBLIGO DI TENERE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - INOSSERVANZA - DEDOTTA NECESSITA DI NON CREARE PERICOLO O INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391819-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - SPECIFICO OBBLIGO DI TENERE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - INOSSERVANZA - DEDOTTA NECESSITA DI NON CREARE PERICOLO O INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Qualora l'utente della strada sia obbligato a tenere un determinato comportamento in forza di una specifica disposizione sulla disciplina della circolazione stradale, egli non puo esimersi dall'osservanza di tale Obbligo adducendo la necessita di non creare pericolo o intralcio alla circolazione, giusta la prescrizione dell'art 101 cod strad, giacche siffatta finalita non puo conseguirsi con l'adozione di un comportamento difforme da quello imposto dalla legge e quindi, per cio stesso, pericoloso per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero di impaccio per il traffico. (nella specie l'attore aveva imboccato una strettoia senza osservare l'Obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati e aveva giustificato tale suo comportamento con l'esigenza di rispettare il principio generale di non creare, con l'arresto del veicolo prima dell'inizio della strettoia, pericolo o intralcio alla circolazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)