Sez. 3, Sentenza n. 1320 del 09/02/1998 (Rv. 512396 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) | Sanatoria ex art. 55 legge 392/78 - Pagamento oneri accessori e spese del procedimento - Necessità - Pagamento incompleto - Effetti - Persistenza della morosità - Nuova verifica della gravità dell'inadempimento - Esclusione - Necessità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA)
La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392 è subordinata al pagamento integrale oltre dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice, per cui in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)