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Sez. 3, Sentenza n. 1334 del 27/04/1968 (Rv. 332927 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332927-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE NUOVE - IN GENERE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA.*

La domanda di rivalutazione monetaria, non alterando il petitum, non solo non costituisce domanda nuova, e puo pertanto essere proposta in grado di appello, ma puo essere rilevata di ufficio dai giudici di merito ed anche per la prima volta dalla Corte di Cassazione. (V. 274-67, mass. 326068 2034-66, mass. 323971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)