Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 45 Promozione alla qualifica di perito
1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 44.
Art. 46 Promozione alla qualifica di perito capo
1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 47 Promozione alla qualifica di perito superiore
1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.
2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;
b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.
3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.2
4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
5. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.
Art. 47-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193
Art. 47-ter Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori
1. I periti superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.5
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalita' di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unita' organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unita' nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.
Art. 47-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193
Art. 48 Rapporto informativo e giudizio complessivo
1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalita' di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 48-bis Commissione per la progressione di carriera
1. Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.
Sezione III
Art. 49 Trattamento economico
1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello
Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1 settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'articolo 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-nonies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
1-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 .
Art. 50 Disposizioni diverse
1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Capo II. Norme transitorie e finali
Art. 51 Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti
1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianita' di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
Art. 52 Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto ministeriale.
Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.
5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
Art. 53 Inquadramento nel ruolo degli ispettori
1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento.3
2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianita' posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.
3. I marescialli, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.
4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore e' ridotta di quattro anni.
5. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di qualifica.
6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.
7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
8. Alla selezione di cui al comma 7 puo' partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".
9. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianita' di qualifica posseduta.
10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalita' di cui al comma 1, dando facolta' agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.
Art. 54 Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo.
2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.
Art. 55 Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianita' nella qualifica funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo.
2. Gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianita' di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore scelto del ruolo di cui al comma 1.
3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di diciassette anni di anzianita' dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso.
4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle diversificate professionalita' di base, nel rispetto dell'anzianita' di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo della carriera di provenienza, nonche' alla posizione nello stesso.
Art. 56 Inquadramento nel ruolo dei revisori
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, e' inquadrato nella qualifica di revisore capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianita' di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica funzionale.
2. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianita' di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
Art. 57 Inquadramento nel ruolo dei periti
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore.
2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianita' di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.3
3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalita' di base, nel rispetto dell'anzianita' di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.
Art. 58 Inquadramenti
1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995.
2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procedera' all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalita' di provenienza.
3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.
Art. 59 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano con decorrenza dal 1 settembre 1995.
Art. 60 Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO