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Sez. L, Sentenza n. 1222 del 17/02/1996 (Rv. 495884 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Incompatibilità - Sussistenza - presupposti.
Stato
decisa il 1996-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495884-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA

L'incompatibilità per i sanitari che prestino servizio di guardia medica presso le U.S.L., prevista dall'art. 3, lettera f), dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 292 - norma la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. ed è regolata dall'art. 12 disp. prel cod. civ. - presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto continuativo di collaborazione professionale del medico in presidi, stabilimenti o istituzioni convenzionati con le U.S.L. che abbiano natura privata.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/1987 num. 292, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)