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Sez. 1, Sentenza n. 1054 del 07/05/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164447 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE A SINGOLE CONDANNE - NATURA - EFFETTI SULLA APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164447-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE A SINGOLE CONDANNE - NATURA - EFFETTI SULLA APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA.*

I provvedimenti di applicazione dell'indulto, emessi in relazione a singole condanne, hanno carattere provvisorio e sono destinati ad essere assorbiti e superati, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, dall'applicazione unitaria del beneficio in Sede di cumulo a norma dell'art. 174, secondo comma cod. pen.. questo principio si applica anche per i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, che conseguano all'Estinzione della pena a norma dell'art. 210 C.P., in quanto l'intangibilità del giudicato copre soltanto il diritto all'applicazione dell'indulto non anche la misura di esso, né, quindi, gli effetti giuridici che siano legati alla misura del beneficio, quali la inapplicabilità o ineseguibilità della misura di sicurezza ovvero la sostituzione della misura di sicurezza detentiva con la libertà vigilata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 com. 2, Cod. Pen. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)