Sez. 1, Sentenza n. 13035 del 03/12/2014 Cc. (dep. 27/03/2015) Rv. 263414 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Partecipazione del terzo - Art. 23, comma quarto, D.Lgs n. 159 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In materia di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede la necessità di nominare al terzo un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente in relazione all'art. 24 Cost., essendo previsti in tale disposizione strumenti adeguati alla partecipazione ed alla difesa della posizione di tale soggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)