diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 25 del 1972

Decisione
decisa il 1972-02-10, depositata il 1972-02-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5919

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Personale destituito delle ferrovie dello stato
  • Perdita del diritto a pensione
  • R.D. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16, primo comma, lett. b, e art. 2 (nei testi successivamente modificati)
  • Norme analoghe ad altre già dichiarate illegittime e a disposizioni già abrogate per l'avvenire
  • Violazione degli artt. 3 e 36 della costituzione
  • Illegittimità costituzionale. (d.lg.lgt. 8 giugno 1945, n. 915; legge 2 marzo 1954, n. 32). pensione
  • Costituisce parte differita della retribuzione
  • Garanzia dell'art. 36 della costituzione.
Leggi la massima
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, primo comma, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32) che dispongono la perdita, sospensione e riduzione del diritto a conseguire la pensione per il personale delle ferrovie dello Stato; tali norme contrastano con l'art. 36 Cost., che, nel garantire al lavoratore al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa che è appunto la pensione; e con l'art. 3 Cost., dopo la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni analoghe a quelle impugnate. Cfr.: sent. 78/67; 112 e 113/68; 144 e 147/71.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dalla Corte dei conti — sezione III giurisdizionale (pensioni civili) — sul ricorso di Cappai Pietro, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
A seguito della sentenza 27 giugno 1945 della Corte d'assise di Cuneo, che lo aveva condannato alla pena di morte (poi commutata in trenta anni di reclusione, venti dei quali condonati) per i delitti di bande armata, omicidio e collaborazionismo, Cappai Pietro, operaio delle Ferrovie dello Stato, fu destituito dal servizio e privato del diritto a pensione ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b, del t.u. 22 aprile 1909, n. 229, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915. Dopo aver ottenuto la riabilitazione, con sentenza 25 giugno 1960 della Corte d'appello di Torino, il Cappai presentò all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l.l. n. 915 del 1945 modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32, la domanda per ottenere la pensione, ma il Ministro per i trasporti, su parere vincolante negativo della Commissione per i destituiti dell'Amministrazione ferroviaria, respinse tale domanda con decreto 20 dicembre 1960, n. 2469. Avverso tale provvedimento l'interessato propose ricorso alla Corte dei conti chiedendo, tra l'altro, che l'invocato trattamento pensionistico venisse concesso a decorrere dal 17 novembre 1960, data nella quale era stato espresso il parere sulla domanda amministrativa da parte della Commissione per i destituiti. La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, su richiesta del pubblico ministero, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e dopo averne ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32). La causa, in mancanza di costituzione di parti, viene direttamente portata e decisa in camera di consiglio. : Le questioni proposte dalla Corte dei conti circa la legittimità costituzionale delle su citate norme, poi abrogate, che dispongono la perdita del diritto a pensione del personale destituito delle Ferrovie dello Stato, sono fondate. Quelle norme contrastano, infatti, secondo il giudice a quo sostiene, con l'art. 36 della Costituzione che, garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa, che è appunto la pensione; e contrastano anche con l'art. 3 della Costituzione, dopo che la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, per l'avvenire, tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate, che prevedevano perdita o riduzione della pensione dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare. Le questioni proposte sono identiche a quelle decise dalla Corte in numerose sentenze (nn. 78 del 1967, 112 e 113 del 1968, 144 e 147 del 1971) in giudizi nei quali erano state denunciate per incostituzionalità norme analoghe a quelle ora impugnate; sì che ulteriori approfondimenti non appaiono pertanto necessari.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze