Sez. 4, Sentenza n. 8061 del 10/07/1996 Ud. (dep. 20/08/1996) Rv. 205982 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine di inizio del giudizio abbreviato - Individuazione - Richiesta presentata nel corso dell'udienza preliminare - Accoglimento e fissazione di altra udienza per la trattazione - Celebrazione dell'udienza di trattazione da parte di magistrato diverso - Violazione del principio dell'immutabilità del giudice - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio abbreviato può ritenersi iniziato solo dopo che sia stata depositata o pronunciata l'ordinanza di accoglimento della richiesta. Ne deriva che non è violato il principio della immodificabilità del giudice quando, essendo stata presentata la richiesta nel corso dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dell'art. 439 cod. proc. pen. si sia provveduto all'accoglimento della richiesta ed alla fissazione di altra data per la trattazione del giudizio da parte del giudice di udienza mentre altro magistrato in tale data abbia iniziato e concluso il giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 439 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)