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Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Testo in vigore al

Art. 8 Accesso alle qualifiche IV e VI

1. Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14.

Art. 9 Riserva di posti

1. L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

2. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

Art. 10 Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche

1. Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovra' pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonche' su ogni altra questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

2. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 11 Espletamento dei concorsi

1. I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978.

2. I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalita' di cui al precedente comma. L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 12 Ammissione ai concorsi di personale in servizio

1. Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

Art. 13 Titoli di studio

1. Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

  1. 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;

  2. 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;

  3. 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;

  4. 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.

Art. 14 Riserva di posti

1. Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;

2. 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;

3. 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;

4. 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;

5. 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;

6. 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

7. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

8. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

9. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

Art. 15 Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario e' stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

Art. 16 Aspettativa sindacale

1. Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' fissato in 80 unita' complessive.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra' annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio. 28

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4. AGGIORNAMENTO

5. Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.

Art. 17 Abolizione dei rapporti informativi

1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

2. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonche' i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 18 Sanzioni disciplinari e note di demerito

1. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

2. Nel caso in cui l'attivita' prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

3. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

4. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al primo comma.

Art. 19 Ruoli unici nazionali

1. Con una legge-quadro sul pubblico impiego verra' costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

Art. 20 Riserva di posti carriera diplomatica

1. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle gia' delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

2. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Art. 21 Organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sara' ispirata al principio della partecipazione e della responsabilita', valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilita' ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalita', buon andamento e imparzialita'.

2. Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attivita' di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

3. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realta' operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicita', di efficacia e di redditivita' dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettivita' nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

Art. 22 Produttivita' e rendimento

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

2. Tali norme devono essere altresi' finalizzate al recupero della produttivita' e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attivita' individuale e di gruppo.

3. Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttivita' e di altre idonee misure di quantita', qualita' e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttivita' nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.

4. Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.

Art. 23 Conservazione delle attribuzioni

1. Fino a quando non sara' provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla e' innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

Art. 24 Stipendi

1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1 luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

  1. 1) primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000 secondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000 terzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000 quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000 quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.150.000 sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000 settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000 ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25 Attribuzione nuovi stipendi

1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio.

2. Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

3. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio.

4. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

5. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

6. Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

7. Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.

8. Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonche' di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964.

9. La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.

10. Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.

11. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

12. Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

13. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonche' il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

14. Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

15. Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 26 Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali

1. Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto, revocato dal Ministero: dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, puo' chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilita' della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purche' in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

2. Per i rapporti gia' risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento avverra', sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti; in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianita' pregresse.

Art. 27 Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi

1. Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni e' inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

  1. a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

  2. b) V qualifica: ricevitori.

2. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:

  1. a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1 luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente e della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini dell'anzianita' di servizio;

  2. b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre, 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).

3. Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito, una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam, pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire e' attribuito un assegno annuo ad personam di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 e' attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come segue:

4. 0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;

5. 0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.

6. L'assegno ad personam, non pensionabile, sara' riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

7. In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.

8. Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di eta' stabilito per il collocamento a riposo d'autorita', dall'articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, e' ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta' sara' collocato in pensione nell'arco di tre anni.

9. Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sara' provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonche' alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.

10. Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 28 Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto

1. Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni.

2. Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.