Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 maggio 1973, causa 46/72
Epigrafe
Nella causa 46-72,
ROBERT DE GREEF, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Saint-Josse-ten-Noode-Bruxelles, con l'avv. Philippe Nimal, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Mersch, Boulevard Prince Henri 11a,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Louis de la Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Emile Reuter, Boulevard Royal 4,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione che ha sospeso il ricorrente, del parere emesso nei suoi confronti dalla commissione di disciplina e del provvedimento di destituzione adottato a suo carico, come pure il risarcimento dei danni,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore (relatore), presidente di Sezione; M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il sig. Robert De Greff, cittadino belga, il 25 settembre 1959 veniva assunto dalla Commissione CEE in qualità di usciere. Avendo la Corte di giustizia (Seconda Sezione), con sentenza 1o luglio 1964 (causa 80-83, Racc. 1964, pag. 763), annullato la decisione 28 giugno 1963 che aveva posto termine al suo contratto d'impiego, il 13 luglio 1964 egli riprendeva il suo posto di usciere — portiere presso la direzione «stabili e servizio interno» (servizio delle conferenze). Il 21 gennaio 1965 veniva nominato in ruolo al grado D 2, 1o scatto.
paragrafo 2
Il 9 dicembre 1971, un dipendente della divisione «assunzioni» inviava al direttore del personale della Commissione una relazione riguardante il modo in cui era stato assunto un dipendente avventizio. Secondo questa relazione, il De Greef avrebbe assecondato un altro dipendente della Commissione, il sig. Giuseppe Drescig, nell'estorcere a detta persona una somma di denaro per farla assumere dalla Commissione.
paragrafo 3
Il 20 dicembre 1971, un dipendente dell' ufficio sicurezza della Commissione redigeva, per il direttore dello stesso ufficio, una relazione sull'inchiesta da lui effettuata circa il comportamento del De Greef e del Drescig. Il 21 dicembre 1971, il direttore dell'ufficio sicurezza trasmetteva questa relazione al direttore generale del personale e dell'amministrazione. Nella nota d'accompagnamento, egli rilevava che a suo parere il De Greef si era reso complice di una truffa, con l'aggravante di essere un dipendente della Commissione.
paragrafo 4
Il 4 gennaio 1972, il capo della divisione «diritti individuali» della Commissione, per incarico ricevuto il 22 dicembre 1971 dal direttore del personale, procedeva all'audizione del De Greef, a norma dell' art. 87 dello statuto del personale. L'11 gennaio 1972 il direttore del personale, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, sottoponeva il caso del De Greef alla commissione di disciplina, a norma dell'art. 1 dell'allegato IX dello statuto. Con decisione 11 gennaio 1972 del direttore del personale, notificata il giorno stesso, il De Greef veniva sospeso, con trattenuta della metà dello stipendio base, a partire dal 12 gennaio 1972, in conformità all'art. 88 dello statuto.
paragrafo 5
La commissione di disciplina si riuniva il 28 febbraio, il 29 febbraio, il 6 marzo e il 7 marzo 1972. In queste riunioni, essa procedeva fra l'altro all'audizione del De Greef, assistito dal suo avvocato, del Drescig e di diversi testimoni. Nella sua ultima riunione, quella del 7 marzo 1972, la commissione di disciplina emetteva un parere motivato nel quale dichiarava di ritenere appropriata per il De Greef la sanzione della destituzione senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione d'anzianità. Il parere veniva trasmesso al direttore del personale il 16 marzo 1972.
paragrafo 6
Il 5 aprile 1972, il De Greef veniva sentito dal direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, a norma dell'art. 7, 3o comma dell'allegato IX dello statuto.
paragrafo 7
Con decisione 14 aprile 1972, notificata all'interessato il 15 aprile, il direttore generale del personale e dell'amministrazione accertava fra l'altro che il De Greef aveva proposto ad una persona estranea all'istituzione di aiutarla a farsi assumere. Egli si era rivolto al Drescig per farsi aiutare in questa pratica. Dopo essersi accordato all'uopo col Drescig, aveva reso note alla persona interessata le asserite condizioni necessarie per essere assunta dalla Commissione, fissate dal Drescig nel versamento della somma di 12000 FB. A tale scopo egli aveva organizzato un colloquio fra lui stesso, il Drescig e il candidato. Nel corso di questo colloquio, aveva anticipato al Drescig, in presenza dell'interessato, la somma di 12000 FB, in seguito rimborsata fino a concorrenza di 3000 FB. Il De Greef aveva quindi abusato della propria qualità di dipendente facendo credere ad una persona estranea alla Commissione che, mediante pagamento di una somma determinata, essa avrebbe potuto farsi assumere. Egli aveva perciò gravemente leso la reputazione della Commissione. L'argomento secondo cui egli aveva unicamente l'intenzione di aiutare la persona di cui trattasi ad essere assunta dalla Commissione non era atto ad attenuare la gravità dei fatti addebitategli. Questi costituivano gravi violazioni degli obblighi del dipendente contemplati dallo statuto, in particolare dagli artt. 11, 1o comma e 12, 1o comma.
paragrafo 8
Di conseguenza, il direttore generale del personale e dell'amministrazione decideva di destituire il De Greef, senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione d'anzianità, con effetto dal 1o maggio 1972.
SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento
paragrafo 1
L'11 luglio 1972, il De Greef ha promosso la presente azione d'annullamento e di danni. La fase scritta si è svolta ritualmente. Con ordinanza 27 ottobre 1972 la Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso, a norma degli artt. 43 e 95 del regolamento di procedura di riunire, ai fini della discussione orale, la presente causa e quella promossa, col n. 49-72, dal Drescig.
paragrafo 2
La Corte (Seconda Sezione), sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 22 marzo 1973.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 aprile 1973.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione 11 gennaio 1972 del direttore del personale, il parere della commissione di disciplina in data 7 marzo 1972 come pure il provvedimento di destituzione in data 14 aprile 1972;
condannare la Commissione a versargli la somma di 30000 FB come danni;
porre le spese a carico della Commissione.
paragrafo 3
La Commissione. conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione, in via generale, non eccepisce l'irricevibilità del ricorso, benché questo non sia stato preceduto da un reclamo, come prescritto dall'art. 91, n. 2, del nuovo statuto del personale, entrato in vigore il 1o luglio 1972. Il regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473, che ha modificato lo stato, è infatti stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale solo il 16 luglio 1972, cioè dopo che il ricorso era stato proposto.
paragrafo 2
Va tuttavia rilevato che il ricorso non è diretto solo contro il parere della commissione di disciplina e contro il provvedimento di destituzione, ma anche contro la decisione di sospensione in data 11 gennaio 1972. Ora, questo provvedimento non è un semplice atto preparatorio, ma un atto autonomo, che può recare pregiudizio. Esso avrebbe quindi dovuto essere impugnato mediante ricorso gerarchico o giurisdizionale entro il 12 aprile 1972. Dato che ciò non è avvenuto, il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro il provvedimento di sospensione del ricorrente.
paragrafo 3
L'irricevibilità è d'ordine pubblico e la mancanza d'interesse di una delle parti ad eccepirla non dispensa la Corte dall' obbligo di accertarla. Nella fattispecie, inoltre, l'annullamento del provvedimento di destituzione e la reintegrazione del ricorrente non implicherebbero il rimborso delle trattenute effettuate in seguito all'atto di sospensione. Questo, non potendo più essere annullato dalla Corte, resterebbe comunque in vigore. Non siamo qui nel caso contemplato dall'art. 88 dello statuto: si è provveduto entro il termine di. quattro mesi e l'annullamento del provvedimento di destituzione farebbe decorrere un nuovo termine.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte che, in caso d'annullamento del provvedimento di destituzione, la Commissione dovrebbe reintegrarlo con tutte le conseguenze di legge. L'annullamento avrebbe come conseguenza che nessuna decisione sulla sua situazione sarebbe stata adottata entro il termine di quattro mesi a partire dal giorno in cui il provvedimento di sospensione ha avuto effetto e che, a norma dell'art. 88, 4o comma, dello statuto, egli non solo dovrebbe ricevere di nuovo la sua intera retribuzione, ma anche avrebbe diritto al rimborso delle trattenute effettuate su questa. Stando così le cose, l'eccezione sollevata dalla Commissione non può influire in alcun modo sull'esito della causa.
paragrafo 5
La Corte di giustizia ha del resto affermato (causa 16-67, Labeyrie/Commissione, sentenza 11 luglio 1968, Racc. 1968, pag. 388) che, contro provvedimenti provvisori o conservativi, il dipendente può ricorrere sia immediatamente, sia solo alla fine del procedimento.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Violazione dell'art. 5 della decisione della Commissione 26 febbraio 1971 e dell'art. 87, 2o comma, dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente deduce che, a norma dell' art. 87, 2o comma, dello statuto, il procedimento disciplinare viene iniziato dall'autorità che ha il potere di nomina, «dopo che l'interessato è stato sentito». La decisione della Commissione in data 26 febbraio 1971, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina, dispone all'art. 5 che, per quanto riguarda i dipendenti delle categorie C e D, i poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina dall'art. 87, 2o comma, 2o inciso (audizione previa e inizio dei procedimento disciplinare) sono esercitati dal direttore del personale. Ora, nella fattispecie, il direttore del personale ha incaricato un altro dipendente di procedere all'audizione previa del ricorrente. Una siffatta delega è illegittima in quanto manifestamente in contrasto col preciso disposto della decisione della Commissione stessa, alla quale questa deve attenersi. La decisione 26 febbraio 1971 attribuisce a un dipendente di alto livello la competenza a procedere all'audizione che precede l'inizio del procedimento disciplinare, onde evitare che un atto tanto importante venga compiuto da dipendenti subalterni e che una confessione, vera o assertiva, venga ottenuta con mezzi discutibili. Nella fattispecie, la violazione della decisione non costituisce un semplice vizio di forma, bensì un vizio in procedendo; in campo disciplinare, si tratta di un vizio essenziale, che rende illegittimo l'intero procedimento.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che, dal tenore stesso dell'art. 87, 2o comma, dello statuto, come pure dal raffronto di questo con l'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX, risulta che l'audizione previa all'inizio del procedimento disciplinare non dev'essere obbligatoriamente effettuata dalla stessa autorirà che ha il potere di nomina. La Corte ha affermato questo principio nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 35-67, Van Eick/Commissione, Racc. 1968, pag. 436); il ricorrente stesso lo ammette.
paragrafo 3
Quanto alla decisione della Commissione in data 26 febbraio 1971, questa precisa, all'art. 1, che oggetto degli articoli seguenti è il determinare le modalità d'esercizio dei poteri attribuiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina. Taluni atti sono riservati a detta autorità, mentre altri possono essere adottati dall'amministrazione. L'audizione previa contemplata dall'art. 87, 2o comma, non è riservata all'autorità che ha il potere di nomina; l'art. 5 della decisione 26 febbraio 1971 non ha altro scopo che quello di attribuire al direttore del personale la competenza a decidere se si debba o meno procedere all'audizione previa, ma non l'obbliga affatto a procedervi egli stesso.
paragrafo 4
Questa interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte nelle cause riunite 27 e 30-64 (Fonzi/Commissione, sentenza 8 luglio 1965, Racc. 1965, pag. 554).
paragrafo 5
Affidando l'audizione previa del ricorrente a un capo divisione, persona esperta che dirige da numerosi anni la divisione diritti individuali e designata, in considerazione della sua anzianità, a sostituirlo in caso d'impedimento, il direttore del personale non ha contravvenuto né alla lettera né allo spirito delle disposizioni che si pretendono violate.
paragrafo 6
Comunque, la violazione dell'art. 87, 2o comma, non sarebbe affatto un vizio sostanziale, tale da rendere illegittimo sia il parere della commissione di disciplina, sia il provvedimento di destituzione.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Violazione del principio del contraddittorio
paragrafo 1
Il ricorrente rileva che la persona competente per promuovere il procedimento disciplinare, cioè il direttore del personale, poteva basarsi unicamente sui dati emersi dalla previa audizione da effettuarsi da lui stesso. Ora, dato che non aveva sentito personalmente il ricorrente e che questi non aveva potuto esporre il proprio punto di vista dinanzi all'autorità competente, il direttore del personale si è basato su audizioni effettuate da persone non qualificate. Lo statuto non attribuisce all'ufficio sicurezza alcun potere per quanto riguarda il ricevere delle deposizioni nell'ambito di un procedimento disciplinare e le dichiarazioni rese dinanzi ad esso non possono essere prese in considerazione. Quanto alla persona incaricata dal direttore del personale di procedere alla previa audizione del ricorrente, egli si è limitato a ripetere le affermazioni e le relazioni sulle audizioni stese dallo stesso ufficio sicurezza.
paragrafo 2
Detta persona ha inoltre fatto propria la valutazione penale dei fatti addebitati al ricorrente contenuta in dette relazioni. Egli ha quindi ecceduto dalle sue attribuzioni ed ha usurpato un potere spettante unicamente al giudice penale. Questa valutazione è stata riprodotta nella relazione inviata alla commissione di disciplina del direttore del personale; a forza di essere ripetuta, essa ha finito per influenzare in modo decisivo l'opinione sia della commissione di disciplina, sia della persona che ha adottato il provvedimento di destituzione.
paragrafo 3
Di conseguenza, la mancata audizione previa del ricorrente da parte della persona competente e la sua audizione da parte di persone non qualificate hanno influito negativamente sull'intero procedimento disciplinare.
paragrafo 4
Questo è radicalmente viziato. Vanno quindi annullati tanto il parere della Commissione di disciplina in data 7 marzo 1972, quanto il provvedimento di destituzione in data 14 aprile 1972; il provvedimento di sospensione in data 11 gennaio 1972 va annullato per gli stessi motivi.
paragrafo 5
La Commissione ribatte che la relazione dell'ufficio sicurezza è il risultato di un' inchiesta amministrativa che precede qualsiasi procedimento disciplinare, inchiesta effettuata a domanda della direzione del personale. Detta relazione è stata allegata dal direttore del personale alla propria rèlazione. Queste due relazioni facevano parte del fascicolo trasmesso alla commissione di disciplina e all'autorità che ha il potere di nomina; esse sono state inviate al ricorrente il quale, durante l'intero procedimento, ha avuto ampia opportunità di far conoscere il proprio punto di vista.
paragrafo 6
Quanto alla valutazione, è in primo luogo manifesto che il ricorrente, se avesse dovuto esprimersi sui fatti addebitatigli dinanzi al direttore del personale, non avrebbe potuto dire nulla di diverso. Il direttore del personale non poteva quindi far altro che deferirlo alla commissione di disciplina.
paragrafo 7
Durante il procedimento disciplinare, il ricorrente ha inoltre avuto ampie possibilità di discolparsi.
paragrafo 8
Infine, la valutazione dei fatti è giuridicamente inestistente e i termini criticati non figurano nel parere della commissione di disciplina né nel provvedimento di destituzione. In entrambi questi atti sono stati presi in considerazione unicamente i fatti, onde stabilire se costituissero un indebito professionale punibile.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. Violazione degli artt. 8 e 9 dell'allegato IX dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente ricorda che, a norma dell' art. 4 dell'allegato II dello statuto, la commissione di disciplina è composta di un presidente e di quattro membri; ai sensi dell'art. 8 dell'allegato IX, il presidente non partecipa alle decisioni della commissione, salvo quando si tratta di questioni procedurali o in caso di parità di voto; infine, l'art. 9 dello stesso allegato stabilisce che il parere motivato, espresso a maggioranza dalla commissione di disciplina circa la sanzione appropriata, è firmato da tutti i membri della commissione.
paragrafo 2
Dal complesso di queste disposizioni emerge che lo statuto fa una distinzione tra il presidente e i membri della commissione di disciplina, nel senso che, fra l'altro, il presidente non è membro della commissione e non deve di conseguenza firmare il parere motivato. Il fatto che il presidente non partecipi alle deliberazioni della commissione è logico, dato che questa è composta, su base paritetica, da due dipendenti presentati all'autorità che ha il potere di nomina e da due dipendenti presentati dal comitato del personale.
paragrafo 3
Ora, nella fattispecie, non solo il parere motivato della commissione di disciplina è firmato dal presidente, ma anche risulta dai verbali delle deliberazioni della commissione in data 6 e 7 marzo 1972 che il presidente ha preso attivamente parte alle deliberazioni, benché non ricorresse una delle ipotesi nelle quali lo statuto, in via eccezionale, ammette tale partecipazione.
paragrafo 4
Di conseguenza, sono stati violati tanto il carattere paritetico delle deliberazioni della commissione, quanto una precisa disposizione dello statuto.
paragrafo 5
La Commissione ribatte che, apponendo la propria firma, il presidente della commissione di disciplina non ha fatto che autenticare il parere da questa espresso. La firma non può manifestamente costituire la prova della sua partecipazione all'elaborazione del parere stesso.
paragrafo 6
Gli artt. 8 e 9 dell'allegato IX dello statuto non ostano affatto a che il presidente della commissione di disciplina assista alle deliberazioni di questa, giacché gli spetta dirigere i lavori. Gli è unicamente vietato di partecipare alla deliberazione, votando pro o contro una proposta relativa al merito della questione, a meno che non vi sia parità di suffragi. Nella fattispecie, posto che i membri della commissione di disciplina sono stati unanimi tanto per quanto riguarda la sanzione proposta quanto sul parere motivato, il presidente non aveva motivo di votare e non ha votato.
paragrafo 7
I verbali delle deliberazioni della commissione di disciplina dimostrano che il presidente non ha in alcun modo ecceduto dai suoi poteri. Il mezzo relativo all' asserita violazione dell'art. 8 dell'allegato IX dello statuto è completamente infondato.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 4. Travisamento dei fatti
paragrafo 1
Il ricorrente si duole che il parere della commissione di disciplina e il provvedimento di destituzione abbiano considerato il suo comportamento come atto delittuoso. Ora, dalle deposizioni rese dinanzi alla commissione di disciplina risulta ch'egli ha avuto unicamente l'intenzione di rendersi utile ad una persona che desiderava essere assunta dalla Commissione e ciò senza alcun proposito di lucro. Il parere della commissione di disciplina e il provvedimento di revocazione .hanno quindi travisato i fatti, in quanto dichiarano che il ricorrente ha presentato il versamento di una somma determinata come condizione necessaria per essere assunti dalla Commissione.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che né il parere della commissione di disciplina né il provvedimento di destituzione usano il termine «atto delittuoso» Essi tuttavia considerano i fatti addebitati al ricorrente come un illecito disciplinare grave.
paragrafo 3
Risulta dalla sue stesse dichiarazioni, confermate da quelle dell'interessata e del Drescig, che il ricorrente ha effettivamente fatto credere alla candidata che, per essere assunti dalla Commissione, era necessario pagare la somma di 12000 FB. È del pari assodato che tale somma è stata versata dal ricorrente, per conto dell'interessata, al Drescig. Dal fascicolo si desume che, del pari con ragione, si è ritenuto che la somma di 3000 FB costituiva, da parte del ricorrente, un anticipo che gli è stato in seguito restituito.
paragrafo 4
A ragione quindi tanto il parere della commissione di disciplina quanto il provvedimento di destituzione hanno ritenuto che i fatti accertati a carico del ricorrente costituivano un illecito disciplinare grave.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 5. Gravità della sanzione
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la sanzione inflittagli è sproporzionata alla gravità dei fatti addebitatigli, soprattutto se si ha riguardo a quelli addebitati al Drescig.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che il mezzo è inammissibile. Per quanto riguarda la gravità della sanzione, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità che ha il potere di nomina. La Corte deve limitarsi a controllare se i fatti addotti sussistano e se costituiscano giuridicamente un illecito disciplinare. La manifesta sproporzione fra illecito e sanzione potrebbe senza dubbio costituire uno sviamento di potere. Lo sviamento di potere non è stato tuttavia dedotto.
paragrafo 3
In realtà, l'autorità che ha il potere di nomina ha giustamente ritenuto che i fatti addebitati al ricorrente sono talmente gravi da giustificare la sanzione della destituzione senza soppressione del diritto alla pensione.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 6. Danni
paragrafo 1
Il ricorrente pretende dalla Commissione, come risarcimento dei danni, la somma di 30000 FB che corrisponde agli onorari da lui dovuti all'avvocato che l'ha assistito durante il procedimento disciplinare.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che, a norma dell'art. 10 dell'allegato IX dello statuto, le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo in occasione del procedimento disciplinare, in particolare gli onorari dovuti al difensore che non appartenga alle Comunità, restano a suo carico qualora il procedimento stesso si concluda con un provvedimento di destituzione.
paragrafo 3
Solo in caso di annullamento tanto del parere della commissione di disciplina quanto del provvedimento di destituzione, la Corte dovrebbe stabilire l'entità dei danni.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/3 Il ricorso è diretto all'annullamento del provvedimento di destituzione adottato il 14 aprile 1972 dal direttore generale del personale della Commissione, ivi compresi gli atti che l'hanno preceduto, atti relativi ad un procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente a causa della sua partecipazione al comportamento riprovevole di un altro dipendente, Giuseppe Drescig (sentenza odierna nella causa 49-72), implicante l'abuso di funzioni pubbliche e l'esigere una somma di danaro da una persona desiderosa di essere assunta dalla Commissione. Senza contestare i fatti che hanno dato origine alla sanzione, il ricorrente contesta la validità del provvedimento, deducendo l'irritualità del procedimento disciplinare, il travisamento dei fatti e la sproporzione della sanzione inflittagli. Egli chiede inoltre la condanna della Commissione a pagargli la somma di 30000 FB come risarcimento dei danni.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità della domanda d'annullamento del provvedimento di sospensione
paragrafo 1
4/6 Il ricorso è diretto all'annullamento non solo del provvedimento di destituzione in data 14 aprile 1972, ma anche del complesso degli atti che l'hanno preceduto, ivi compreso il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del ricorrente l'11 gennaio 1972. La Commissione eccepisce l'irricevibilità, per decorso del termine, della domanda diretta contro quest'ultimo provvedimento. Secondo la Commissione, infatti, la sospensione non era un semplice atto preparatorio, bensì un provvedimento autonomo che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, mediante ricorso gerarchico o giurisdizionale.
paragrafo 2
7/8 Il motivo in esame può avere rilievo solo in caso d'annullamento del provvedimento di destituzione. È quindi opportuno esaminare in primo luogo i motivi diretti contro detto provvedimento.
SENTENZA › In diritto › Sul motivo di violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, di violazione dell'art. 87 dello statuto e della decisione della Commissione 26 febbraio 1971
paragrafo 1
9/10 Il ricorrente deduce che, a norma dell'art. 87 dello statuto del personale, il procedimento disciplinare viene iniziato dall'autorità che ha il potere di nomina, dopo che l'interessato è stato sentito. A norma della decisione della Commissione in data 26 febbraio 1971, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina, tale audizione sarebbe riservata, per quanto riguarda i dipendenti della sua categoria, al direttore del personale.
paragrafo 2
11/13 In contrasto con detta decisione, il ricorrente non sarebbe stato mai sentito da tale persona. Il direttore del personale avrebbe infatti incaricato il capo della divisione diritti individuali il quale, a sua volta, si sarebbe basato sull'inchiesta condotta dall'ufficio sicurezza della Commissione, il quale è del tutto ignoto allo statuto. La mancata audizione regolare del ricorrente avrebbe influito negativamente nei suoi confronti durante l'intero procedimento.
paragrafo 3
14/16 Non può essere posta in dubbio la legittimità dell'intervento, nel corso dell'inchiesta preliminare, dell'ufficio sicurezza, regolarmente istituito e incaricato in forza della potestà organizzativa attribuita alla Commissione dall'art. 16 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare vero e proprio questo, ai sensi dell'art. 87, 2o comma, secondo inciso, dello statuto, viene promosso ad iniziativa dell'autorità che ha il potere di nomina, «dopo che l'interessato è stato sentito». Lo statuto non precisa ulteriormente le modalità e le forme secondo cui detta audizione deve aver luogo.
paragrafo 4
17/19 La decisione della Commissione in data 26 febbraio 1971 — adottata in forza dell'art. 2 dello statuto, ai sensi del quale ciascuna istituzione determina le autorità che esercitano nel suo seno i poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina — stabilisce all'art. 5 che il direttore del personale esercita, nei confronti dei dipendenti delle categorie C e D, i poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda l'audizione previa contemplata dall'art. 87, 2o comma, 2o inciso, dello statuto. La ratio generale di questa decisione, la quale contiene un'enumerazione particolareggiata di funzioni d'importanza molto diseguale, rende manifesto che si tratta della ripartizione del lavoro tra i vari uffici della Commissione, anziché di una rigida attribuzione di poteri la cui inosservanza possa dar luogo alla nullità degli atti compiuti. Questa natura della decisione 26 febbraio 1971 trova conferma nella circostanza che la Commissione l'ha pubblicata non già nella Gazzetta ufficiale, bensì nel bollettino d'informazioni destinato al personale.
paragrafo 5
20/21 Stando così le cose, non si può ritenere che questo atto escluda a priori qualsiasi possibilità di subdelegazione, da parte della persona designata, o di deroga, in casi particolari, ai criteri di ripartizione stabiliti dalla Commissione. La subdelegazione, o la deroga, potrebbe rendere nullo l'atto compiuto dall'amministrazione solo se menomasse una delle garanzie offerte ai dipendenti dallo statuto o violasse le norme di una sana amministrazione del personale.
paragrafo 6
22/25 Non è questo il caso nostro, dato che il direttore generale del personale ha affidato l'audizione del ricorrente a una persona particolarmente qualificata all'uopo, cioè al capo della divisione diritti individuali dipendente dalla direzione generale del personale. Dalla relazione stesa da questo incaricato emerge che il caso del ricorrente è stato esaminato in modo approfondito e imparziale, e che il principio del contraddittorio è stato scrupolosamente osservato. Ciò premesso, l'audizione non può essere considerata irrituale. La persona incaricata dell'audizione ha ricapitolato particolareggiatamente col ricorrente i fatti accertati dall'inchiesta preliminare e il ricorrente li ha ammessi senza riserve. Stando così le cose, non possono essere messi in dubbio né la ritualità dell'audizione, né la regolarità dell'inchiesta che l'ha preceduta.
punto 26
Il mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sul mezzo di errata valutazione dei fatti
paragrafo 1
27/29 Il ricorrente deduce ancora che, durante l'intera fase preliminare, le persone incaricate dell'istruttoria hanno applicato ai fatti addebitatigli dei termini propri del diritto penale, cioè quelli di «estorsione» e «truffa». Questi termini non avrebbero dovuto essere usati in un procedimento disciplinare. Nel far ciò, le persone di cui trattasi avrebbero usurpato i poteri spettanti unicamente al giudice penale. Se ciò non bastasse, i rapporti del ricorrente con la persona ch'egli aveva presentato al Drescig onde farla assumere, mediante pagamento di una somma determinata, dalla Commissione sarebbero stati interpretati in modo inesatto, o malevolo, dalla persona incaricata dell'inchiesta preliminare, mentre la sua intenzione sarebbe stata unicamente quella di rendersi utile alla persona di cui trattasi.
paragrafo 2
30/31 Nulla vieta alle autorità disciplinari di servirsi di accostamenti alle nozioni proprie del diritto penale onde definire, ed eventualmente valutare, i fatti sottoposti al loro esame. Data la netta separazione tra il regime disciplinare e l'azione penale, ciò non implica alcun rischio di confusione lesiva per il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
paragrafo 3
32/33 Oltracciò, non si può far carico alle persone incaricate dell'inchiesta disciplinare di aver fatto delle congetture sui moventi del ricorrente, posto che ipotesi del genere fanno parte integrante di qualsiasi metodo d'investigazione. Il ricorrente non può nemmeno dolersi di valutazioni, anche poco lusinghiere, obiettivamente giustificate dai fatti.
punto 34
Il mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo alla violazione degli artt. 8 e 9 dell'allegato IX dello statuto
paragrafo 2
36/38 L'art. 8 dell'allegato IX ha lo scopo di consentire il funzionamento della commissione di disciplina, costituita su base paritetica, in tutti i casi in cui in seno alla commissione stessa può costituirsi una maggioranza. Il presidente deve quindi intervenire solo in caso di parità di suffragi e, inoltre, quando si tratti di questioni di procedura. D'altro canto, il presidente dispone ovviamente di tutti i poteri necessari a garantire il normale funzionamento della commissione di disciplina.
paragrafo 3
39/41 Dai verbali prodotti in causa risulta che il presidente non ha avuto occasione di intervenire nelle deliberazioni sul parere motivato, dato che i membri della commissione erano unanimi. Il fatto che il presidente abbia firmato i vari atti relativi al procedimento disciplinare va considerato come il normale esercizio delle sue funzioni, le quali comprendono il potere di certificare la regolarità del procedimento e di autenticare gli atti della commissione. La validità di questi atti non può quindi essere inficiata dal fatto di recare la firma del presidente.
punto 35
Il ricorrente deduce ancora, contro la validità del parere della commissione di disciplina, che non solo il parere stesso è firmato dal presidente della commissione, ma anche risulterebbe dai verbali che il presidente ha preso parte attiva alle deliberazioni, mentre a norma dell'art. 8 dell'allegato IX dello statuto, il presidente della commissione di disciplina non partecipa alle deliberazioni, a meno che non si tratti di questioni di procedura ovvero in caso di parità di suffragi. L'art. 9 esigerebbe inoltre che il parere motivato sia firmato dai soli membri della commissione.
punto 42
Il mezzo va perciò disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sulla gravità della sanzione
paragrafo 1
43/44 Il ricorrente sostiene che la sanzione inflittagli — destituzione con conservazione del diritto alla pensione — è sproporzionata alla gravità dei fatti addebitatigli, soprattutto se si ha riguardo agli illeciti accertati a carico del suo complice Giuseppe Drescig. La Commissione eccepisce l'inammissibilità del mezzo, sostenendo che non spetta alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità disciplinare.
paragrafo 2
45/47 Essendo provati i fatti addebitati al ricorrente, la scelta della sanzione spetta all'autorità disciplinare. Dato che la controversia non è di natura pecuniaria, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo il caso di palese eccesso o sviamento di potere. Non è questo il caso nostro.
punto 48
Il mezzo relativo alla gravità della sanzione inflitta va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di danni
punto 49
Essendo stati disattesi tutti i motivi dedotti dal ricorrente, la domanda di risarcimento è priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
50/52 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'art. 87 e gli artt. 7, 8 e 9 dell'allegato IX,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69 e 70,
LA CORTE (Seconda Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Pescatore
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 maggio 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore