Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025, causa C-798/23
Epigrafe
Sentenza della Corte (Prima Sezione)
9 ottobre 2025
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Esecuzione obbligatoria – Eccezioni – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia – Inosservanza delle condizioni imposte in relazione a tale sorveglianza – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà – Pena pronunciata in contumacia
Nella causa C-798/23 [Abbottly],
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 21 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2023, nel procedimento riguardante l’esecuzione del mandato d’arresto europeo nei confronti di
SH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
per il Minister for Justice, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Burke, A. Joyce, e C. McMahon, in qualità di agenti, assistiti da G. Gibbons, SC, e D. Perry, BL;
per SH, da R. Barron, SC, S. O’Mahony, solicitor, e B. Storan, BL;
per il governo rumeno, da M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti;
per la Commissione europea, da H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1 e rettifica in GU 2003, L 43, pag. 47), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione, in Lettonia, di una pena privativa della libertà.
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Decisione quadro 2002/584
punto 3
L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del [TUE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».
punto 4
L’articolo 4 bis, di tale decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», è così formulato:
«1.
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a) a tempo debito:
i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
2. Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.
3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna».
punto 5
L’articolo 27 di detta decisione quadro, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», prevede quanto segue:
«1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3.
Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
c) il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;
e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;
f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
g) qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
4. La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste».
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Decisione quadro 2009/299
punto 6
La decisione quadro 2009/299 ha modificato la decisione quadro 2002/584 per quanto riguarda specificamente le persone di cui è stata chiesta la consegna a seguito di una condanna pronunciata al termine di un processo in contumacia.
punto 7
L’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», è così formulato:
«1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.
2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
3. La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente a norma dell’articolo 5, punto 1, della [decisione quadro 2002/584] (...)».
Contesto normativo › Diritto irlandese
punto 8
L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 è stato recepito nel diritto irlandese dall’articolo 45 dello European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo). Nella versione della legge in parola applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul MAE»), detto articolo 45 prevede quanto segue:
«Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge ove non sia comparso personalmente al procedimento terminato con la condanna ad una pena o misura di sicurezza privative della libertà, in relazione alla quale il mandato d’arresto europeo (...) è stato emesso, a meno che (...) il mandato non indichi gli elementi richiesti alla lettera d), punti 2, 3 e 4, del modello del mandato di cui all’allegato della [decisione quadro 2002/584], (...) menzionati nella tabella riportata nel presente articolo».
punto 9
La tabella di cui all’articolo 45 della legge sul MAE indica, in quattro punti numerati, le condizioni di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 alle quali una persona giudicata in contumacia può essere consegnata. I giudici irlandesi hanno precisato che l’articolo 45 della legge sul MAE è una misura di esecuzione del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo conforme a detta decisione quadro. Per tale ragione, sebbene l’articolo 45 della legge sul MAE faccia riferimento al «procedimento terminatosi con la condanna o la misura privativa della libertà», l’espressione di cui si tratta è assimilata, nel diritto irlandese, all’espressione «il processo terminato con la decisione», quale utilizzata nella decisione quadro.
Contesto normativo › Diritto lettone
punto 10
L’articolo 45 del Krimināllikums (codice penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice penale lettone»), intitolato «Sottoposizione a sorveglianza di polizia», prevedeva quanto segue:
«1) La sorveglianza di polizia è una pena accessoria che un giudice può irrogare, come misura coercitiva, al fine di vigilare sul comportamento della persona rilasciata da un luogo di privazione della libertà e di sottoporla alle limitazioni prescritte dall’autorità di polizia. Nei casi in cui una persona beneficia di una liberazione condizionale anticipata, l’esecuzione della pena accessoria – la sottoposizione a sorveglianza della polizia – inizia a decorrere dal momento in cui la sorveglianza di una persona dopo la liberazione condizionale anticipata è cessata.
2) La pena della sorveglianza di polizia è inflitta soltanto quando viene pronunciata una pena detentiva, nei casi previsti dalla parte speciale della presente legge, per un periodo minimo di un anno e non superiore a tre anni.
3) Su richiesta della commissione amministrativa dell’istituto penitenziario o dell’istituzione di polizia, un tribunale può ridurre il periodo di sottoposizione a sorveglianza di polizia o revocarlo.
4) Se una persona condannata commette un nuovo reato mentre sconta una pena accessoria, il tribunale sostituisce il periodo non scontato della pena accessoria con la privazione della libertà e determina la pena definitiva conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del presente codice.
5) Se una persona, sottoposta a sorveglianza di polizia in forza di una sentenza del tribunale, viola in malafede le disposizioni di tale misura, un tribunale può, su richiesta dell’autorità di polizia, sostituire il periodo non scontato di una pena accessoria con la privazione della libertà, convertendo due giorni di sorveglianza di polizia in un giorno di privazione della libertà.
6) Una violazione delle disposizioni della sorveglianza di polizia è commessa in malafede se, nell’arco di un anno, la persona è stata oggetto di due sanzioni amministrative per tale violazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
punto 11
Nel 2014 nei confronti di SH sono state pronunciate due condanne per due reati, una dalla Valmieras rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Valmiera, Lettonia) e l’altra dalla Jēkabpils rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Jēkabpils, Lettonia). Il 27 ottobre 2015 tali condanne sono state raggruppate in una pena privativa della libertà della durata complessiva di quattro anni e nove mesi, accompagnata da una pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia della durata di tre anni, a decorrere, conformemente al diritto penale lettone, dal momento in cui la pena privativa della libertà fosse stata scontata da SH.
punto 12
SH non ha rispettato l’obbligo, imposto nell’ambito della sorveglianza di polizia, di presentarsi al commissariato di polizia entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua liberazione, pur essendo stato previamente informato del fatto che, in caso di inottemperanza, avrebbe rischiato di essere condannato a una sanzione amministrativa. Pertanto, l’11 e il 27 maggio 2020, egli è stato dichiarato dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale, Lettonia) colpevole di aver commesso un illecito amministrativo e condannato, a tale titolo, al pagamento di due ammende.
punto 13
Qualora due condanne siano pronunciate, nell’arco di un anno, per l’inosservanza delle condizioni che disciplinavano la sorveglianza di polizia, il diritto penale lettone prevede la possibilità, per il tribunale nazionale competente, di convertire la pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà di una durata determinata sulla base di una proporzione fissa, vale a dire un giorno di detenzione per due giorni di sorveglianza di polizia ancora da scontare.
punto 14
Nel giugno 2020, l’ufficio del commissariato di polizia lettone competente ha presentato alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) una domanda volta a convertire il restante periodo della pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia di SH in una pena privativa della libertà.
punto 15
Il 25 giugno 2020, a SH è stato inviato per posta raccomandata, presso il suo luogo di residenza ufficiale in Lettonia, un atto di citazione a comparire, rimasto senza esito. Tale atto è stato rispedito al mittente il 31 luglio 2020.
punto 16
Il 19 agosto 2020, si è tenuta un’udienza dinanzi alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale), in assenza di SH. Lo stesso giorno, detto organo giurisdizionale ha emesso una decisione (in prosieguo: la «decisione in discussione») con la quale ha disposto che il periodo non ancora scontato della pena della sorveglianza di polizia di SH, vale a dire due anni e due giorni, fosse convertito in una pena privativa della libertà di un anno e un giorno. Tale decisione, che è stata inviata a SH, ma è stata rispedita al mittente, non essendo stata ritirata, non è stata contestata in appello da SH.
punto 17
Il 26 febbraio 2021, è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà pronunciata a suo carico il 19 agosto 2020 dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale).
punto 18
Con sentenza del 27 luglio 2022, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha respinto la domanda presentata dal Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) diretta alla consegna di SH alla Repubblica di Lettonia a titolo del mandato d’arresto europeo in discussione, sulla base della disposizione che recepisce nel diritto irlandese l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
punto 19
Poiché la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha respinto l’appello proposto avverso tale sentenza dal Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, quest’ultimo ha interposto appello straordinario dinanzi al giudice del rinvio, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda).
punto 20
Il giudice del rinvio ricorda che dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 discende che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.
punto 21
Tale giudice ritiene che la decisione in discussione sia assimilabile alla revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. La Corte ha infatti giudicato, al punto 77 della sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, (C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026), che la nozione di «decisione», ai sensi di detta disposizione, non comprende una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, quale la revoca di una sospensione dell’esecuzione, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il quantum di detta pena e l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità.
punto 22
Orbene, detto giudice constata che, nel caso di specie, il periodo di sorveglianza di polizia è iniziato a partire dal momento in cui la pena privativa della libertà è stata scontata da SH. Non sarebbe stata adottata alcuna nuova decisione giudiziaria di modifica della natura e del quantum della pena privativa della libertà inflitta in precedenza, dato che, in caso di violazione delle condizioni della sorveglianza di polizia, la durata della privazione della libertà che può essere irrogata è determinata da un calcolo aritmetico previsto dal diritto lettone. Pertanto, alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) spettava soltanto decidere se imporre o meno una pena privativa della libertà supplementare, poiché la durata di quest’ultima era determinata ex lege. È per tale ragione che il giudice del rinvio ha dichiarato, in via provvisoria, che non si doveva rifiutare la consegna di SH, dato che la pena pronunciata nei suoi confronti il 19 agosto 2020 non costituiva, a suo avviso, una nuova pena e non aveva modificato né la natura né il quantum della pena privativa della libertà inflitta in precedenza.
punto 23
Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi in quanto, sebbene la prospettiva di una nuova pena detentiva sarebbe stata inerente alle pene inflitte in precedenza nei confronti di SH e riunite il 27 ottobre 2015, la pena irrogata il 19 agosto 2020 non avrebbe semplicemente imposto a SH di scontare, in parte o addirittura totalmente, le pene privative della libertà che erano state fissate inizialmente.
punto 24
In tale contesto, la Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, allorché la consegna della persona ricercata sia chiesta al fine di eseguire una pena privativa della libertà inflitta a tale persona in seguito alla violazione delle condizioni di una pena [accessoria] della sorveglianza di polizia precedentemente inflitta a tale persona, in circostanze in cui l’autorità giurisdizionale che ha imposto detta pena privativa della libertà poteva decidere a sua discrezione se imporre o meno una pena privativa della libertà (ma non aveva potere discrezionale circa la durata della pena, se inflitta), il procedimento che ha portato all’applicazione di tale pena privativa della libertà faccia parte del “processo terminato con la decisione” ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo l, della decisione quadro [2002/584].
2) Se la decisione di convertire la pena [accessoria] della sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, nelle circostanze di cui alla [prima questione], sia una decisione che abbia avuto per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il quantum della pena inflitta in precedenza alla persona ricercata e, in particolare, la pena [accessoria] della sorveglianza di polizia che faceva parte della precedente pena inflitta a detta persona, cosicché detta decisione rientra nell’eccezione di cui al punto 77 della sentenza [del 22 settembre 2017, Ardic (C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026)]».
Procedimento dinanzi alla Corte
punto 25
Poiché l’avvocato di SH aveva informato la cancelleria della Corte che quest’ultimo era attualmente detenuto in Lettonia, la Corte, con decisione del presidente della Corte del 26 aprile 2024, ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, volta a stabilire se una risposta alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale conservasse un’utilità ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale.
punto 26
Con risposta del 10 maggio 2024, il giudice del rinvio ha confermato che SH era, all’epoca, detenuto in Lettonia e che lo stesso è stato consegnato alle autorità lettoni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo datato 17 febbraio 2021, ma ha dichiarato che, poiché SH non era stato consegnato in esecuzione del mandato d’arresto europeo in discussione e, pertanto, non era escluso che le autorità lettoni applicassero il meccanismo di assenso previsto all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 al fine di ottenere l’esecuzione della pena detentiva irrogata nei confronti di SH dalla decisione in discussione, una risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rimaneva utile ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale.
Sulle questioni pregiudiziali
punto 27
Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.
punto 28
In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 ha lo scopo, mediante l’introduzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, di facilitare e di accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri, conformemente al principio di riconoscimento reciproco [sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, punto 36 e giurisprudenza citata).
punto 29
In tale prospettiva, la decisione quadro di cui si tratta stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo nei casi, tassativamente elencati, previsti dalla medesima decisione quadro, e il rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo può avvenire solo in caso di inosservanza di una delle condizioni ivi tassativamente elencate. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C-396/22, EU:C:2023:1029, punto 36 e giurisprudenza citata].
punto 30
In particolare, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce un’eccezione alla regola che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente e deve, pertanto, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 55].
punto 31
Risulta dalla stessa formulazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 38 e giurisprudenza citata). Detto articolo 4 bis limita in tal modo la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in maniera dettagliata e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 49 e giurisprudenza citata].
punto 32
Infatti, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, come sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v., in particolare, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 73 e giurisprudenza citata].
punto 33
L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 mira quindi a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 39 e giurisprudenza citata). Più in particolare, come si evince espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, tale articolo 4 bis è stato inserito nella decisione quadro 2002/584 al fine di tutelare il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo penale avviato a suo carico, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 50 e giurisprudenza citata].
punto 34
Tuttavia, prima di verificare l’esistenza di una delle fattispecie di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se essa si trovi di fronte a una situazione in cui la persona ricercata non è comparsa personalmente al «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
punto 35
Secondo una giurisprudenza costante, l’espressione «processo terminato con la decisione» di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri. Tale nozione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condanna in contumacia), C-396/22, EU:C:2023:1029, punti 26 e 27 e giurisprudenza citata].
punto 36
La Corte ha dichiarato che una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza non costituisce invece una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, salvo il caso in cui incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il quantum di tale pena e che l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo [sentenze del 22 dicembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punti 77 e 88, e del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 53].
punto 37
La Corte ha quindi giudicato che una decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà dovuta alla violazione, da parte dell’interessato, di una condizione oggettiva che accompagna tale sospensione, quale la commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova, non costituisce una «decisione» ai sensi di detto articolo 4 bis, paragrafo 1, poiché lascia invariata tale pena per quanto riguarda sia la natura sia il quantum. Inoltre, la Corte ha precisato che, poiché l’autorità incaricata di decidere su una tale revoca non è chiamata a riesaminare il merito della causa che ha dato luogo alla condanna penale, il fatto che tale autorità disponga di un margine di discrezionalità non è rilevante, fintanto che tale margine non le consenta di modificare il quantum o la natura della pena privativa della libertà, così come fissati dalla decisione di condanna definitiva della persona ricercata [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punti 53 e 54 e giurisprudenza citata].
punto 38
Occorre rilevare che una siffatta interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte EDU, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 89, e Corte EDU, 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ucraina, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § da 47 a 52), secondo la quale, da un lato, le procedure relative alle modalità di esecuzione delle pene non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e, dall’altro, le misure adottate da un giudice dopo la pronuncia di una pena definitiva o durante la sua esecuzione possono essere considerate «pene», ai sensi di tale Convenzione, solo se possono portare a una ridefinizione o a una modifica della portata della pena inizialmente inflitta [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punto 58].
punto 39
Infatti, per pronunciarsi sulla questione se una misura adottata durante l’esecuzione di una pena verta unicamente sulle modalità di esecuzione di quest’ultima o incida al contrario sulla portata, si deve verificare caso per caso ciò che la «pena» inflitta implicava realmente nel diritto interno all’epoca considerata o, in altri termini, quale ne fosse la natura intrinseca (v., in tal senso, Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 85 e 90).
punto 40
Nel caso di specie, risulta che il fondamento dell’emissione del mandato di arresto in discussione è stato la decisione in discussione, che ha convertito la pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà. Il giudice del rinvio parte, a tal riguardo, dalla premessa secondo cui la decisione in discussione potrebbe assimilarsi a una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, quale la revoca di una sospensione dell’esecuzione della pena. Una decisione del genere potrebbe non rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in quanto non avrebbe per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il quantum della pena inflitta in precedenza nei confronti della persona ricercata e l’autorità che l’ha pronunciata non avrebbe beneficiato, al riguardo, di un margine di discrezionalità.
punto 41
Occorre quindi verificare se la decisione in discussione possa essere qualificata come «decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza», ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 36 e 37 della presente sentenza, nel qual caso essa non costituirebbe una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
punto 42
A tal riguardo, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell’articolo 45, paragrafo 1, del codice penale lettone, la sottoposizione a sorveglianza di polizia costituisce una pena accessoria che il tribunale può pronunciare nei confronti di una persona che è stata condannata a una pena privativa della libertà al fine di mantenerla sotto sorveglianza dopo la sua liberazione, essendo quindi tale persona tenuta ad assoggettarsi alle condizioni prescritte dall’istituzione di polizia. Conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del codice in parola, detta pena accessoria può essere inflitta solo nei confronti di una persona che sia stata condannata a una pena privativa della libertà della durata minima di un anno e non superiore a tre anni. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, di detto codice, la durata della sorveglianza di polizia può essere ridotta o tale sorveglianza può essere revocato, su richiesta della commissione amministrativa dell’istituto penitenziario o dell’istituzione di polizia. L’articolo 45, paragrafo 4, del medesimo codice, dispone che, se una persona condannata commette un nuovo reato mentre scontava una siffatta pena accessoria, il tribunale sostituisce il periodo non scontato della pena accessoria con la privazione della libertà e determina la pena definitiva conformemente alle disposizioni previste dal codice penale lettone.
punto 43
In applicazione dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del codice penale lettone, in sostanza, se una persona che sconta la pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia ha violato «in malafede» le condizioni della sorveglianza in parola – vale a dire dopo essere stata oggetto di due condanne amministrative a tale titolo per un periodo di un anno – il tribunale può pronunciare nei suoi confronti, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria, la conversione, su richiesta dell’istituzione di polizia, della durata residua della pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, di durata pari alla metà del numero di giorni che rimanevano da scontare sotto sorveglianza di polizia. Dalla decisione di rinvio risulta che sono queste le disposizioni applicate nel procedimento principale.
punto 44
Ne consegue che il diritto lettone sembra, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, operare una distinzione tra una decisione che irroga una pena privativa della libertà e una decisione di sottoposizione a sorveglianza di polizia, quest’ultima decisione costituendo, per sua natura, sempre una pena accessoria a una pena privativa della libertà. Pertanto, nel caso di specie, SH era stato precedentemente condannato ad una pena privativa della libertà, accompagnata da una pena accessoria di sorveglianza di polizia, cosicché è stato posto sotto sorveglianza della polizia dopo aver scontato la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti. Di conseguenza, la decisione in discussione, che infligge a SH una pena privativa della libertà calcolata conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia che egli doveva ancora scontare come un giorno di privazione della libertà, non verte sull’esecuzione o l’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, ai sensi della giurisprudenza di cui ai punti 35 e 36 della presente sentenza, bensì costituisce, in quanto tale, una nuova decisione che infligge una pena privativa della libertà alla quale SH non era stato fino a quel momento condannato.
punto 45
La situazione di cui si tratta nel procedimento principale si distingue, pertanto, dalla revoca di una sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, dato che, in quest’ultimo caso, la pena privativa della libertà è immediatamente accompagnata da una sospensione dell’esecuzione della stessa, cosicché la sua revoca non fa altro che consentire l’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta in precedenza.
punto 46
Questa constatazione è corroborata dal fatto che, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto lettone menzionate ai punti 42 e 43 della presente sentenza, tale diritto non sembra prevedere un meccanismo di conversione automatica di una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà se la persona interessata viola le condizioni di detta sorveglianza. Il tribunale dispone infatti di un potere discrezionale per decidere, su richiesta dell’istituzione di polizia, di convertire la pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia non ancora eseguita in una pena privativa della libertà – la conversione di cui si tratta non è quindi automatica.
punto 47
Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la pena privativa della libertà eventualmente inflitta a seguito dell’inosservanza delle condizioni della pena accessoria ha lo scopo di reprimere non già il reato iniziale che ha dato luogo alla pronuncia, quale pena accessoria, della pena di sorveglianza di polizia, bensì le specifiche violazioni delle condizioni inerenti a quest’ultima pena. Detto giudice deve quindi decidere, dopo un esame della situazione di tale persona, se le violazioni di cui si tratta giustifichino o meno la trasformazione di una mera sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà.
punto 48
Di conseguenza, una decisione che infligge una pena privativa della libertà in luogo della pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia non costituisce una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, ma deve essere considerata come una decisione che infligge una nuova pena privativa della libertà, la cui natura è diversa da quella che era stata inizialmente fissata.
punto 49
Una siffatta decisione deve essere qualificata come «decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e il procedimento al termine del quale essa è stata adottata dovrà essere considerato, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 35 della presente sentenza, come rientrante nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.
punto 50
Infatti, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, ciò che rileva ai fini della qualificazione come «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è che il procedimento relativo alla conversione della pena possa condurre a una privazione della libertà che, sebbene fosse prevedibile in caso di violazione delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia, non faceva parte, in quanto tale, della condanna iniziale e ha quindi richiesto la pronuncia di una nuova condanna che si sostituisca alla prima.
punto 51
Occorre aggiungere, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che la persona interessata, nella fase del procedimento avente ad oggetto la decisione sull’eventuale conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, deve poter esercitare pienamente i suoi diritti della difesa al fine di far valere, in maniera efficace, il suo punto di vista ed esercitare così un’influenza sulla decisione finale che potrebbe comportare la privazione della sua libertà individuale. Tale persona deve in particolare poter far valere gli elementi di fatto e di diritto che potrebbero indurre il giudice competente a decidere di non effettuare una siffatta conversione di pena.
punto 52
Spetterà ancora al giudice del rinvio verificare se la situazione di cui si tratta nel procedimento principale corrisponda a una delle circostanze di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584. In caso affermativo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione irlandese sarebbe tenuta ad accettare la consegna di SH alle autorità lettoni.
punto 53
Tuttavia, dato che SH è già stato consegnato alle autorità lettoni in applicazione di un mandato d’arresto europeo diverso dal mandato d’arresto europeo in discussione, occorrerà, come rilevato dallo stesso giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ricorrere, ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta a SH con la decisione in discussione, al meccanismo di assenso previsto all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584.
punto 54
Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.
Sulle spese
punto 55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
deve essere interpretato nel senso che:
rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà, conteggiando due giorni di sorveglianza di polizia come un giorno di privazione della libertà.
Firme
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