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Sez. 3, Sentenza n. 4044 del 22/12/1969 (Rv. 344554 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO DIVERSO 'PRIMA FACIÈ DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344554-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO DIVERSO 'PRIMA FACIÈ DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*

Sono devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie senza alcuna eccezione o limitazione e qualunque sia il petitum tutte le controversie rispetto alle quali si renda comunque necessario l'accertamento positivo o negativo del diritto alla proroga legale del contratto agrario, sia che la relativa questione sia stata prospettata dall'attore, sotto l'aspetto negativo del diniego di proroga, sia che il convenuto abbia fatto valere il diritto stesso in via di eccezione, a meno che prima facie risulti evidente che il rapporto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate dalle leggi vincolistiche in materia agraria) (Conf 2898-69 massima 342728 2880-69 massima 342704 2352-69 massima 341778).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1950 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)