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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 gennaio 1981, causa 1322/79

Decisione
decisa il 1981-01-15
ECLI
ECLI:EU:C:1981:6

Epigrafe

Nella causa 1322/79, Gaetano Vutera, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Léon Goffin, Michel Mahieu e Roland Dupont, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, rue Philippe II, BP. 39, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Denise Sorasio, in qualità d'agente, assistita dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione, notificata al ricorrente il 25 settembre 1979, con cui la Commissione ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente il 19 giugno 1979, diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II sig. Vutera, nato in Italia nel 1944, emigrava nel Belgio nel 1947 per raggiungervi il padre e viveva in detto paese senza interruzione, svolgendovi gli studi e occupando vari posti fino all'assunzione come agente locale, da parte della Commissione, il 17 marzo 1975.
paragrafo 2
Il Io aprile 1979 veniva nominato in prova nella categoria D 3, con decisione del capo della Divisione «Assunzione, nomine, promozioni», e veniva nominato in ruolo a tale grado il 1o ottobre 1979.
paragrafo 3
Egli è tuttora cittadino italiano, la moglie è del pari italiana, i figli frequentano la scuola italiana di Bruxelles ed egli è iscritto nelle liste elettorali italiane.
paragrafo 4
Avendo constatato all'atto dell'assunzione che tra le voci del suo stipendio figurava la somma di BFR 1930 per indennità d'espatrio, e ritenendo di aver diritto all'indennità di dislocazione, proponeva un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto; essendo stato questo respinto, egli ha proposto il presente ricorso che è pervenuto nella Cancelleria della Corte il 21 dicembre 1979.
paragrafo 5
La Corte, Seconda Sezione, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che lá Corte voglia:
paragrafo 2
« dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo, di conseguenza, annullare la decisione, notificata, il 25 settembre 1979, con cui la Commissione respinge il reclamo proposto il 19 giugno 1979 dal ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale della Comunità, reclamo diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto, — condannare la Commissione alle spese». — con ogni riserva
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— respingere il ricorso, — condannare il ricorrente alle spese, — con ogni riserva».

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

paragrafo 1
Avendo il ricorrente rinunziato al mezzo relativo alla violazione degli artt. 7 e 189 del Trattato CEE e dell'art. 24 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio ed una Commissione unici, rimane allegato solo il mezzo relativo alla violazione del principio generale di uguaglianza e di non discriminazione.
paragrafo 2
a) Il ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento e di non discriminazione è stato violato in quanto la Commissione ha motivato il rifiuto di attribuirgli l'indennità di dislocazione richiamandosi all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto del personale, mentre «questa disposizione crea una differenza di trattamento ingiustificata fra dipendenti che si trovano di fatto in situazioni analoghe». Questa disposizione attribuisce infatti l'indennità di dislocazione: «a) al funzionario: che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e, che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale». Orbene, secondo il ricorrente, «gli oneri e gli svantaggi particolari» che costituiscono la ragione d'essere dell'indennità di dislocazione (sentenza 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini, Racc. pag. 345) sussistono anche quando il dipendente abitava già nel territorio della sede di servizio da cinque anni e sei mesi all'atto dell'entrata in funzione: ciò è in particolare vero per quanto riguarda i vincoli familiari e culturali col paese d'origine, «dato che l'esercizio dei diritti e degli obblighi di diritto pubblico» sono retti unicamente dalle leggi dello Stato d'origine, le difficoltà per i figli di trovare un impiego nel paese d'origine data la non equivalenza dei diplomi ottenuti nel paese di residenza, l'inaccessibilità del pubblico impiego nel paese di residenza e più in generale la mancanza di diritti politici in detto paese. Inoltre, il dipendente assunto dopo aver soggiornato nel paese di residenza per meno di cinque anni continua a riscuotere l'indennità di dislocazione durante l'intera carriera, mentre la situazione obiettiva della dislocazione è la stessa per il dipendente il cui soggiorno è durato più di cinque anni e sei mesi. Lo stesso vale per quanto riguarda la situazione del dipendente il quale, pur avendo soggiornato nello Stato della sede di servizio da più di cinque anni e sei mesi, vi ha svolto delle attività per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale. Il ricorrente non pone in discussione tanto il principio stesso della dislocazione, quanto la sua concezione. A torto ci si richiama alla concezione secondo la quale dà luogo all'indennità di dislocazione solo il cambiamento di residenza derivante dall'entrata in servizio presso le Comunità. Questa concezione, benché sia adatta al caso dei dipendenti che effettivamente espatriano, non lo è invece per coloro che soggiornavano nel paese di residenza da più di cinque anni, giacché un soggiorno del genere non implica di per sé la mancanza di dislocazione, al contrario, la dislocazione sussiste e va attribuita all'attività presso le Comunità, è «la stessa come natura e come intensità di quella — incontestata — che subiscono i dipendenti i quali, stranieri nello Stato di residenza, vi esercitano un'attività presso le Comunità da almeno cinque anni». Non v'è d'altro canto alcun motivo adeguato per effettuare una discriminazione fra i dipendenti stranieri che hanno svolto attività per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale, per una durata superiore a cinque anni e «i dipendenti i quali, espatriati per ragioni economiche, hanno, in condizioni spesso difficili, svolto nello Stato della sede di servizio attività modeste nel settore privato e sono considerati sottratti alla dislocazione». Il ricorrente conclude che «la disposizione criticata è arbitraria in quanto non è obiettivamente giustificata, e discriminatoria». Essa è quindi «in contrasto coi principi invocati e perciò illegittima». Ne deriva che, essendo fondata su «un regolamento illegittimo», la decisione impugnata costituisce un eccesso di potere e che, dato che questa illegittimità può essere fatta valere a norma dell'art. 184 del Trattato CEE, la decisione va annullata. b) La convenuta rileva anzitutto che i due confronti effettuati dal ricorrente riguardano dei dipendenti che non hanno la cittadinanza dello Stato della sede di servizio e la cui situazione, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità di dislocazione, è determinata principalmente dalla durata del loro soggiorno nel territorio di detto Stato e, in via accessoria, dalla natura dell'attività professionale che ha reso necessario il loro soggiorno nel territorio di detto Stato, prima della loro entrata in servizio. L'eventuale discriminazione non sarebbe comunque fondata sulla cittadinanza giacché «manifestamente, l'esame delle situazioni menzionate dimostra che la cittadinanza del dipendente non costituisce un criterio per l'attribuzione o per il rifiuto dell'indennità di dislocazione». Secondo la convenuta, tanto dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, quanto dalla giurisprudenza della Cortesi desume che «il primo criterio per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione è il soggiorno abituale del dipendente prima dell'assunzione». Questo criterio prevale su quello della cittadinanza, giacché l'indennità può essere attribuita al dipendente che possieda la cittadinanza dello Stato della sede di servizio purché abbia soggiornato in un altro Stato nei dieci anni precedenti l'assunzione. Il fatto che il dipendente straniero, che abbia svolto un'attività per un altro Stato 0 per un'organizzazione internazionale, abbia cionondimeno diritto all'indennità di dislocazione non costituisce un'eccezione, ma piuttosto un perfezionamento del principio della prevalenza del soggiorno abituale, giacché è legittimo ritenere che l'attività professionale contemplata in queste due ipotesi non implica affatto che colui che la svolge abbia rotto i suoi legami col paese d'origine: di conseguenza, la dimora impostagli dall'attività in seno alla Comunità non costituisce la dimora abituale. Così pure, paragonando la propria situazione a quella del dipendente assunto all'estero e che continua a riscuotere l'indennità di dislocazione, il ricorrente omette di ricordare che il cambiamento di dimora del dipendente che abita appunto all'estero è dovuto all'assunzione, mentre la dimora dei dipendenti stranieri che abbiano dimorato abitualmente per più di cinque anni nello Stato della sede di servizio non ha alcun nesso con le nuove attività comunitarie da essi svolte. Per quanto riguarda gli svantaggi ricordati dal ricorrente, la convenuta sostiene che: 1. il ricorrente, avendo deciso di conservare la cittadinanza italiana, pur avendo avuto la possibilità di acquistare la cittadinanza belga, non può basare i propri argomenti sulla impossibilità di svolgere nel paese di residenza determinati diritti politici in quanto «gli svantaggi la cui esistenza non è interamente indipendente dalla volontà del ricorrente non possono servire di fondamento esclusivo al mezzo basato sulla violazione del principio della parità di trattamento» (la Commissione basa questa tesi sulla sentenza 14 dicembre 1979, causa 257/78, Kenny-Levick e/Commissione, non ancora pubblicata). 2. L'esistenza di legami familiari e culturali col paese d'origine, benché incontestabile, non può essere presa in considerazione giacché «una siffatta presa in considerazione equivarrebbe a sostituire alla nozione obiettiva di dislocazione, definita dallo Statuto, una nozione soggettiva e variabile da un individuo all'altro», come si desume dalle conclusioni dell'avvocato generale Warner (sentenza 17 febbraio 1976, Delvaux c/Commissione, causa 42/75, Racc. pag. 167) e da quelle dell'avvocato generale Trabucchi (sentenza 20 febbraio 1975, causa Airola sopramenzionata). Concludendo, la Commissione sostiene che i criteri che presiedono all'attribuzione dell'indennità di dislocazione, «lungi dall'avere carattere arbitrario, sono basati su elementi obiettivi e si applicano quindi nello stesso modo al complesso dei dipendenti che si trovano in situazioni identiche», questi criteri sono del pari conformi agli scopi perseguiti dall'indennità di cui trattasi e non possono quindi avere carattere discriminatorio. Infine, pur essendo indubbio che il ricorrente subisce — per il fatto che risiede in uno Stato che non è il suo paese d'origine — «determinati svantaggi particolari» che non sono affatto connessi alla sua entrata in servizio presso la Commissione, questi vantaggi sono compensati dall'indennità d'espatrio di cui all'art. 4, n. 2, dell'allegato VII. c) Il ricorrente sostiene anzitutto, nella replica, che la pertinenza del mezzo dedotto non è contestata dalla convenuta. A suo parere ne deriva che, qualora disposizioni di diritto comunitario derivato, quali ad esempio l'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale, violino il principio generale invocato, che fa parte del diritto comunitario primario, le disposizione stesse sono inficiate dal vizio di illegittimità e, di conseguenza, viziano a loro volta le decisioni individuali che su esse si basano. Dopo aver ricordato e ampliato il suo mezzo, il ricorrente ripete esservi discriminazione in quanto, col pretesto che egli ha risieduto per più di cinque anni e sei mesi nello Stato della sede di servizio, egli non ha diritto all'indennità di dislocazione, mentre lo stesso dipendente, che si trovi nella stessa situazione, ma che abbia svolto un'attività al servizio di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale o che sia stato in servizio presso la Comunità, vi ha diritto, e lo stesso dipendente, che abbia risieduto da meno di cinque anni e sei mesi nello Stato della sede di servizio, vi ha del pari diritto. Ciononostante, non v'è differenza obiettiva, per quanto riguarda la dislocazione, fra il ricorrente e i tre altri dipendenti. Questa discriminazione è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio, quando ha istituito un'indennità d'espatrio al n. 2 dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto, il quale ha certo attenuato questa disuguaglianza senza tuttavia abolirla. Dopo questo richiamo e queste precisazioni a proposito del mezzo dedotto, il ricorrente confuta le tesi della Commissione sostenendo anzitutto che, secondo lui, pare che «la vera portata del mezzo dedotto dal ricorrente sia sfuggita alla Commissione. La conseguenza ne è che i suoi argomenti sono irrilevanti e che essa non ribatte alle tesi svolte nel ricorso». 1. Il ricorrente non ha sostenuto che la disposizione criticata sia in contrasto con il principio della parità di trattamento in relazione alla cittadinanza, ma che essa è in contrasto col principio d'uguaglianza giacché tratta diversamente, senza ragione obiettiva, dei dipendenti che si trovano in una situazione identica o comunque analoga. 2. La tesi della Commissione — basata sulla giurisprudenza da essa citata — secondo cui l'indennità di dislocazione dipende essenzialmente dal criterio del cambiamento di dimora del dipendente è «manifestamente erronea» in quanto detta indennità di dislocazione è del pari dovuta quando, al momento dell'assunzione, il dipendente si trova già nel paese della sede di servizio, vuoi da meno di cinque anni e sei mesi, vuoi persino da più tempo quando svolge un'attività al servizio della Comunità. Il ricorrente non comprende la conseguenza che la Commissione intende trarre da questa premessa, che esso qualifica inesatta, dato che la Commissione non confuta l'argomento secondo cui la disposizione criticata tratta diversamente situazioni identiche o analoghe. 3. Rifacendosi ai confronti mediante i quali egli ha cercato di dimostrare la discriminazione di cui sarebbe oggetto, il ricorrente sostiene che la sua tesi non è «confutata dalla Commissione», dato che la Commissione non indica alcuna ragione obiettiva atta a giustificare questa disparità di trattamento. 4. La tesi della Commissione basata sulla possibilità di cambiare cittadinanza è «tanto insostenibile quanto estranea alla discussione» giacché implica che il dipendente il quale si trovi nel paese della sede di servizio da un determinato tempo, non ha altra soluzione per sfuggire a uno svantaggio della dislocazione, cioè la privazione dei diritti politici, che di chiedere la «grande naturalizzazione» nel paese della sede di servizio. 5. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il ricorrente non ha mai preteso che il dislocamento sia una nozione soggettiva. Indubbiamente, la disposizione criticata crea delle categorie diverse e si applica al complesso dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria, ma ciò non costituisce il problema in discussione, dato che la Commissione non ha ancora «giustificato la differenza di trattamento fra dipendenti» che si trovano di fatto in situazioni analoghe (sentenza Airola, sopramenzionata). Il ricorrente osserva, per di più, che le citazioni giurisprudenziali della Commissione «non sono pertinenti» giacché le considerazioni formulate dalla Corte nelle sentenze citate dalla Commissione sono estranee alla soluzione della presente causa. Quanto alla sentenza Kenny-Levick da cui la Commissione pretende trarre una norma generale che si applicherebbe nella presente controversia, non solo detta causa è essenzialmente diversa da quella presente, ma il principio enunziato dalla Commissione non si desume affatto da quanto la Corte ha affermato nel caso Kenny-Levick, e, anche se tale principio esistesse, non si applicherebbe al caso del ricorrente. Infine, a parte la sentenza Kenny-Levick, tutte le altre sentenze citate dalla Commissione sono anteriori all'entrata in vigore del regolamento 2 maggio 1978, n. 972, che ha introdotto i nuovi nn. 2 e 3 dell'art. 4 dell'allegato VII. Di conseguenza, «la giurisprudenza della Corte relativa al testo anteriore non può essere applicata al testo attuale». d) La convenuta ribatte punto per punto a queste tesi: 1. Essa ammette che il ricorrente, effettuando in un certo senso un rovesciamento completo degli argomenti svolti nel ricorso, «chiede che si tenga conto essenzialmente, o unicamente, nell'attribuzione dell'indennità di dislocazione, della cittadinanza dei dipendenti». 2. La convenuta ribatte che il criterio del cambiamento di dimora per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione è stato definito dalla Corte di giustizia e che il fatto che detta indennità sia dovuta del pari al dipendente che si trova già nel paese della sede di servizio, ma da un periodo inferiore a cinque anni e sei mesi e al dipendente il quale, risiedendovi da più di cinque anni e sei mesi, è al servizio di un'organizzazione internazionale e in particolare di un'istituzione comunitaria, non è affatto idoneo a invalidare la tesi della convenuta giacché, per quanto riguarda la prima categoria di dipendenti summenzionata, l'attribuzione dell'indennità di dislocazione dipende dall'ampiezza di vedute del legislatore comunitario il quale non aveva voluto sfavorire i dipendenti giunti di recente nel territorio dello Stato della sede di servizio, dato che essi «non hanno ancora fissato una dimora abituale e durevole nel luogo della loro sede di servizio». Per quanto riguarda la seconda categoria di dipendenti menzionata, l'attribuzione dell'indennità di dislocazione è giustificata dal fatto che, dato che la causa della previa dimora nello Stato della sede di servizio è l'entrata in servizio presso un'organizzazione internazionale, non si può ritenere che l'interessato abbia già stabilito una dimora abituale e durevole nel luogo della sede di servizio. 3. La convenuta ripete di aver già confutato, nel controricorso, la tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbe differenza obiettiva, dal punto di vista della dislocazione, fra la sua situazione personale e quella delle varie categorie di dipendenti che esso enumera. Essa ripete cionondimeno che non si tratta di attribuire questa indennità a qualsiasi dipendente che si consideri dislocato nel paese in cui presta servizio e che «l'eventuale esistenza di una disparità di trattamento va quindi valutata, non già valendosi di una nozione generale indefinita, e del resto ampiamente indefinibile, della “dislocazione”, bensì basandosi sul criterio della dislocazione quale viene definita dalla normativa comunitaria.» Orbene, questa stabilisce che, per fruire dell'indennità di dislocazione, occorre che il dipendente, in seguito all'assunzione da parte dell'istituzione comunitaria, sia stato indotto a cambiare dimora. Questo principio è stato semplicemente completato da due disposizioni le quali, senza sminuirne la portata, ne garantiscono l'applicazione liberale. Di conseguenza, «i criteri così definiti sono generali, obiettivi e adeguati allo scopo perseguito, e non possono quindi essere generatori di discriminazione». 4. Quanto all'argomento basato sulla possibilità per il ricorrente di cambiare cittadinanza, la convenuta sostiene anzitutto che questo argomento è stato formulato solo in subordine e ripete che esso è cionondimeno pertinente, giacché la Commissione si limita a constatare che un elemento che può variare a volontà degli interessati costituisce, per natura, un criterio meno obiettivo di quelli sui quali il dipendente non può influire. 5. Malgrado i dinieghi del ricorrente, la convenuta «persiste nel ritenere che la tesi del ricorrente si risolve nel sostituire alla nozione obiettiva della dislocazione una nozione soggettiva e variabile da un individuo all'altro». 6. Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui i richiami giurisprudenziali della Commissione sarebbero non pertinenti, la convenuta ripete che, benché sia vero che la Corte non ha avuto occasione di esaminare il preciso problema che costituisce oggetto della presente causa, non è men vero che essa ha avuto occasione, nelle varie cause citate, di indicare in termini generali l'oggetto e i criteri per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione. La convenuta insiste del pari sul fatto che la sentenza Kenny-Levick ci Commissione (sopramenzionata) è pertinente nella presente causa. Inoltre, in via generale, il fatto che le sentenze citate dalla Commissione siano anteriori all'entrata in vigore del regolamento n. 912/78 è irrilevante, giacché l'introduzione nell'art. 4 dell'allegato VII di un n. 3 relativo all'indennità d'espatrio non è affato tale da invalidare la precedente giurisprudenza, giacché il ricorrente non prova, «e nemmeno sostiene che l'introduzione di queste disposizioni abbia modificato in qualche modo l'oggetto ed i presupposti per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione». Concludendo, la convenuta ripete che, a suo parere, il ricorrente ha sostituito, ai criteri contemplati dallo Statuto, una nozione vaga, indefinibile ed essenzialmente soggettiva della dislocazione, senza aver dimostrato che i presupposti per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione siano arbitrari, trattino in modo diverso i dipendenti che si trovano in situazioni simili o analoghe, o siano incompatibili con l'oggetto di detta indennità.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 9 ottobre 1980, il ricorrente, con gli avvocati Goffin, Mahieu e Dupont, tutti del foro di Bruxelles, la Commissione, rappresentata dalla signora Denise Sorasio, assistita dall'aw. Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 novembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella Cancelleria della Corte il 21 dicembre 1979, il sig. Gaetano Vutera, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in Bruxelles, ha proposto un ricorso diretto a far annullare la decisione, notificatagli il 25 settembre 1979, con cui la Commissione ha respinto il reclamo del 19 giugno 1979, avente ad oggetto di ottenere il pagamento dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.
punto 2
Il ricorrente, nato in Italia nel 1944, emigrava nel 1947 nel Belgio; egli viveva in questo paese senza interruzione, vi compiva gli studi e occupava vari posti fino all'assunzione da parte della Commissione, il 17 marzo 1975, in qualità d'agente locale. Egli ha conservato la cittadinanza italiana, la moglie è del pari italiana, i suoi figli frequentano la scuola italiana di Bruxelles ed egli è iscritto nelle liste elettorali italiane. In quanto cittadino italiano, fruisce dell'indennità di espatrio a norma dell'art. 4, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto; cionondimeno, egli ritiene di aver diritto all'indennità di dislocazione di cui al n. 1 di detto articolo.
punto 3
Secondo questa disposizione «Un'indennità di dislocazione pari al 16,5 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa: a) al funzionario: che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e, che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale. b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.»
punto 4
II ricorrente sostiene che queste disposizioni violano il principio di uguaglianza e di non discriminazione, creando una differenza di trattamento ingiustificata fra dipendenti che si trovano di fatto in situazioni analoghe. Secondo lui, infatti, non vi sarebbe differenza obiettiva — quanto alla dislocazione — fra la sua situazione di straniero-residente, al momento dell'assunzione, da più di cinque anni e sei mesi nel paese della sede di servizio — e quella di un dipendente che vi risieda da meno tempo o che, benché residente del pari da più di cinque anni e sei mesi nel paese della sede di servizio, abbia svolto un'attività al servizio di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale. Lo stesso Consiglio avrebbe del resto riconosciuto questa discriminazione che inficia le disposizioni criticate, facendo fruire il dipendente — che non abbia e che non abbia mai avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio e che non soddisfi le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto — dell'indennità d'espatrio; questa avrebbe tuttavia solo attenuato la disuguaglianza senza abolirla. Il ricorrente sostiene inoltre che è errato pretendere che l'indennità di dislocazione dipenda essenzialmente dal criterio della residenza, giacché questa indennità sarebbe del pari dovuta qualora, al momento dell'assunzione, il dipendente si trovi già nel paese della sede di servizio, vuoi da meno di cinque anni e sei mesi, vuoi da più tempo, purché svolga un'attività al servizio di un altro Stato membro o di un'organizzazione internazionale. Questa violazione di una norma superiore dovrebbe quindi provocare l'inapplicabilità dell'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto e di conseguenza l'annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 1979.
punto 5
Per esaminare queste tesi, si deve aver riguardo al sistema istituito dal legislatore comunitario.
punto 6
Dal complesso dell'art. 4 si desume che, mentre per l'attribuzione dell'indennità di espatrio il legislatore comunitario si è basato unicamente sul fatto di essere straniero, per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione, esso ha adottato come criterio essenziale il cambiamento di dimora effettiva, prendendo in considerazione la cittadinanza solo in via secondaria.
punto 7
Questa prevalenza del criterio della dimora su quello della cittadinanza è confermato dall'art. 4, n. 1, lett. b), secondo cui l'indennità di dislocazione è attribuita anche ai dipendenti che possiedono la cittadinanza del paese della sede di servizio, purchè abbiano risieduto in un altro Stato durante i dieci anni precedenti l'assunzione.
punto 8
Per l'applicazione di questo criterio, il regolamento ha stabilito delle categorie concrete e aritmetiche, le quali implicano necessariamente dei limiti. Il requisito della non residenza richiede infatti un periodo di cinque anni, che precede di sei mesi l'entrata in servizio; un'eccezione è contemplata a questo proposito a favore dei dipendenti che, durante tale periodo, abbiano risieduto nel paese della sede di servizio mentre erano alle dipendenze di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, tenuto conto del fatto che, in tal caso, non si può ritenere che essi abbiano stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio.
punto 9
L'applicazione di queste categorie può indubbiamente dar luogo a situazioni marginali nelle quali dei dipendenti si vedono negare il beneficio dell'indennità di dislocazione, pur trovandosi in situazioni vicine a quelle contemplate dall'art. 4 dell'allegato VII; questa circostanza non consente tuttavia di ravvisare in tali disposizioni una differenziazione arbitraria, dato che, essendo basate su dati obiettivi, esse si applicano allo stesso modo a tutti i dipendenti che si trovino nella situazione stabilita dallo Statuto.
punto 10
Dal complesso di queste considerazioni si desume che l'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto non contiene alcunché atto a creare una differenza di trattamento fra dipendenti che si trovino di fatto in situazioni analoghe; a torto quindi il ricorrente ha sostenuto che il principio della parità di trattamento e di non discriminazione sia stato violato.
punto 11
Di conseguenza, la validità di queste disposizioni non può essere messa in dubbio e, dato che il ricorrente si trova fuori dal campo d'applicazione del-ľart. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, non v'è motivo di annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente stesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1981. Per il cancelliere J.-A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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