diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (79/923/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura;

considerando che è necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti;

considerando che i programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale del 19734 e del 19775 prevedono che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinato le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura;

considerando che la disparità delle disposizioni in vigore o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione comunitaria per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che è opportuno prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limiti corrispondenti a determinati parametri; che le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione;

considerando che, per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato; che tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni;

considerando che determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e che è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione del provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13 della direttiva 78/659/CEE del Consiglio del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci6;

considerando che la presente direttiva non può da sola garantire la protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura e che occorre pertanto che la Commissione presenti quanto prima proposte a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

Art. 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato.

Art. 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3. Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità7 sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità, nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Art. 4

1. Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari.

3. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Art. 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato.

Art. 6

1.

Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato, per quanto riguarda:

— il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;

— il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;

— il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere rispettati per tutti i campioni.

2. L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Art. 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato.

Art. 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

Art. 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva.

Art. 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Art. 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.

Art. 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato sono adottate dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 78/659/CEE e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 14 della stessa direttiva.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

— le acque designate conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in forma sintetica,

— la revisione della designazione di alcune acque ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,

— le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri conformemente all'articolo 9.

In caso di ricorso all'articolo 11, lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo.

Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Art. 14

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE8. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Art. 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1979. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY