Sez. U, Sentenza n. 10088 del 18/05/2015 (Rv. 635276 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI | Attività di filiale - Imputazione alla banca - Fondamento - Conseguenze - Rapporto di conto instaurato presso filiale lussemburghese di banca italiana - Controversia relativa all'investimento della provvista - Giurisdizione italiana - Sussistenza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI
L'attività delle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, deve essere imputata all'istituto di credito, di cui costituiscono emanazione periferica, sicché, qualora il consumatore abbia instaurato un rapporto di conto corrente con la succursale lussemburghese di una banca italiana, la controversia relativa all'investimento della provvista non appartiene alla giurisdizione lussemburghese, ma alla giurisdizione italiana.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1 com. 2 lett. E, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)