Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 giugno 1979, causa 180/78
Epigrafe
Nel procedimento 180/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
SIGNORA BROUWER -KAUNE
e
BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR HET KLEDINGBEDRIJF,
domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, del 5. 7. 1971, pag. 2), e più particolarmente dell'art. 40, n. 1, dello stesso regolamento,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione, f. f. di presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia di possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
La sig.ra Brouwer-Kaune (in prosieguo: appellante nella causa principale) è nata nel dicembre 1912 in Germania, dove lavorava, forse con qualche interruzione, in qualità di lavoratrice dipendente, dal 1o aprile 1928 al 25 agosto 1950. A quell'epoca, si trasferiva nei Paesi Bassi; stando a quanto ella afferma, è stata sempre impiegata a tempo pieno dal 1951 in poi. Il giudice proponente non ha ritenuto del tutto esatta quest'affermazione, ma ha ammesso che l'appellante nella causa principale ha svolto, perlomeno ad orario ridotto, attività di lavoro dipendente o assimilabile ad un lavoro dipendente, ai sensi della legislazione previdenziale olandese. Benché coperta da assicurazione obbligatoria nei Paesi Bassi, ella continuava cionondimeno, dal 1950 al 1957, a pagare contributi volontari all'assicurazione tedesca, allo scopo di raggiungere il periodo minimo di contribuzione necessario per ottenere la pensione. A far tempo dal 20 luglio 1970, l'interessata veniva dichiarata parzialmente inabile al lavoro ed otteneva, a partire dal 1o agosto 1970, dal competente ente tedesco una «pensione d'invalidità professionale» (Berufsunfähigkeitsrente). A decorrere dal 2 ottobre 1972, l'ente assicurativo olandese la dichiarava altresì inabile a compiere ulteriormente il lavoro. Per un anno, le veniva corrisposta ai sensi della Ziekenwet (legge sull'assicurazione contro le malattie) olandese l'indennità di malattia. Da quella data in poi, l'ente competente, cioè la Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf, le attribuiva, con atto 25 ottobre 1973, la pensione di invalidità professionale, ai sensi della Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO (legge olandese sull'assicurazione dell'invalidità professionale). Detta pensione veniva calcolata su un tasso d'invalidità dall'80 % al 100 % e su una percentuale proporzionale della paga giornaliera minima.
Con provvedimento 16 agosto 1974, a richiesta dell'interessata, l'ente assicurativo tedesco trasformava, con effetto dal 1o agosto 1973, la precedente pensione d'invalidità in una pensione di vecchiaia anticipata («vorgezogenes Altersruhegeld»). Con provvedimento 13 gennaio 1976, la cassa olandese deduceva, a partire dal 2 ottobre 1973, l'importo della pensione tedesca di vecchiaia dalla pensione olandese d'invalidità professionale; essa applicava quindi la clausola anticumulo nationale di cui all'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1972, emanato a norma dell'art. 52 della «WAO».
Ritenendo fra l'altro che la pensione tedesca di vecchiaia e la pensione olandese di invalidità professionale non coprissero lo stesso periodo di tempo, la Brouwer-Kaune impugnava la decisione della cassa olandese dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam. Dato che questo giudice dichiarava infondato il gravame, ella interponeva appello avanti il Centrale Raad van Beroep. Pur ritenendo che la riduzione della pensione d'invalidità fosse fondata rispetto alla sola normativa olandese, quest'ultimo giudice si è cionondimeno chiesto se tale riduzione fosse conforme al diritto comunitario. Partendo dall'idea che l'art. 43 del regolamento n. 1408/71 non si applicasse, almeno direttamente, nel caso di specie, il Centrale Raad van Beroep si è posto la questione del se l'art. 40, n. 1, dello stesso regolamento si dovesse applicare nella fattispecie ovvero se il caso fosse esclusivamente disciplinato dal diritto nazionale degli Stati membri di cui trattasi. Con ordinanza 16 maggio 1978, trasmessa alla Corte con lettera del suo presidente 31 agosto 1978, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla stessa Corte, giusta l'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato anche alla luce dell'art. 43, vada interpretato nel senso che il capitolo 3 (e precisamente l'art. 46) si applica per analogia anche quando il diritto alle prestazioni d'invalidità esiste in forza della legislazione d'uno Stato membro appartenente al tipo di legislazione contemplato dall'art. 37, n. 1, del regolamento, e l'interessato possiede i requisiti prescritti per l'acquisto del diritto alle prestazioni da una disciplina legale di un altro Stato membro non menzionata nell'allegato III, qualora la prestazione menzionata per prima vada corrisposta ad una persona che abbia già diritto alla pensione di vecchiaia a norma della legislazione di quest'ultimo Stato membro».
punto 2
L'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che:
«Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'art. 37, paragrafo 1 [cioè, una legislazione secondo la quale l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi assicurativi] beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che sono applicabili per analogia, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 3».
L'art. 43 del summenzionato regolamento riguarda la trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia e l'art. 46, che rientra nel capitolo 3 dello stesso regolamento, tratta della liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e di morte.
punto 3
L'ordinanza di rimessione è stata registrata nella cancelleria della Corte il 5 settembre 1978.
Giusta l'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia › A — Osservazioni de Governo del Regno dei Paesi Bassi
paragrafo 1
Il Governo olandese osserva sostanzialmente che la questione pregiudiziale sollevata dal Centrale Raad van Beroep scaturisce dall'ipotesi che l'appellante nella causa principale sia ancora, dopo la data in cui una pensione tedesca di vecchiaia le è stata attribuita, in possesso dei requisiti cui la legislazione tedesca in materia d'assicurazione invalidità (non menzionata nell'Allegato III del regolamento n. 1408/71) subordina il diritto alle prestazioni. Il Governo olandese ritiene che tale ipotesi sia errata, giacché, a suo avviso, in nessuno degli Stati membri della Comunità economica europea si può cumulare la pensione di vecchiaia con la pensione d'invalidità. Egli presuppone quindi che, a decorrere dalla data di attribuzione della pensione di vecchiaia, non sia più possibile secondo il diritto tedesco fruire della pensione d'invalidità, di guisa che l'appellante nella causa principale non è più in possesso dei requisiti a tale scopo. Il Governo olandese ritiene che, ove il suo ragionamento risulti esatto, si deve ammettere che l'ipotesi contemplata nella questione pregiudiziale non può ricorrere, cosicché non è necessario che il regolamento n. 1408/71 la contempli.
paragrafo 2
Il Governo dei Paesi Bassi ritiene che nella fattispecie l'art. 40, n. 2, del regolamento n. 1408/71 vada applicato in particolare in quanto, fruendo della pensione di vecchiaia in forza della legislazione d'uno Stato membro, l'appellante nella causa principale non possiede ormai più i requisiti cui la legislazione di tale Stato membro in materia di invalidità, legislazione non menzionata nell'Allegato III, subordina il diritto alle prestazioni. Di conseguenza, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che non sia opportuno approfondire la questione sollevata in via pregiudiziale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Prima di esporre le sui osservazioni relative alla questione interpretativa propriamente detta, la Commissione premette alcune considerazioni. Essa rileva che è sorprendente constatare che, benché il tasso minimo d'invalidità richiesto per l'acquisto del diritto alla pensione dalla legislazione olandese, che è una legislazione basata sul rischio, sia inferiore a quello richiesto dalla legislazione tedesca, l'appellante nella causa principale non ha ricevuto nel 1970 prestazioni d'invalidità da parte dell'ente competente olandese e che la sua invalidità è stata dichiarata solo nell'ottobre 1972. Essa fa poi osservare che la pensione tedesca d'invalidità veniva attribuita nel 1970 per inabilità parziale al lavoro, mentre la pensione olandese d'invalidità riguarda l'inabilità totale al lavoro. Sembra quindi che la pensione tedesca avrebbe dovuto esser riesaminata per tener conto dell'aggravamento dell'invalidità, a norma dell'art. 41 del regolamento n. 1408/71. Essa continua nel senso che è del pari strano constatare che la pensione olandese non sia stata ridotta fin dal 1973, a norma del regolamento n. 1408/71, e ch'essa lo sia stata con un provvedimento del 1976, in base a norme anticumulo nazionali, nel momento in cui la pensione tedesca veniva trasformata in pensione di vecchiaia. La Commissione sottolinea ancora che la pensione tedesca di vecchiaia sembra essere basata su un periodo d'attività a tempo pieno, mentre la pensione d'invalidità olandese viene attribuita solo per una attività anteriore parziale. Sussiste a questo punto solo un cumulo parziale e sarebbe più giusto, se ed in quanto debba applicarsi la norma anticumulo olandese, applicarla solo al cumulo della prestazione olandese con una parte della pensione tedesca di vecchiaia, che corrisponde ad un lavoro a tempo parziale. La Commissione sottolinea infine che, dal 1950 al 1957, l'appellante nella causa principale ha continuato volontariamente a pagare i contributi presso l'ente assicuratore tedesco pur essendo coperta da assicurazione obbligatoria nei Paesi Bassi. Ne consegue che il caso di specie solleva il problema del se, ai fini dell'applicazione della norma anticumulo nazionale, vada tenuto conto dei periodi assicurativi volontari che si sovrappongono a periodi assicurativi obbligatori. È un problema d'applicazione dell'art. 46 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1), la cui interpretazione è stata già richiesta alla Corte nella causa 176/78, Schaap c/ Het Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzeringswezen Groothandel en Vrije Beroepen. La Commissione si richiama alle osservazioni da essa presentate in tale causa.
paragrafo 2
Quanto alla questione pregiudiziale propriamente detta, la Commissione osserva che, benché ciò non risulti direttamente dalla domanda, dal provvedimento di rimessione si desume chiaramente che il problema che si pone nella presente causa riguarda di nuovo la questione del se, alla luce del diritto comunitario, sia lecito applicare una norma anticumulo nazionale in caso di cumulo di due prestazioni spettanti in due Stati membri. Tuttavia, mentre negli altri casi sottoposti alla Corte si è trattato di cumuli di prestazioni della stessa natura, ed in particolare di pensione d'invalidità, nel caso di specie trattasi del cumulo di due prestazioni che non sono della medesima natura, e cioè, in primo luogo di una pensione di vecchiaia che risulta dalla trasformazione d'una pensione d'invalidità e, in secondo luogo, di una pensione d'invalidità. La Commissione prosegue nel senso che il regolamento n. 1408/71 contiene una disposizione particolare per disciplinare il problema del cumulo di una siffatta pensione di vecchiaia, costituita mediante la trasformazione d'una pensione d'invalidità, e d'una pensione d'invalidità; trattasi dell'art. 43 di tale regolamento. Detta disposizione riguarda tuttavia solo il caso in cui il lavoratore fruisca già d'una pensione d'invalidità in forza della legislazione di due Stati membri quando una di queste due prestazioni viene trasformata in pensione di vecchiaia. Poiché quest'articolo autorizza entro determinati limiti il cumulo di due prestazioni, la questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale si risolve in realtà nell'accertare se nella fattispecie, nel caso in cui il diritto alla pensione olandese è nato dopo la trasformazione della pensione tedesca d'invalidità in pensione di vecchiaia, sia opportuno applicare il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, il che consentirebbe comunque di garantire ai lavoratori un prorata di pensione nell'ipotesi in cui l'applicazione della legislazione anticumulo nazionale si riveli meno favorevole del regime dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 3
Poiché il problema dell'applicazione analogica del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 si pone alla luce dell'art. 43, la Commissione richiama il sistema istituito da tale articolo nonché la ratio legis della disposizione di cui trattasi. A proposito più particolarmente dei nn. 2 e 3 dell'art. 43, essa in sostanza osserva che questi riguardano le prestazioni d'invalidità che non sono o non sono ancora trasformate in prestazioni di vecchiaia. Secondo il n. 2, l'ente debitore della prestazione d'invalidità continua a versare questa prestazione fino al momento in cui essa dovrà eventualmente trasformare questa prestazione in pensione di vecchiaia. Questa disposizione consente di conseguenza di cumulare la pensione d'invalidità e la pensione di vecchiaia, senz'altra riduzione se non quella apportata, se del caso, alla pensione d'invalidità quando questa è stata inizialmente liquidata. Essa va di conseguenza interpretata nel senso che esclude l'applicazione dell'art. 12, n. 2, primo inciso, del regolamento n. 1408/71 e che le disposizioni anticumulo nazionali non vanno quindi applicate. Quanto al n. 3 dell'art. 43, questo contempla la particolare situazione in cui l'interessato è stato soggetto esclusivamente a legislazioni di tipo A e si trova ad un certo punto titolare d'una pensione di vecchiaia in forza di almeno una legislazione che non gli attribuiva la pensione d'invalidità, mentre resta titolare della pensione d'invalidità completa in forza della legislazione cui egli era soggetto al momento del verificarsi de rischio. In tal caso, in cui non vi è stata applicazione del capitolo 3 per la liquidazione della pensione d'invalidità, il n. 3 dell'art. 43 apporta un correttivo rispetto al n. 2 della stessa disposizione. L'ente debitore della prestazione d'invalidità può ricalcolare l'importo della prestazione a norma dell'art. 46, cui si richiama l'art. 49, n. 1, leu. a), come se il lavoratore possedesse i requisiti prescritti dalla legislazione ch'esso applica per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo l'importo della prestazione d'invalidità all'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, comma a). Ciò consente di applicare la riduzióne di cui all'art. 46, n. 3 e di garantire comunque al lavoratore l'importo del prorata quando questo è superiore all'importo che risulta dall'applicazione delle clausole anticumulo nazionali.
paragrafo 4
La Commissione continua nel senso che la ratio legis dell'art. 43 ribadisce la conclusione secondo cui, a parte il correttivo di cui al n. 3, l'art. 43 del regolamento n. 1408/71 esclude l'applicazione delle clausole anticumulo nazionali. Infatti, se vi è stata applicazione del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 per la liquidazione delle pensioni d'invalidità, la pensione d'invalidità che non viene trasformata in pensione di vecchiaia e che continua ad esser erogata, è stata eventualmente ridotta. Del resto, la pensione di vecchiaia che si sostituisce alla pensione d'invalidità è sovente dello stesso importo di questa. Qualora, per contro, non vi sia stata applicazione del capitolo 3 all'atto della liquidazione della pensione d'invalidità, ed il lavoratore abbia maturato un lungo periodo d'assicurazione nello Stato membro debitore della pensione di vecchiaia, l'attribuzione della pensione di vecchiaia che si cumula con la pensione d'invalidità completa potrebbe a questo punto creare un cumulo abusivo. Per questo motivo, l'art. 43, n. 3, ha istituito un correttivo che consente di procedere alla riduzione che non era stata effettuata all'atto della liquidazione della prestazione d'invalidità.
paragrafo 5
La Commissione osserva poi che è tuttavia opportuno constatare che dalla stessa lettera dell'art. 43 del regolamento n. 1408/71 risulta che questo presuppone che il diritto alla pensione d'invalidità in forza della legislazione d'uno Stato membro è anteriore al diritto alle pensione di vecchiaia in forza della legislazione d'un altro Stato membro. È quindi a ragione che il giudice proponente ha ritenuto che, in linea di principio, tale disposizione non andasse applicata al caso di specie. Secondo la Commissione, sembra quindi che nella fattispecie vada applicato solo l'art. 49 del regolamento n. 1408/71. Questa disposizione stabilisce infatti le modalità secondo cui la prestazione viene liquidata quando l'interessato non possiede contemporaneamente tutti i requisiti richiesti da tutte le legislazioni sotto le quali sono stati maturati periodi assicurativi o di residenza. Orbene, quest'art. 49 fa proprio parte del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 che, giusta l'art. 40, n. 1, si applica per analogia alla liquidazione delle pensioni d'invalidità quando una delle legislazioni cui il lavoratore è stato soggetto non è del tipo contemplato dall'art. 37, n. 1, (tipo A). Quindi, la Commissione ritiene che la questione sollevata possa essere risolta solo affermativamente.
paragrafo 6
La Commissione Osserva ancora che il problema sollevato dal caso dell'appellante nella causa principale non viene del tutto risolto con tale soluzione. Tenuto conto del contenuto dell'art. 43, va anche determinato come devono esser applicate le disposizioni del capitolo 3. È l'art. 49 e più particolarmente il n. 1, lett. b), ii), di tale articolo che va applicato al caso di specie. Orbene, l'applicazione di tale disposizione comporta l'attribuzione d'una pensione autonoma d'invalidità il cui cumulo con la pensione di vecchiaia può comportare l'applicazione delle clausole anticumulo nazionali in forza dell'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71. Ci si trova a questo punto in una situazione perlomeno sorprendente: a secondo che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sia posteriore od anteriore all'acquisto del diritto alla prestazione d'invalidità, il cumulo sarebbe vuoi autorizzato del tutto od in parte vuoi vietato e la prestazione ridotta a zero qualora la norma anticumulo nazionale sia particolarmente rigida. Questa differenza di trattamento è dovuta solo ad una lacuna nella disciplina comunitaria. La Commissione soggiunge che il medesimo trattamento, coiè la garanzia che offre l'art. 43, va riservata a tutti i casi di cumulo della pensione d'invalidità con la pensione di vecchiaia. L'applicazione analogica del capitolo 3 contemplata all'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 implica che si debba ricorrere all'art. 46, il che per di più è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di cumulo di pensioni.
paragrafo 7
La Commissione propone di conseguenza di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice di rinvio:
paragrafo 8
«L'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che quando il lavoratore è stato successivamente soggetto ad una legislazione basata sul rischio in materia di invalidità e ad una legislazione che fa dipendere l'im porto della prestazione d'invalidità dai periodi assicurativi, od inversamente, il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, ed in particolare l'art. 46, va applicato per analogia ai fini della liquidazione delle prestazioni d'invalidità».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig.ra. M. J. Jonczy, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Haagsma, membro dell'Ufficio legale della Commissione, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 5 aprile 1979.
paragrafo 2
Essa ha in sostanza sostenuto che era opportuno applicare per analogia l'art. 43 del regolamento n. 1408/71 ed ha rilevato che le osservazioni scritte del Governo olandese riguardano un'ipotesi che non corrisponde al caso di specie.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 maggio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 16 maggio 1978, pervenuta alla Corte il 5 settembre successivo, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla stessa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 40, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sul calcolo, da parte dell'ente competente olandese, della pensione d'invalidità dovuta ad una lavoratrice che, dopo aver lavorato in Germania tra il 1928 e il 1950, si è trasferita nei Paesi Bassi, dove ha esercitato un'attività subordinata dal 1951 al 1972. Dalla lettera con cui il Centrale Raad van Beroep ha trasmesso la sua decisione alla Corte risulta che l'interessata ha fruito in Germania, a partire dal 1o agosto 1970, della pensione d'invalidità professionale che è stata trasformata, con effetto dal 1o agosto 1973, in pensione di vecchiaia anticipata. Nei Paesi Bassi, la pensione d'invalidità le è stata attribuita a partire dal 2 ottobre 1973, cioè a partire da una data successiva alla trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia.
punto 3
In considerazione di questa successione nell'attribuzione delle prestazioni, il Centrale Raad van Beroep ha ritenuto che l'art. 43 del regolamento n. 1408/71 relativo alla trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia non vada applicato, almeno direttamente, nella fattispecie. Infatti, tale articolo contempla il caso in cui prestazioni d'invalidità spettino in due Stati membri prima della trasformazione in prestazioni di vecchiaia e il n. 2 dispone che, anche dopo una trasformazione del genere in uno degli Stati membri, l'ente debitore di prestazioni d'invalidità nell'altro Stato membro continua a corrispondere al beneficiario le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto in forza della legislazione ch'esso applica.
punto 4
Dato che tale disposizione non va applicata nella fattispecie, il problema che le autorità olandesi devono risolvere è quello del se le disposizioni legislative nazionali che, in caso di cumulo d'una prestazione d'invalidità in forza della legge olandese con una prestazione di vecchiaia di un altro paese, dispongono che la prestazione nazionale viene ridotta dell'importo totale della prestazione straniera, siano conformi alle altre disposizioni del diritto comunitario di cui trattasi, in particolare all'art. 40 del regolamento. Posto di fronte a tale problema, il Centrale Raad van Beroep ha sollevato la questione relativa all'interpretazione dell'art. 40.
punto 5
Quest'articolo, che figura nel capitolo 2 del titolo III del regolamento, relativo all'invalidità, contempla il caso in cui il lavoratore sia stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri di cui uno almeno, come la legge tedesca vigente in materia, fa dipendere l'importo delle prestazioni d'invalidità dalla durata dei periodi assicurativi. Rinviando al capitolo 2 relativo alle pensioni di vecchiaia e di morte, l'art. 40, n. 1, ha in particolare l'effetto di rendere l'art. 46, relativo al calcolo delle prestazioni di vecchiaia, valido anche per il calcolo delle prestazioni d'invalidità.
punto 6
Con giurisprudenza costante, da ultimo con la sentenza 14 marzo 1978 nella causa 98/77, Schaap (Racc. 1978, pag. 714), questa Corte ha affermato che qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, vanno applicate le disposizioni di detto articolo. Per quanto riguarda l'art. 46, n. 3, cionondimeno, la Corte ha statuito con sentenza 21 ottobre 1975 nella causa 24/75, Petroni, (Racc. 1976, pag. 1149) che questa disposizione è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone una limitazione del cumulo delle due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali.
punto 7
Questa giurisprudenza, che contempla in primo luogo il caso in cui un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri in materia d'assicurazione vecchiaia, è stata estesa senza modifica, in forza dell'art. 40, n. 1, ai casi d'assicurazione invalidità. Un effetto identico risulta dall'art. 43, come detto sopra, nel caso in cui una delle due prestazioni d'invalidità già spettante viene trasformata in prestazione di vecchiaia. Il problema nella fattispecie è quello di accertare se una soluzione diversa vada adottata per il solo caso in cui la trasformazione della prestazione d'invalidità in uno Stato membro abbia avuto luogo prima della liquidazione della prestazione d'invalidità in un altro Stato membro.
punto 8
La mancanza di qualsiasi disposizione espressa relativa a questa ultima ipotesi va considerata come una lacuna. Non sussiste alcuna ragione obiettiva per sottoporre questo caso ad un regime diverso da quello applicato nei casi espressamente contemplati. La tutela dei diritti attribuiti dalle sole leggi nazionali, senza che si faccia ricorso al regime del cumulo e della ripartizione prorata, nonché il rispetto dei benefici che risultano eventualmente da tale regime sono dovuti nello stesso modo in tutte le ipotesi. L'interpretazione sistematica del regolamento consente, di conseguenza, l'applicazione analogica dell'art. 40, n. 1, ai casi come quello di specie. Si potrebbe anche ritenere, ove questa soluzione non potesse esser accolta, che il Consiglio non abbia del tutto adempiuto l'obbligo che gli incombe, in forza dell'art. 51 del Trattato, di adottare, nel settore della previdenza sociale, i provvedimenti necessari per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori.
punto 9
La questione sollevata va quindi risolta come segue: l'art. 40, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso riguarda la liquidazione delle prestazioni d'invalidità in uno Stato membro nel quale il diritto a tali prestazioni è stato riconosciuto al lavoratore in base ad una legislazione del tipo di cui all'art. 37, n. 1, anche nel caso in cui l'interessato, prima dell'acquisto di tale diritto, è già divenuto titolare, in forza della legislazione di un altro Stato membro che non è di tale tipo, d'una prestazione di vecchiaia che risulta dalla trasformazione d'una precedente prestazione d'invalidità.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 10
Le spese sostenute dal Governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 16 maggio 1978, dichiara:
L'art. 40, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso riguarda la liquidazione delle prestazioni d'invalidità in uno Stato membro nel quale il diritto a tali prestazioni è stato riconosciuto al lavoratore in base ad una legislazione del tipo di cui all'art. 37, n. 1, anche nel caso in cui l'interessato, prima dell'acquisto di tale diritto, è già divenuto titolare, in forza della legislazione di un altro Stato membro che non è di tale tipo, d'una prestazione di vecchiaia che risulta dalla trasformazione d'una precedente prestazione d'invalidità.
Firme
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 giugno 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
f.f. di presidente
J. Mertens de Wilmars