Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022 (Rv. 666587 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di uno solo dei coobbligati in solido - Effetti del relativo giudicato rispetto agli altri obbligati - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del processo - promosso da uno solo dei coobbligati in solido - in conseguenza della mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento anche nei confronti degli altri coobbligati, rimasti estranei al processo estinto).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)