Sez. 1, Sentenza n. 4090 del 22/03/2001 (Rv. 545003 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Fallimento del creditore cedente un credito - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
L'art. 2914 n. 2 cod. civ. - che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento - opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)